Informativa 6/2021 – Certificazione Unica 2021 – Invio all’Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente

Informativa 6/2021 – Certificazione Unica 2021 – Invio all’Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente

1 premessa

L’Agenzia delle En­tra­te, con il provv. 15.1.2021 n. 13088, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2021” (CU 2021), relativi all’anno 2020, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (ag­giornate in data 5.2.2021) e al­le informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021, utilizzando il model­lo “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021 e in funzione sostitutiva della dichiarazio­ne dei sostituti d’imposta (modello 770/2021);
  • utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2021, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

 

Le Certificazioni Uniche 2021 che non contengono dati da utilizzare per l’elabo­razione della dichia­ra­zione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2021.

 

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2021”.

2 ambito applicativo della “certificazione unica 2021”

La “Certificazione Unica 2021” riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, cor­risposti nel 2020 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a rite­nuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  • i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’au­tore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2020;
  • le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procaccia­men­­­to d’affari, corrisposte nel 2020, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;
  • le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, as­sog­gettate a ritenuta a titolo d’imposta;
  • i corrispettivi erogati dal condominio nel 2020 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
  • i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
  • alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di la­voro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2020;
  • le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da fun­zio­ni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2020 a seguito di procedure di pigno­ra­mento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
  • le relative ritenute operate;
  • le detrazioni d’imposta effettuate;
  • i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
  • i dati assicurativi INAIL.

2.1 Redditi esenti

La Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi cor­­­ri­­sposti nell’anno 2020 che non hanno concorso alla formazione del reddito im­po­nibile ai fini fiscali e contributivi.

2.2 Compensi erogati ai “contribuenti minimi” e ai “contribuenti forfettari”

La Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei ricavi e com­pensi corrisposti nel 2020:

  • alle persone fisiche che ap­pli­cano il regime age­volato re­lativo ai c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • che non sono stati assoggettati alla prevista ritenuta d’acconto a seguito del rilascio al sostituto d’imposta che eroga tali ricavi o com­­pensi di un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le som­me afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva prevista per tale regi­me (art. 5 co. 2 del provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820).

 

Analogamente, la Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nel 2020:

  • alle persone fisiche che ap­pli­cano il regime age­volato re­lativo ai “contribuenti forfettari” (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014);
  • che non sono stati assoggettati alla prevista ritenuta d’acconto a seguito del rilascio al sostituto d’imposta che eroga tali ricavi o com­­pensi di un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le som­me afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva prevista per tale regi­me (art. 1 co. 67 della L. 190/2014).

2.3 redditi erogati dai “contribuenti forfettari” ex L. 190/2014

2.3.1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati

I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall’1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).

Tali soggetti sono quindi obbligati a utilizzare la Certificazione Unica anche ai fini fiscali e non solo più ai fini previdenziali (interpello DRE Campania 19.5.2017 n. 954-881/2017).

In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2020, i “contribuenti forfettari” devono quindi compilare la Certificazione Unica 2021, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.

2.3.2 Altri redditi

Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfettario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfettario (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).

Se tali ritenute rientrano nell’ambito applicativo della Certificazione Unica, il “contribuente forfettario” deve quindi compilare la Certificazione Unica 2021, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai contribuenti-sostituiti.

2.4 opzione per il regime delle registrazioni IVA

Le Certificazioni Uniche 2021 riguardano le somme corrisposte nel 2020, indipendentemente dal re­gime contabile e fiscale applicato dal sostituto d’imposta che potrebbe, invece, determinare il concorso al reddito delle medesime somme in un periodo d’imposta diverso da quello di effettivo pagamento.

Ad esempio, si consideri l’impresa Alfa in regime di contabilità semplificata con opzione per il regime delle registrazioni IVA (art. 18 co. 5 del DPR 600/73) che abbia ricevuto e registrato nel 2020 una fattura per prestazioni professionali rese da un commercialista in regime forfettario, provvedendo al pagamento del compenso nel 2021. In tale ipotesi, l’impresa Alfa dovrà certificare il compenso utilizzando la Certificazione Unica 2022, riferita alle somme erogate nel 2021. Ciò vale indipendentemente dal fatto che, per il regime contabile e fiscale applicato dall’impresa, il compenso professionale concorra quale componente negativo di reddito dell’annualità 2020.

