Informativa 20/2019 DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) conv. L. 28.06.2019 n. 58 – Novità in materia di rottamazione dei ruoli

Informativa 20/2019 DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) conv. L. 28.06.2019 n. 58 – Novità in materia di rottamazione dei ruoli

1 premessa

L’art. 3 del DL 119/2018 ha previsto una rottamazione dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017.

 

Il beneficio consiste nello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e la domanda andava presentata entro il 30.4.2019.

 

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) nella L. 28.6.2019 n. 58, è stato prorogato dal 30.4.2019 al 31.7.2019 il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli.

 

Di seguito si riepilogano i tratti essenziali della rottamazione dei ruoli, precisando che essi non sono stati mutati dal predetto intervento normativo, e tenendo presente che:

  • è possibile, entro il 31.7.2019, integrare domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti;
  • le domande già presentate, ma successivamente al precedente termine del 30.4.2019, sono valide e sono soggette alla disciplina del DL 34/2019 convertito (la prima rata, ad esempio, andrà versata entro il 30.11.2019 e non entro il 31.7.2019);
  • non sembra possibile, con la domanda da presentare entro il 31.7.2019, modificare la scelta circa il pagamento in unica soluzione esercitata nella domanda presentata entro il 30.4.2019, né revocare la domanda presentata entro il 30.4.2019.

2 ASPETTI GENERALI DELLA “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”

In base alla “rottamazione dei ruoli” prevista dall’art. 3 del DL 119/2018, se sussistono i requisiti in­di­cati dalla norma, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 31.7.2019 (originariamente, il termine era del 30.4.2019), beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative, principalmente di natura contributiva e tributaria.

È possibile, entro il 31.7.2019, integrare domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti.

Il carico potrà essere dilazionato in 17 rate: la prima, pari al 20% delle somme, scadente il 30.11.2019, le altre, di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2023. È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.

Invece, per i debitori che, in base al precedente art. 3 del DL 119/2018, hanno presentato domanda entro il termine del 30.4.2019, il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti il 31.7.2019 (pari al 10% delle somme dovute), il 30.11.2019 (pari al 10% delle somme dovute), e poi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2023.

La rottamazione è fruibile altresì dai contribuenti che, pur avendo aderito alle precedenti rottamazioni, non hanno perfezionato la procedura e intendono adesso accedere alla definizione secondo le nuove regole.

3 Requisiti per la rottamazione

Al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, sono necessarie le seguenti condizioni:

  • si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal DL 119/2018;
  • i carichi devono essere stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) dall’1.1.2000 al 31.12.2017;
  • i debitori con carichi affidati dal 2000 al 2016 che, non avendo presentato la domanda entro il 21.4.2017, sono stati riammessi previa domanda presentata entro il 15.5.2018 ed hanno pagato entro il 31.7.2018 le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregressi piani di rateazione, nonché i debitori con carichi affidati dall’1.1.2017 al 30.9.2017 che hanno presentato la domanda entro il 15.5.2018 senza poi pagare tutte o alcune rate, per poter beneficiare della rottamazione senza presentare alcuna domanda avrebbero dovuto pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7.12.2018 in unica soluzione (chi non ha pagato le predette rate entro il 7.12.2018, invece, deve presentare la domanda di rottamazione entro il termine, prorogato dal DL 34/2019 convertito, del 31.7.2019);
  • se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il giudice, dietro presentazione della domanda, sospende il giudizio.

Nozione di carichi affidati dall’1.1.2000 al 31.12.2017

Rientrano nella rottamazione, con le esclusioni di cui si dirà, tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017; siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico.

Gli Agenti della Riscossione forniscono, nell’area riservata del proprio sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile.

3.1 Debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni

I debitori che non hanno mai presentato domanda di rottamazione, possono beneficiare della rottamazione di cui al DL 119/2018 senza condizioni particolari, presentando la domanda entro il 31.7.2019 (termine così prorogato dal DL 34/2019 convertito).

3.2 Debitori che hanno presentato la domanda di rottamazione in scadenza al 21.4.2017

I debitori che hanno presentato la domanda di rottamazione prevista dall’art. 6 del DL 193/2016:

  • rispettando il termine del 21.4.2017, ma non hanno pagato in tutto o in parte l’importo dovuto (circostanze, entrambe, che causavano la decadenza dalla rottamazione),
  • oppure oltre il termine del 21.4.2017 e che, per tale motivo, hanno ricevuto un diniego di definizione,

possono beneficiare della rottamazione di cui al DL 119/2018 senza condizioni particolari, presentando la domanda entro il 31.7.2019 (termine così prorogato dal DL 34/2019 convertito).

