Informativa 12/2025 – Detrazione IRPEF per le spese di frequenza delle Università non statali – Limiti di importo per il periodo d’imposta 2024 e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Informativa 12/2025 – Detrazione IRPEF per le spese di frequenza delle Università non statali – Limiti di importo per il periodo d’imposta 2024 e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

1 premessa

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la fre­quen­­­za di corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali (senza limiti di importo);
  • Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna fa­coltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

 

In attuazione della disciplina in esame, con il DM 20.12.2024 n. 1924 (pubblicato sulla G.U. 24.1.2025 n. 19), il Ministero dell’Università e della ricerca ha quin­­di individuato gli importi mas­­simi de­traibili dall’IRPEF lorda delle spese per la fre­quenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025), rimasti invariati rispetto agli importi già stabiliti per gli anni 2023, 2022 e 2021.

1.1 chiarimenti

Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in re­­la­zione alla suddetta disciplina.

Con ulteriori documenti dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, si veda la guida di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”) sono stati:

  • ribaditi i chiarimenti della suddetta circ. 18/2016;
  • forniti ulteriori chiarimenti.

1.2 Obbligo di tracciabilità

Si ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160, dal­­l’1.1.2020 la detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione universitaria spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

1.3 Parametrazione al reddito complessivo (redditi superiori a 120.000 euro)

Dall’1.1.2020, ai sensi dell’art. 15 co. 3-bis del TUIR, le de­tra­zioni previste dallo stesso art. 15 spettano:

  • per l’intero importo, nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

 

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

1.4 Riduzione della detrazione per l’anno 2024 (redditi superiori a 50.000 euro)

Ai sensi dall’art. 2 del DLgs. 30.12.2023 n. 216, limitatamente al periodo d’imposta 2024, per i contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, l’importo della detrazione IRPEF complessivamente spettante per taluni oneri (determinato ai sensi del suddetto art. 15 co. 3-bis del TUIR) è diminuito di 260,00 euro.

In particolare, tale riduzione interessa le detrazioni per:

  • oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie ex 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all’art. 11 del DL 149/2013;
  • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all’art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020.

 

Anche la detrazione IRPEF del 19% per le spese di istruzione universitaria ex art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR rientra dunque tra quelle contemplate dall’art. 2 del DLgs. 216/2023, oggetto della riduzione di 260,00 euro.

 

Si sottolinea che la riduzione della detrazione complessivamente spettante di cui all’art. 2 del DLgs. 216/2023:

  • va operata successivamente alla determinazione dell’ammontare della detrazione, in applicazione dell’art. 15 co. 3-bis del TUIR (ossia della parametrazione al reddito complessivo; cfr. il precedente § 1.3);
  • si applica limitatamente all’anno 2024.

1.5 Limite massimo di spesa detraibile dall’1.1.2025 (redditi superiori a 75.000 euro)

Dall’1.1.2025, l’art. 16-ter del TUIR individua per la generalità delle detrazioni d’imposta per oneri (fatte salve alcune eccezioni) dei limiti di detraibilità da applicare alle persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro.

 

Pertanto, in forza dell’art. 16-ter del TUIR, dall’1.1.2025, per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, gli oneri e le spese per i quali sono previsti una detrazione dall’imposta lorda (salvo le eccezioni contemplate), considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione considerando due limiti:

  • quello stabilito da ciascuna norma agevolativa;
  • il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR (relativo alle spese complessive agevolate con le detrazioni fiscali).

 

Sono impattate dai limiti di detraibilità introdotti dall’art. 16-ter del TUIR anche le detrazioni per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di cui all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR.

Va comunque ribadito che la riduzione prevista da tale disposizione non riguarda le detrazioni per le spese sostenute nel 2024, ma solo quelle sostenute dall’1.1.2025 (con effetto, quindi, dai modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026).