2.5 Datori di lavoro non sostituti d’imposta

La Certificazione Unica 2021 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assisten­ziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’im­posta e che erano tenuti:

  • alla compilazione del modello 01/M, anteriormente al DLgs. 314/97 che ha introdotto il mo­dello CUD;
  • ovvero alla presentazione del modello DAP/12, in relazione ai dirigenti di aziende industriali.

 

Si ricorda che non sono sostituti d’imposta, ma devono rilasciare la Certificazione Unica a fini con­tri­butivi, ad esempio:

  • le Ambasciate;
  • gli Organismi internazionali (es. FAO e NATO);
  • lo Stato Città del Vaticano;
  • le aziende straniere che assicurano i lavoratori italiani occupati all’estero in Pae­si non con­ven­­­zionati, ai sensi del DL 31.7.87 n. 317, conv. L. 3.10.87 n. 398.

Lavoratori domestici

La Certificazione Unica 2021 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, ba­dan­ti), ai quali va consegnata una “dichiarazione sostitutiva” semplificata.

2.6 Certificazione dei dividendi, dei capital gain e degli altri redditi di capitale

La Certificazione Unica 2021 non riguarda invece la certificazione:

  • dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire me­dian­­te l’apposito modello CUPE (ap­­­­provato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663; le relative istru­zioni sono state aggiornate l’11.2.2021);
  • dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, che deve contenere:
  • le generalità e il codice fiscale del contribuente;
  • la natura, l’oggetto e la data dell’operazione;
  • la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
  • gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
  • degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, purché attesti l’ammontare:
  • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali dedu­zioni spet­­­tanti;
  • delle ritenute operate.

3 trasmissione telematica della “certificazione uni­ca 2021” all’agenzia delle entrate

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d’imposta de­vono trasmet­tere le certifica­zio­ni delle somme e dei valori corri­sposti:

  • all’Agen­zia delle Entrate;
  • in via telematica:
  • direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
  • oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, con­su­lenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

 

Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2021, il sostituto d’impo­sta deve utilizzare il modello “ordinario”:

  • che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione “sintetica” da consegnare al con­tri­buente, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2021);
  • da compilare secondo le istruzioni approvate dall’A­genzia delle Entrate.

 

Il modello “ordinario” di Certificazione Unica 2021 è infatti costituito:

  • dal frontespizio;
  • dal quadro CT, relativo alla comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei mo­del­li 730-4 relativi ai conguagli;
  • dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore di­pen­dente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
  • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assi­sten­­za fiscale, suddivisa tra:
  • dati fiscali;
  • dati previdenziali e assistenziali;
  • dati assicurativi INAIL;
  • annotazioni;
  • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
  • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.

 

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2021 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all’Agenzia delle En­trate esclusivamente la parte della Cer­tificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

Dati relativi al contribuente

Si segnala che, tra i dati relativi al contribuente, deve essere indicato, nel campo 8, il codice della “categoria parti­colare”, secondo quanto previsto nella “Tabella G” posta in appendice alle istruzioni della Cer­tifi­ca­zione Unica 2021, che viene di seguito riportata.

 

3.1 Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2021 devono essere indicati:

  • i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2020;
  • i dati del rapporto di lavoro;
  • le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
  • i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2020 (modelli 730/2020), sia in relazione al di­chiarante che al coniuge (in caso di modello 730/2020 congiunto);
  • gli oneri detraibili e deducibili;
  • le detrazioni e i crediti d’imposta;
  • i dati relativi al bonus di 80,00 euro in busta paga (c.d. “bonus Renzi”), applicabile fino al 30.6.2020, e i dati relativi al nuovo “trattamento integrativo”, applicabile dall’1.7.2020;
  • i dati relativi alla previdenza complementare;
  • i dati relativi ai lavoratori “frontalieri”, ai redditi esenti, ai bonus e stock option soggetti all’ad­di­zionale del 10%;
  • i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
  • i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di operazioni straordinarie);
  • i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre in­dennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni pre­cedenti, ecc.); deve essere indicata anche l’imposta sostitutiva sulle rivalu­tazioni del TFR maturate nell’anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell’impresa, soggette all’imposta sostitutiva del 10%;
  • i dati relativi ad operazioni straordinarie;
  • i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche qualora non ci siano le condizioni per usu­­fruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; l’indicazione del codice fisca­le del coniuge non fiscalmente a carico è facoltativa; per “coniuge” si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • i dati relativi ai rimborsi di alcuni beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi
    dell’art. 51 co. 2 del TUIR, nell’ambito del c.d. “welfare aziendale”;
  • i dati relativi ad al­cune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
    all’art. 50 co. 1 del TUIR, per dare distinta indicazione di particolari tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale;
  • i dati relativi ai contribuenti residenti a Campione d’Italia.