3.3 Debitori riammessi per mancato pagamento delle rate di precedenti dilazioni scadute al 31.12.2016

I debitori che hanno inteso, inizialmente, fruire della rottamazione prevista dall’art. 6 del DL 193/2016, per accedere alla stessa avrebbero dovuto pagare le rate, relative a pregressi piani di dilazione in essere al 24.10.2016, in scadenza a ottobre, novembre e dicembre 2016.

L’inadempienza ha causato il mancato accesso alla rottamazione, ma, con l’art. 1 del DL 148/2017, il legislatore ha previsto una riammissione alla rottamazione, con domanda da presentare entro il 15.5.2018.

Per essere riammessi, i debitori avrebbero dovuto pagare, entro il 31.7.2018, le suddette rate, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto a liquidare.

 

3.3.1 Pagamento entro il 31.7.2018 delle rate di precedenti dilazioni

Se le rate relative a pregressi piani di dilazione sono state pagate entro il 31.7.2018, e la totalità degli importi dovuti o la rata da rottamazione, a ottobre 2018, non è stata pagata o è stata pagata in misura insufficiente, sarebbe stato necessario, per fruire della rottamazione del DL 119/2018 senza presentare domanda, pagarla o integrare il pagamento entro il 7.12.2018.

In questa ipotesi, non era necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della nuova dilazione del debito residuo in cinque anni: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida i nuovi importi d’ufficio entro il 30.6.2019.

Il debitore può comunque scegliere di pagare il debito residuo in unica soluzione entro il 31.7.2019.

3.3.2 Mancato pagamento entro il 31.7.2018 delle rate di precedenti dilazioni

Coloro che, entro il 31.7.2018, non hanno pagato le rate relative a pregressi piani di dilazione, accedono alla rottamazione del DL 119/2018 senza problemi, presentando domanda entro il 31.7.2019 (termine così prorogato dal DL 34/2019 convertito).

3.4 Debitori che hanno presentato la domanda di rottamazione in scadenza al 15.5.2018 per carichi affidati dal 2000 al 2016

I debitori che hanno inteso, inizialmente, fruire della riammissione alla rottamazione prevista dall’art. 1 del DL 148/2017 (riservata a coloro che non avevano fatto domanda entro il 21.4.2017, ma l’hanno presentata entro il 15.5.2018), per accedere alla stessa avrebbero dovuto, entro il 31.7.2018, pagare le rate relative a pregressi piani di dilazione scadute al 31.12.2016, che venivano liquidate d’ufficio.

3.4.1 Pagamento entro il 31.7.2018 delle rate di precedenti dilazioni

Se le rate di precedenti dilazioni sono state pagate entro il 31.7.2018, e la totalità degli importi dovuti o la rata da rottamazione, a ottobre 2018, non è stata pagata o è stata pagata in misura insuffiiente, sarebbe stato necessario, per fruire della rottamazione del DL 119/2018 senza presentare alcuna domanda, pagarla o integrare il pagamento entro il 7.12.2018.

In questa ipotesi, non era necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della nuova dilazione del debito residuo in cinque anni: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida i nuovi importi d’ufficio entro il 30.6.2019.

Il debitore può comunque scegliere di pagare il debito residuo in unica soluzione entro il 31.7.2019.

3.4.2 Mancato pagamento entro il 31.7.2018 delle rate di precedenti dilazioni

Coloro che, entro il 31.7.2018, non hanno pagato le rate relative a pregressi piani di dilazione accedono alla rottamazione del DL 119/2018 senza problemi, presentando domanda entro il 31.7.2019 (termine così prorogato dal DL 34/2019 convertito).

3.5 Rottamazione per i carichi affidati dall’1.1.2017 al 30.9.2017

Ai sensi dell’art. 1 del DL 148/2017, è stata prevista la possibilità di rottamare i carichi affidati dall’1.1.2017 al 30.9.2017, con presentazione della domanda entro il 15.5.2018 e versamento in unica soluzione entro il 31.7.2018, o in cinque rate (scadenti il 31.7.2018, il 30.9.2018, il 31.10.2018, il 30.11.2018 e il 28.2.2019).