 

 

DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI FREQUENZA A CORSI UNIVERSITARI
DISPOSIZIONE AMBITO D’APPLICAZIONE (REDDITO COMPLESSIVO) DECORRENZA
Obbligo di tracciabilità
(art. 1 co. 679 della L. 160/2019)
/ Dall’1.1.2020
Parametrazione al reddito complessivo
(art. 15 co. 3-bis del TUIR)
Reddito superiore a 120.000 euro Dall’1.1.2020
Riduzione della detrazione
complessivamente spettante
(art. 2 del DLgs. 216/2023)
Reddito superiore a 50.000 euro Solo per il 2024
Limite massimo di spesa detraibile
(art. 16-ter del TUIR)
Reddito superiore a 75.000 euro Dall’1.1.2025

2 Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d’im­posta 2024

Il DM 20.12.2024 n. 1924 ha individuato, in rela­zio­ne al periodo d’imposta 2024, gli importi massimi detraibili al 19%, ai fini IRPEF, delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscri­zione per la fre­quenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Uni­versità non statali. Per individuare tali importi viene fatto riferimento:

  • a ciascuna area disciplinare di afferenza (distinguendo tra area medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale), sulla base della classificazione contenuta in al­le­gato al predetto DM e di seguito riportata;
  • alla zona geografica in cui ha sede il corso di studio (distinguendo tra Nord, Centro, Sud e Isole).

 

Gli importi recati dal DM 20.12.2024 n. 1924 in relazione all’annualità 2024 confermano gli importi già previsti per il 2023 (DM 7.12.2023 n. 1577), il 2022 (DM 23.12.2022 n. 1406) e il 2021 (DM 23.12.2021 n. 1324).

 

Gli importi massimi detraibili al 19% per il periodo d’imposta 2024 sono riportati nella seguente tabella.

 

AREA DISCIPLINARE CORSI ISTRUZIONE ZONA GEOGRAFICA NORD ZONA GEOGRAFICA CENTRO ZONA GEOGRAFICA SUD E ISOLE
Medica 3.900 euro 3.100 euro 2.900 euro
Sanitaria 3.900 euro 2.900 euro 2.700 euro
Scientifico-tecnologica 3.700 euro 2.900 euro 2.600 euro
Umanistico-sociale 3.200 euro 2.800 euro 2.500 euro

 

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2024, anche se riferite a più anni accademici.

Delimitazione delle zone geografiche

Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:

  • “Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
  • “Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
  • “Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sar­de­gna.

2.1 Corsi di dottorato, specializzazione, perfezionamento e master

Anche con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master uni­versitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19%, prevista dal DM 20.12.2024 n. 1924 per il 2024, conferma quella già prevista per gli anni 2023, 2022 e 2021 dai precedenti decreti ministeriali.

 

Per il periodo d’imposta 2024, la spesa detraibile è quindi pari a:

  • 900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
  • 100,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
  • 900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.

 

Con riguardo ai master universitari, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di un’università privata (così, da ultimo, la guida di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 9).

 

 

Corsi di perfezionamento

Come precisato dai documenti dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, guida di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 6), i mede­simi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di per­fezio­na­men­to, anche se non espressamente menzionati dal decreto ministeriale.

2.2 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Agli importi detraibili previsti dal DM 20.12.2024 n. 1924 deve essere sommato l’ammontare re­la­tivo alla tas­sa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all’art. 3 co. 20 – 23 della L. 28.12.95 n. 549, e successive modificazioni.

2.3 Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare

2.3.1 Corsi di laurea

AREA CLASSE DENOMINAZIONE
Sanitaria L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanita­ria oste­trica
L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico – Tecnologica L-13 Scienze biologiche
L-17 Scienze dell’architettura
L-2 Biotecnologie
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesag­gistica e am­­bien­tale
L-22 Scienze delle attività motorie e sportive
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie alimentari
L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-28 Scienze e tecnologie della navigazione
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
L-30 Scienze e tecnologie fisiche
L-31 Scienze e tecnologie informatiche
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-34 Scienze geologiche
L-35 Scienze matematiche
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
L-4 Disegno industriale
L-41 Statistica
L-43 Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
L-7 Ingegneria civile e ambientale
L-8 Ingegneria dell’informazione
L-9 Ingegneria industriale
L-P01 Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio
L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
L-P03 Professioni tecniche industriali e dell’informazione
L-Sc. Mat. Scienze dei materiali
Umanistico – Sociale L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia
L-1 Beni culturali
L-10 Lettere
L-11 Lingue e culture moderne
L-12 Mediazione linguistica
L-14 Scienze dei servizi giuridici
L-15 Scienze del turismo
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L-19 Scienze dell’educazione e della formazione
L-20 Scienze della comunicazione
L-24 Scienze e tecniche psicologiche
L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spet­­tacolo e della mo­­da
L-33 Scienze economiche
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-39 Servizio sociale
L-40 Sociologia
L-42 Storia
L-5 Filosofia
L-6 Geografia
DS/1 (ex
DM 509/99)
Scienze della difesa e della sicurezza
L/DS (ex DM 270/2004) Scienze della difesa e della sicurezza