3.1.1 Principali novità

“Bonus Renzi”, nuovo trattamento integrativo e nuova detrazione d’imposta

Con riferimento alla Certificazione Unica 2021, relativa all’anno 2020, le principali novità riguardano la disciplina relativa alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e assimilato contenuta nel DL 5.2.2020 n. 3, conv. L. 2.4.2020 n. 21, con il quale sono stati introdotti:

  • a decorrere dall’1.7.2020, un nuovo “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che sostituisce il c.d. “bonus Renzi”, spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, in presenza di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro, che non concorre alla formazione del reddito;
  • una ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in relazione alle prestazioni rese tra l’1.7.2020 e il 31.12.2020 (poi messa a regime dalla legge di bilancio 2021).

 

Per l’indicazione dei dati relativi al nuovo “trattamento integrativo” è stata quindi inserita una nuova sezione (punti da 400 a 410). L’ammontare dell’ulteriore detrazione va invece indicata nel punto 368.

Inoltre, nei nuovi punti 13 e 14 occorre indicare i giorni di lavoro che ricadono nel primo o nel secondo semestre 2020, in modo da parametrare il “bonus Renzi”, il trattamento integrativo o l’ul­te­riore detrazione al relativo periodo di applicazione.

 

La Certificazione Unica 2021 tiene anche conto della speciale clausola di salvaguardia prevista dall’art. 128 del DL 34/2020, con il quale, a causa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto che il “bonus Renzi” (applicabile fino al 30.6.2020) e il nuovo “trattamento integrativo” (applicabile dall’1.7.2020) sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui previsti redditi assimilati, di ammontare in­fe­riore alle detrazioni da lavoro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020. In tal caso, infatti, in luogo degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), si assume la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.

A tali fini occorre compilare i nuovi punti 478, 479 e 480.

Premio ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro

A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, nella Certificazione Unica 2021, nel nuovo punto 476, è prevista l’indicazione del premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, disciplinato dall’art. 63 del DL 18/2020. Tale premio:

  • spetta ai lavoratori che nel 2019 avevano redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000,00 euro;
  • è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
  • non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

Altre principali novità

Tra le altre novità che rilevano nella compilazione della Certificazione Unica 2021, si segnalano:

  • l’incremento da 258,23 a 516,46 euro, per il periodo d’imposta 2020, dell’importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito (artt. 51 co. 3 del TUIR e 112 del DL 104/2020), da indicare nel punto 474;
  • la parametrazione al reddito complessivo delle detrazioni IRPEF per oneri di cui all’art. 15 del TUIR, diverse da quelle relative agli interessi passivi sui mutui e alle spese sanitarie (art. 1 co. 629 della L. 160/2019);
  • l’indicazione, nel punto 375, dell’importo dell’imposta netta determinata sottraendo dall’imposta lorda il totale delle detrazioni;
  • l’indicazione, nel nuovo punto 475, delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall’art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili;
  • l’inserimento, nella sezione dei dati relativi al percipiente, del nuovo punto 11, in cui deve essere indicato il codice dello Stato estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia, in relazione alla fruizione delle agevolazioni fiscali previste per i docenti e ricercatori (art. 44 del DL 78/2010) o i lavoratori impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015);
  • l’inserimento del nuovo punto 12 per indicare i redditi erogati in franchi svizzeri ai fini dell’applicazione del regime agevolato previsto per le persone fisiche iscritte nei registri ana­grafici di Campione d’Italia.