Se le prime tre rate non sono state pagate o sono state pagate in misura insufficiente, sarebbe stato necessario, per fruire della rottamazione del DL 119/2018 senza presentare alcuna domanda, pagarle per intero entro il 7.12.2018, utilizzando i bollettini precompilati già messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In questa ipotesi, non era necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della nuova dilazione del debito residuo in cinque anni: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida i nuovi importi d’ufficio entro il 30.6.2019.

Il debitore può comunque scegliere di pagare il debito residuo in unica soluzione entro il 31.7.2019.

3.6 mancato pagamento delle rate al 7.12.2018

I debitori che, in ragione di quanto esposto nei precedenti § 3.3, 3.4 e 3.5, avrebbero dovuto effettuare il versamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7.12.2018, se non lo hanno fatto possono fruire dei benefici della rottamazione presentando apposita domanda.

Coloro i quali hanno presentato la domanda entro l’originario termine del 30.4.2019, devono versare tutte le somme entro il 31.7.2019, o, se hanno optato per il pagamento rateale, pagando la prima rata entro il 31.7.2019, la seconda entro il 30.11.2019 e poi ulteriori rate di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dal 2020 al 2021.

Invece, coloro i quali non hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, possono, grazie al DL 34/2019 convertito, fruire della proroga al 31.7.2019. In questa ipotesi, occorre versare tutte le somme entro il 30.11.2019, o, se si opta per il pagamento rateale, pagando la prima rata entro il 30.11.2019 e poi otto rate di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dal 2020 al 2021.

È possibile, entro il 31.7.2019, integrare domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti.

4 rottamazione parziale

Il debitore potrà decidere quali carichi definire, anche in relazione al singolo atto, dunque alla singola cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito.

Quindi, ad esempio, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.

5 contenziosi in corso

La rottamazione non è preclusa dalla presenza di contenziosi relativi ai carichi che si vogliono definire, a condizione che nella domanda di rottamazione il debitore si impegni a rinunciare al giudizio in corso o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

6 esclusioni dalla rottamazione

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione. Si tratta dei seguenti casi:

  • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive e/o relative ai premi dovuti agli enti previdenziali (si pensi alle sanzioni Antitrust, CONSOB, Banca d’Italia, al lavoro nero, al riciclaggio, alle sanzioni valutarie e così via);
  • sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Per queste ultime violazioni, la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81).

7 ambito applicativo della rottazione

In presenza dei menzionati requisiti, tutti i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione, con le tassative esclusioni elencate in precedenza, possono rientrare nella rottamazione.

Non si tratta solo di qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.), dei contributi INPS e dei premi INAIL, ma di ogni entrata riscossa a mezzo ruolo.

Anche i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali rientrano nella rottamazione, nella misura in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia SPA.

Non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, contributi previdenziali) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari locali (si pensi alla SORIS, per il Comune di Torino).

Entrate riscosse dagli enti locali e loro concessionari

L’art. 15 del DL 34/2019 ha introdotto la possibilità, per gli enti territoriali, di deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali, anche per le entrate tributarie, sempre che si tratti di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017.

Al riguardo, occorre un’apposita delibera adottata entro il 30.6.2019.

8 benefici della rottamazione

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

  • di qualsiasi sanzione amministrativa di natura tributaria o contributiva;
  • degli interessi di mora, quindi unicamente degli interessi applicati dall’agente della riscossione se il debitore non ha onorato il debito nei termini a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento.

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora.

Per fare un esempio, si pensi agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, irrogati unitamente agli avvisi di accertamento.

Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni amministrative).

9 Procedura di rottamazione

Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 31.7.2019 (il termine, in origine fissato al 30.4.2019, è stato prorogato dal DL 34/2019 convertito), con cui si indica la volontà di definire i ruoli, la volontà di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

A questo punto, se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l’esatto importo, la procedura si perfeziona. In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la rottamazione non può ritenersi conclusa, con la conseguenza che:

  • riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora;
  • il carico non potrà essere oggetto di dilazione.

Per ciò che riguarda i tardivi versamenti, è prevista comunque una tolleranza di cinque giorni.

9.1 Effetti della domanda

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.

Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.

Verosimilmente, dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo.

Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

Nel momento in cui viene presentata la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

Sotto altro profilo, per effetto della presentazione della domanda si è considerati adempienti, tra l’altro, ai fini del c.d. “blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni”. In conseguenza di ciò, si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.