2.3.2 Corsi di laurea magistrale

 

AREA CLASSE DENOMINAZIONE
Sanitaria LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
 

 

 

 

 

Scientifico – Tecnologica

 

 

 

 

 

segue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali
LM-12 Design
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell’automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-3 Architettura del paesaggio
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le atti­vità motorie
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
LM-53
(ex DM 16.3.2007)
Scienza e ingegneria dei materiali
LM-53
(ex DM 147/2021)
Ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-58 Scienze dell’universo
LM-6 Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adat­tate
LM-67. Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adat­tate (abilitazione A030)
LM-68 Scienze e tecniche dello sport
LM-68. Scienze e tecniche dello sport (abilitazione A030)
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione
LM Sc. Mat. Scienze dei materiali
LM Data Data science
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umanistico – Sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

LM/GASTR Scienze economiche e sociali della gastronomia
LM/SC – GIUR Scienze giuridiche
LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
LM-14 Filologia moderna
LM-14. Filologia moderna (abilitazione A043)
LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità
LM-16 Finanza
LM-19 Informazione e sistemi editoriali
LM-2 Archeologia
LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia
LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
LM-37. Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045)
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la coope­ra­zione inter­nazio­nale
LM-39 Linguistica
LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
LM-45 Musicologia e beni musicali
LM-45. Musicologia e beni musicali (abilitazione A032)
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
LM-5 Archivistica e biblioteconomia
LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
LM-51 Psicologia
LM-52 Relazioni internazionali
LM-55 Scienze cognitive
LM-56 Scienze dell’economia
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della for­ma­zio­ne con­tinua
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pub­bli­cità
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-64 Scienze delle religioni
LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-78 Scienze filosofiche
LM-80 Scienze geografiche
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-84 Scienze storiche
LM-85 Scienze pedagogiche
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
LM-89 Storia dell’arte
LM-90 Studi europei
LM-92 Teorie della comunicazione
LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media educa­tion
LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
DS/S (ex
DM 509/99)
Specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza
LM/DS
(ex DM 270/2004)
Scienze della difesa e della sicurezza

2.3.3 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

 

AREA CLASSE DENOMINAZIONE
Medica LM-41 Medicina e chirurgia
LM-42 Medicina veterinaria
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
Scientifico – Tecnologica LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali
LM-4 C.U. Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquen­nale)
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Umanistico – Sociale LMG/01 Magistrali in giurisprudenza
LM-85 bis Scienze della formazione primaria

3 Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2.2), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in via generale, che le mo­di­fiche apportate dalla L. 208/2015 non riguardano l’ambito oggettivo di applicazione della detra­zio­ne IRPEF del 19%, ma la modalità di determinazione dell’importo massimo di spesa ammesso alla de­trazione per la frequenza di corsi universitari presso Università private, secondo quanto sta­bilito con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Uni­ver­sità e della Ricerca).

 

In relazione al periodo d’imposta 2024, occorre quindi fare riferimento a quanto previsto dal DM 20.12.2024 n. 1924 sopra esaminato.

3.1 tipologie di spese ammesse alla detrazione

Nei documenti dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, guida di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 7) viene precisato che sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • la c.d. “ricognizione”;
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà;
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti, istituiti, ai sensi del DM 10.9.2010 n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal DLgs. 59/2017.

3.2 spese sostenute per i test di ammissione

I documenti dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, guida di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 9) hanno chiarito che il limite individuato dal decreto ministeriale include anche la spesa sostenuta per il test di am­missione.

 

Se vengono sostenute più prove di ammissione in Università non statali situate in aree geo­grafiche diverse o più prove di ammissione per corsi di laurea in Università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente pro­ceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.

In caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Nel caso in cui, invece, lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad Università non sta­tali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spe­sa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.

3.3 cambiamento di facoltà o corso di studio in corso d’anno

Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo d’imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso Uni­ver­­sità site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto ministeriale (in tal senso, da ultimo, guida Agenzia delle Entrate di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 10).

3.4 Corsi di studio tenuti in Regioni diverse da quella di sede legale dell’univer­sità

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in Regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, ai fini della detrazione, oc­corre fare riferi­men­to all’area geo­grafica in cui si svolge il corso (così, da ultimo, guida Agenzia delle Entrate di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 10).

3.5 frequenza di corsi sia presso università statali sia presso università non statali

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso Università sta­tali che Università non statali, i documenti dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, guida di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 10) hanno chia­rito che:

  • la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le Università statali può essere calcolata sull’intero importo;
  • le spese detraibili sostenute presso Università non statali devono invece essere ricondotte nei limiti previsti dal decreto ministeriale, con le modalità sopra descritte.

3.6 frequenza presso università non statali sia di corsi di laurea che di corsi post laurea

I documenti dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, guida di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 9) hanno inoltre precisato che, nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese per la fre­quenza pres­so università non statali sia di corsi di laurea che di corsi post laurea, oc­cor­re fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e alla Regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è pre­sente il corso di studio uni­versitario e quello post universitario.

3.7 Università estere

Ai fini della detrazione delle spese per la frequenza all’estero di corsi universitari, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (§ 2.2) ha chiarito che occorre fare riferimento all’importo mas­simo sta­­­bilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

 

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, ai fini della detrazione oc­corre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (così, da ultimo, guida Agenzia delle Entrate di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 9-10).

3.8 Università telematiche

Ai fini della detrazione delle spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università tele­ma­ti­che, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (§ 2.3) ha chiarito che tali spese, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, possono essere detratte facendo riferimento:

  • all’area tematica del corso;
  • per l’individuazione dell’area geografica, alla Regione in cui l’Università ha la sede legale.

3.9 Corsi di laurea in teologia e scienze religiose

Sono detraibili nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Uma­nistico – Sociale” le spese sostenute per la frequenza di corsi di:

  • laurea in teologia presso le Uni­versità Pontificie;
  • laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose.

 

Per quanto concerne la zona geografica di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, per motivi di semplifi­cazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi, anche nel ca­so in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano (così, da ultimo, guida di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 10).

3.10 Corsi di specializzazione in psicoterapia

In relazione alla frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria, la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Ministero dell’Uni­versità e della Ricerca (così, da ultimo, guida Agenzia delle Entrate di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 6).

3.11 Istituti tecnici superiori (ITS), conservatori di musica e istituti musicali pa­reg­giati, corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

I documenti dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, guida di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazio­ne 2023 – Spese di istruzione”, p. 6) hanno precisato che la detrazione in esame spetta per le spe­se sostenute per la frequenza, tra l’altro, di:

  • Istituti tecnici superiori (ITS), in quanto equiparati alle spese universitarie;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 8.7.2005 n. 212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati;
  • corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM).

3.12 imposta di bollo

I documenti dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, guida di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 9) hanno chia­rito che nel limite di spesa indi­viduato dal decreto ministeriale è com­presa anche l’imposta di bollo.

Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo stu­dio di cui al citato art. 3 della L. 549/95.

3.13 spese rimborsate dal datore di lavoro

Non possono essere detratte le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rim­borsate dal datore di lavoro in so­sti­tuzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certifi­cazione Unica 2025 (punti da 701 a 706) con il codice 13 (in tal senso le istru­zioni ai modelli 730 e REDDITI PF).

La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata (così, da ultimo, guida Agenzia delle Entrate di maggio 2024 “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023 – Spese di istruzione”, p. 11).

4 Aggiornamento degli importi detraibili

Gli importi detraibili ai fini IRPEF delle spese relative alla frequenza delle Università non statali sono aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell’Università e della Ri­cer­ca.

5 Spese sostenute per i familiari

A norma dell’art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame sono detraibili anche se sostenute nel­l’in­teresse dei familiari (es. figli), a con­dizione che siano fiscalmente a cari­co ai sensi del pre­ce­dente art. 12.

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