3.1.2 Compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane

Si ricorda che l’art. 1 co. 114 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto l’inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipen­dente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma. Tale qualificazione fiscale non influisce però sul relativo regime previdenziale.

In relazione a tali compensi è necessario anche indicare, nella sezione dati anagrafici relativi al per­cettore delle somme, nel campo 8, il codice “Z3”, rilevabile dalla “Tabella G” sopra riportata.

3.2 Dati contributivi INPS

In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2021 devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta al­l’INPS, suddivisi tra:

  • lavoratori subordinati del settore privato;
  • dipendenti pubblici (gestioni ex INPDAP);
  • collaboratori coordinati e continuativi, altri lavoratori “parasubordinati” e lavoratori autonomi oc­casionali, iscritti alla Gestione separata ex 335/95;
  • soci di cooperative artigiane.

Lavoratori agricoli

La parte relativa ai dati contributivi INPS non deve essere compilata in relazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

 

L’obbligo di certificazione viene infatti assolto dall’INPS, in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni periodiche della manodopera occupata.

Soci di cooperative artigiane

Nell’ambito dei dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS, nella Certificazione Unica 2021 è stata inserita la nuova sezione 4, riservata all’indicazione dei redditi ai fini previdenziali corrisposti ai soci di cooperative artigiane (codice “Z3” nel punto 8 della sezione dati anagrafici relativi al per­cettore delle somme), da riportare nel modello REDDITI 2021 PF (quadro RR, sezione I) del lavoratore.

Come sopra indicato, l’art. 1 co. 114 della L. 208/2015 ha disposto l’inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipen­dente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, ma tale qualificazione fiscale non influisce sul relativo regime previdenziale.

3.3 Dati contributivi di enti diversi dall’INPS

Nella sezione “Altri Enti” del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2021 devono essere indi­ca­ti i dati relativi alla contribuzione afferente ad Enti diversi dal­l’INPS (es. Casse di previdenza e as­sistenza di medici, infermieri, psicologi, biologi, vete­rinari e giornalisti).

3.4 Dati ASSICURATIVI INAIL

Nella Certificazione Unica 2021 devono essere indicati anche i dati assicurativi INAIL, riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/93.

 

In particolare, il punto 71 (“Qualifica”) deve essere compilato nell’ipotesi in cui il lavoratore appar­tenga ad una delle “Ulteriori categorie” previste dalla seguente tabella, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

 

3.5 dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle prov­vigioni e ai redditi diversi

Nella parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2021 relativa ai redditi di lavoro auto­no­mo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

  • la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
  • l’ammontare lordo corrisposto;
  • le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
  • l’imponibile;
  • le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
  • i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’im­posta oppure sospese);
  • le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
  • i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
  • le somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
  • i redditi erogati da altri soggetti;
  • i dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie;
  • le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indenni­tà e interessi.

 

Nel nuovo punto 22 devono essere indicate le somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall’art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili.

Nuovi codici relativi alle somme non assoggettate a ritenuta

Le istruzioni della Certificazione Unica 2021 prevedono due nuovi codici da indicare nel punto 6, in relazione alle “altre somme non soggette a ritenuta” da indicare nel successivo punto 7.

I nuovi codici sono:

  • “12”, da utilizzare nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1 della L. 190/2014;
  • “13”, da utilizzare nel caso di compensi corrisposti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020 e non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (redditi di lavoro autonomo e provvigioni), per effetto delle disposizioni emanate a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 19 del DL 23/2020).

 

In relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario ex L. 190/2014 non deve quindi più essere utilizzato il codice “7”. Tale codice rimane invece applicabile in relazione ai compensi corrisposti ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011).

 

Con il codice “8” devono continuare ad essere indicati i redditi esenti o le somme che non costituiscono reddito (es. le spese anticipate in nome e per conto del cliente).

3.6 dati relativi alle “locazioni brevi”

Nel modello “ordinario” della Certificazione Unica 2021 è inoltre presente il prospetto per indi­care i dati dei contratti di “locazione breve” e le ritenute operate sui relativi corrispettivi.

L’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), attuato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, ha infatti introdotto una ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, sti­pulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L’obbligo di applicazione della ritenuta riguarda gli intermediari immobiliari e i soggetti che gesti­scono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi relativi ai sud­detti contratti o intervengano nel loro pagamento (si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24).