9.2 DURC, certificati di regolarità fiscale e rimborsi

Si ritiene che la presentazione della domanda di rottamazione determini il rilascio del DURC. Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione.

Inoltre, la domanda di rottamazione dovrebbe essere condizione sufficiente sia per l’erogazione dei rimborsi (che non possono essere oggetto di fermo) sia per l’ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, anche ai fini della partecipazione a gare di appalto.

9.3 Comunicazione dell’agente della riscossione

Entro il 30.6.2019 (per i debitori che hanno presentato domanda entro il 30.4.2019) o entro il 31.10.2019 (per i debitori che hanno presentato domanda entro il 31.7.2019), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse.

10 versamento degli importi dovuti per la rottamazione

I versamenti degli importi dovuti per la rottamazione possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale.

Il pagamento in unica soluzione dovrà essere effettuato:

  • entro il 31.7.2019, per i debitori che hanno presentato domanda entro il 30.4.2019;
  • ovvero entro il 30.11.2019, per i debitori che hanno presentato domanda entro il 31.7.2019.

In caso di pagamenti rateali sono previste:

  • per i debitori che hanno presentato domanda entro il 31.7.2019, 17 rate scadenti il 30.11.2019 e il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2023;
  • per i debitori che hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, 18 rate scadenti il 31.7.2019, il 30.11.2019 e il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2023.

Invece, i debitori che, entro il 7.12.2018, hanno pagato le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 beneficiano della dilazione del debito residuo in 10 rate, scadenti il 31.7.2019, il 30.11.2019, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2023.

In ultima analisi, figurano i debitori che avrebbero dovuto pagare le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il predetto termine del 7.12.2018, ma non lo hanno fatto. Costoro possono dilazionare il carico:

  • se hanno presentato domanda entro il 31.7.2019, in 9 rate scadenti il 30.11.2019 e il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2021;
  • se hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, in 10 rate scadenti il 31.7.2019, il 30.11.2019 e il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2021.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l’estin­zione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

10.1 Modalità di pagamento

Il pagamento è eseguibile:

  • tramite domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato dal debitore nella domanda;
  • oppure mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • oppure presso gli uffici dell’agente della riscossione, anche mediante compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24, mediante crediti disponibili.

10.2 interessi di dilazione

Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi:

  • in misura pari al 2% annuo, a decorrere dall’1.8.2019, per i ruoli oggetto della rottamazione (la decorrenza è dall’1.12.2019 per le domande presentate entro il 31.7.2019);
  • in misura pari allo 0,3% annuo calcolati a partire dall’1.8.2019, per i contribuenti tenuti al pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 che hanno effettuato i versamenti entro il 7.12.2018.

11 somme già pagate in precedenza

La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione. In nessun caso, però, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate.

Quanto corrisposto a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora e da dilazione dei ruoli, nonché a titolo di aggio e di rimborso delle spese di esecuzione, va invece scomputato dalle somme dovute per la rottamazione.

12 mancato perfezionamento della rottamazione

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi di mora e della relativa quota di aggi.

In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso, ed è inibita una ulteriore dilazione dei ruoli.

Per ciò che riguarda i tardivi versamenti, è prevista comunque una tolleranza di cinque giorni.

Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.

13 Risorse proprie dell’Unione europea e IVA all’importazione

Ai sensi dell’art. 5 del DL 119/2018, è possibile estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione, dall’1.1.2000 al 31.12.2017, a titolo di:

  • risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
  • IVA riscossa all’importazione.

Anche per questi ruoli, il beneficio della rottamazione è rappresentato dallo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora. Resta fermo l’obbligo del pagamento integrale dei tributi.

Il termine di presentazione della domanda è scaduto il 30.4.2019. Il DL 34/2019 convertito ha previsto che, per questa forma di rottamazione, non opera la proroga del termine al 31.7.2019.

Per questi ruoli, il debitore deve inoltre corrispondere:

  • dall’1.5.2016 al 31.7.2019, gli interessi di mora di cui all’art. 114 paragrafo 1 del regolamento comunitario 952/2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso art. 114;
  • dall’1.8.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Sempre per questi tributi, non è possibile avvalersi della compensazione con crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.

La comunicazione di liquidazione degli importi, da parte dell’agente della riscossione, avviene entro il 31.7.2019.

Il pagamento della prima o unica rata scade il 30.9.2019, la seconda il 30.11.2019, e le restanti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo, fino al 2023.

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