 

Nel prospetto devono essere indicati:

  • i dati relativi all’indirizzo dell’immobile;
  • la durata del contratto nell’anno di riferimento;
  • l’importo del corrispettivo;
  • la ritenuta operata.

 

Se il corrispettivo è stato percepito da un soggetto non proprietario, in caso di sublocazione o di concessione in godimento da parte del comodatario, occorre barrare l’apposita casella.

Comunicazione in forma aggregata

I dati riferiti ai contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo soggetto locatore possono essere comunicati anche in forma aggregata, indicando nell’apposita casella il numero complessivo dei contratti stipulati.

Per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve es­sere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, cioè in forma aggregata o in forma analitica.

3.7 Termine di trasmissione

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2021 deve avvenire entro il 16.3.2021.

 

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è stato infatti differito a regime dal 7 al 16 marzo.

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

Resta ferma la possibilità di dif­­ferire l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche:

  • non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, che dal 2021 devono essere rese disponibili ai contribuenti entro il 30 aprile (invece del 15 aprile);
  • entro il maggior termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770.

 

Potranno quindi essere trasmesse entro il 2.11.2021 (termine per la presentazione del modello 770/2021, considerando che il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) le Certificazioni Uniche 2021 riguardanti, ad esempio:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quel­le relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex 27 del DL 98/2011) o ai “contribuenti forfettari” (ex L. 190/2014);
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di ap­palto;
  • i redditi esenti.

 

Devono invece essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, entro l’ordinaria scadenza del 16.3.2021, le Certificazioni Uniche 2021 riguardanti, ad esempio:

  • i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inven­tore);
  • gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere ammini­stra­tivo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • le “locazioni brevi”.

3.8 Modalità di trasmissione telematica

Il sostituto d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli “ordinari” delle Certifica­zio­ni Uniche 2021:

  • in via telematica;
  • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato (è ammesso il c.d. “impegno cumulativo” all’invio di più dichiarazioni e comunicazioni, ai sensi dell’art. 3 co. 6-bis del DPR 322/98, inserito dall’art. 4-ter del DL 34/2019 conv. L. 58/2019);
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

 

Nell’ambito del flusso telematico (c.d. “fornitura”) è possibile:

  • da parte dello stesso sostituto d’im­posta, invia­re più certificazioni relative a singoli dipenden­ti e lavoratori autonomi;
  • da parte dell’intermediario, inviare le certificazioni relative a diversi sostituti d’imposta.

3.8.1 Suddivisione del flusso telematico

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT:

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvi­gioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

 

Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. con­­sulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

 

Inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora questo risulti più agevole per il so­sti­tut­o.

3.8.2 Tipologie di invii telematici

Gli invii possono essere:

  • ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti;
  • sostitutivi, con i quali si opera la sostituzione di una certificazione già inviata e acquisita dal sistema telematico;
  • di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una certificazione precedentemente tra­smessa e acquisita dal sistema telematico.

Separazione degli invii sostitutivi e/o da annullamento

Qualora il sostituto d’imposta o l’intermediario debba procedere alla sostituzione e/o all’annulla­men­­­to di certificazioni validamente accolte, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso com­pren­­sivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

 

Se il flusso contiene sia invii ordinari che sostitutivi o di annullamento, tale anomalia comporta lo scarto dell’intera comunicazione.

3.8.3 Software

Per compilare e inviare in via telematica le Certificazioni Uniche 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito un apposito software.

 

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche il software di controllo della Certificazione Uni­ca 2021, che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incon­gruenze riscontrate tra i dati contenuti e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.

3.8.4 Ricevuta di presentazione

Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate:

  • attestante l’avvenuto ricevimento dei dati;
  • rilasciata per via telematica all’utente che ha effettuato l’invio.

3.9 Comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei dati dei con­guagli dei modelli 730

Unitamente alle Certificazioni Uniche 2021, i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­­le Entrate anche la “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato):

  • per la ricezione dall’Agenzia stessa delle comu­nicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4);
  • compilando il “quadro CT” del modello “ordinario”.

 

Il “quadro CT” deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipen­dente o assimilati con compilazione dei dati fiscali.

 

Deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO” (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168) nel periodo dal 26 marzo al 22 gennaio dell’anno successivo, in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il “quadro CT” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 1).

Comunicazione delle variazioni

In ogni caso, il modello “CSO” deve essere utilizzato per comunicare le successive variazioni, ad esempio la variazione della sede Entratel, l’indicazione dell’intermediario o la modifica dello stesso (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2017 n. 51 e circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4).

3.10 Regime sanzionatorio

L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla pre­com­pilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

 

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uni­che, infatti, è prevista l’ap­pli­ca­zione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.

 

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla sca­den­za, la san­zione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

3.10.1 Ambito applicativo

Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddi­tuali che non rilevano ai fini della pre­com­­pilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvi­gio­ni).

3.10.2 Correzione entro 5 giorni

Nei casi di errata trasmis­sio­ne, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni suc­ces­sivi alla scadenza.

Pertanto, per evitare l’applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve av­venire entro il 21.3.2021 (5 giorni dal 16.3.2021).

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

A seguito dell’intervento della L. 205/2017, che ha disposto a livello normativo la possibilità di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elabo­razione della dichiarazione precompilata, deve ancora es­sere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in esame.

Da un punto di vista letterale, infatti, tale disposizione è riferita solo alla scadenza “ordinaria” del 16 marzo.

3.10.3 Scarto dei file

Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13088 e le istruzioni alla Certificazione Unica 2021 stabiliscono inoltre che, nel caso di:

  • scarto dell’intero file contenente le Certificazioni Uniche 2021, inviato entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto;
  • scarto di singole Certificazioni Uniche 2021, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si ap­plica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certifi­ca­zioni rettificate, entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (non devono, invece, essere ritra­smesse le certificazioni già accolte).

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

Da un punto di vista letterale, le suddette disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13088 sono riferite solo alla scadenza “ordinaria” del 16 marzo, anche se lo stesso provvedimento evidenzia che, a seguito dell’intervento della L. 205/2017, le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’e­labo­razione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine di pre­sentazione del modello 770 (31 ottobre).

Sul punto è quindi necessario un chiarimento ufficiale.

3.10.4 Ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiara­zione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile (dal 2021).

 

La posizione dell’Agenzia delle Entrare appare tuttavia discutibile, in quanto l’esclusione del ravve­di­mento non è prevista a livello normativo.

4 consegna della “certificazione unica 2021” al contribuen­te-sosti­tuito

Il sostituto d’imposta deve:

  • compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2021, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate;
  • rilasciarla al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni ap­provate dall’A­gen­zia delle Entrate.

 

Il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2021, da rilasciare al contribuente-sostituito, è costi­tuito:

  • dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore di­pen­­dente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
  • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assi­sten­za fiscale, suddivisa tra:
  • dati fiscali;
  • dati previdenziali e assistenziali;
  • dati assicurativi INAIL;
  • annotazioni;
  • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
  • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
  • dalla scheda (non presente nel modello “ordinario”) per la scelta della destinazione:
  • dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
  • del 5 per mille dell’IRPEF per il sostegno del settore no profit, delle associazioni sportive di­lettantistiche, degli enti gestori delle aree protette, degli enti di tutela dei beni culturali e paesaggistici, delle Università e della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
  • del 2 per mille dell’IRPEF al finanziamento di un partito politico iscritto nell’ap­posito Regi­stro nazionale;
  • del 2 per mille dell’IRPEF a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (possibilità reintrodotta dall’art. 97-bis del DL 104/2020, con riferimento al solo periodo d’imposta 2020).

 

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2021 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, il sostituto d’im­posta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

4.1 Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2021 devono essere indicati:

  • i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2020;
  • i dati del rapporto di lavoro;
  • le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
  • gli acconti 2020 versati a seguito della presentazione del modello 730/2020, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
  • i crediti non rimborsati a seguito della presentazione del modello 730/2020, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
  • gli oneri detraibili e deducibili;
  • le detrazioni e i crediti d’imposta;
  • i dati relativi al bonus di 80,00 euro in busta paga (c.d. “bonus Renzi”), applicabile fino al 30.6.2020, e i dati relativi al nuovo “trattamento integrativo”, applicabile dall’1.7.2020;
  • i dati relativi alla previdenza complementare;
  • i dati relativi ai lavoratori “frontalieri” e ai redditi esenti;
  • i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
  • i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di ope­ra­zioni straordinarie);
  • i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni pre­ce­­denti, ecc.); deve essere indicata anche l’imposta sostitutiva sulle rivaluta­zioni del TFR maturate nell’anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell’impresa, soggette all’imposta sostitutiva del 10%;
  • i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche qualora non ci siano le condizioni per usu­fruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; l’indicazione del codice fisca­le del co­niuge non fiscalmente a carico è facoltativa; per “coniuge” si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • i dati relativi ai rimborsi di beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 51
    2 del TUIR, nell’ambito del c.d. “welfare aziendale”;
  • i dati relativi ai contribuenti residenti a Campione d’Italia.

4.2 Dati contributivi INPS ed altri enti e dati assicurativi INAIL

La parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2021 riguardante i dati relativi alla con­tribuzione dovuta al­l’INPS e ad altri Enti e i dati assicurativi INAIL, invece, è identica a quella del modello “ordinario” (si vedano i precedenti § 3.2, 3.3 e 3.4).

4.3 dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle prov­vigioni e ai redditi diversi

Nella parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2021 relativa ai redditi di lavoro auto­no­­mo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati, in maniera analoga al mo­dello “ordinario”:

  • la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
  • l’ammontare lordo corrisposto;
  • le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
  • l’imponibile;
  • le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
  • i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’im­posta oppure sospese);
  • le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
  • i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
  • le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indenni­tà e interessi.

 

A differenza del modello “ordinario”, non sono invece previsti i riquadri relativi all’indicazione:

  • delle somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
  • dei redditi erogati da altri soggetti;
  • dei dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie.

 

Nel modello “sintetico” non è inoltre prevista l’indicazione delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite.

4.4 dati relativi alle “locazioni brevi”

Nel modello “sintetico” della Certificazione Unica 2021 è presente anche il prospetto per indicare i dati dei contratti di locazione breve e le ritenute operate sui relativi corrispettivi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017, con un contenuto identico al modello “ordinario”.

4.5 Sottoscrizione del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2021 anche me­diante sistemi di ela­bo­ra­zione automatica.

4.6 Termine di consegna

I sostituti d’imposta devono consegnare ai con­tri­­buenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2021 entro il 16.3.2021.

 

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche è stato infatti anticipato a regime dal 31 al 16 marzo, venendo quindi a coincidere con quello previsto per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

4.7 Modalità di consegna

I sostituti d’imposta, in luogo del­la consegna della Certificazione Unica 2021 in formato cartaceo, pos­sono tra­smetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

  • abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
  • sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

4.8 Rilascio di una nuova Certificazione relativa al 2020

Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi ero­gati nel 2020, prima dell’approvazione della Certificazione Unica 2021, ad esempio la Certi­fica­zio­ne Unica 2020 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso an­no, deve rilasciare:

  • la nuova Certificazione Unica 2021, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
  • entro il suddetto termine del 16.3.2021.

4.9 Rilascio di una certificazione diversa dopo la trasmissione all’Agenzia del­le Entrate

Nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci una Certificazione Unica 2021 diversa da quella tra­smes­­sa all’Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contri­buen­te che, se inten­de avvalersi della dichiarazione pre­com­pilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà:

  • verificare i dati forniti dalla Certificazione Unica rilasciata;
  • procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.

4.10 Rilascio della Certificazione relativa al 2021

La Certificazione Unica 2021, relativa al 2020, può essere utilizzata anche per certificare i dati re­la­­tivi all’anno 2021, fino all’approvazione di una nuova certificazione.

In tal caso, i riferimenti agli anni 2020 e 2021 contenuti nella Certificazione Unica 2021 e nelle re­la­tive istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.

 

È il caso, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di la­­­voro dipendente nel 2021, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore ces­sato.

4.11 Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna della certifi­ca­zione

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele ri­lascio al contri­­buen­­te-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione am­mi­ni­stra­tiva da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi del­l’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modi­ficato dal DLgs. 158/2015).

 

Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base impo­nibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “me­ramente formale” e quindi non sanzionabile.

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