Informativa 35/2024 – Dichiarazioni IMU/IMPi e IMU ENC per l’anno 2023 – Termine dell’1.7.2024

Informativa 35/2024 – Dichiarazioni IMU/IMPi e IMU ENC per l’anno 2023 – Termine dell’1.7.2024

1 premessa

L’art. 1 co. 769 della L. 27.12.2019 n. 160 disciplina gli obblighi di presentazione della dichiarazione IMU, validi per la generalità dei soggetti passivi.

In deroga alle disposizioni “ordinarie”, il successivo co. 770 prevede regole specifiche per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente, in quanto utilizzato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie attività istituzionali, ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019.

 

Lunedì 1.7.2024 scade il termine per presentare le dichiarazioni IMU riferite all’anno 2023, sia che si tratti di:

  • dichiarazioni “ordinarie” IMU/IMPi (da presentare, qualora dovute, da parte della generalità dei soggetti passivi IMU, esclusi gli enti non commerciali tenuti ad adottare la dichiarazione IMU ENC);
  • dichiarazioni IMU ENC (riservate ai predetti enti non commerciali, da presentare ogni anno).

 

Per entrambe le tipologie di dichiarazione sono stati approvati nuovi modelli dichiarativi, con le relative istruzioni di compilazione, mediante il DM 24.4.2024.

Dichiarazioni IMI, IMIS e ILIA

Per gli immobili situati nei Comuni delle Province autonome di Bolzano e Trento, assoggettati rispettivamente all’imposta municipale immobiliare (IMI) ex L. Prov. 23.4.2014 n. 3 e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) ex L. Prov. 30.12.2014 n. 14, i contribuenti devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati dal­le suddette Province autonome.

 

Per gli immobili siti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ove dall’1.1.2023 si applica l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ex L. Reg. 14.11.2022 n. 17, i contribuenti:

  • possono trasmettere le apposite dichiarazioni telematicamente dal 28.5.2024 (cfr. comunicato Min. Economia e Finanze 27.5.2024);
  • devono continuare ad utilizzare anche nel 2024 i modelli dichiarativi IMU, se presentano la dichiarazione in forma cartacea (art. 13 co. 4 della L. Reg. 17/2022).

2 dichiarazione imu “ordinaria” (Dichiarazione IMU/IMPi)

La dichiarazione IMU/IMPi (riservata alla generalità dei soggetti passivi IMU, salvo gli enti non commerciali che devono presentare la dichiarazione IMU ENC) va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui:

  • il possesso degli immobili ha avuto inizio;
  • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (comunque non conoscibili autonomamente dal Comune).

 

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegue un diverso ammontare dell’IMU da versare.

Dichiarazione IMU/IMPi per il 2023 e il 2024

Se dovuta, la dichiarazione IMU/IMPi va quindi presentata:

  • in riferimento all’anno 2023, entro l’1.7.2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica);
  • in riferimento all’anno 2024, entro il 30.6.2025.

2.1 soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione imu “ordinaria”

L’assolvimento dell’obbligo dichiarativo IMU (ove richiesto) incombe in capo al soggetto passivo, ossia al:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare di diritti reali di godimento sull’immobile (quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
  • locatario (utilizzatore), per l’immobile detenuto in leasing, anche da costruire o in corso di costruzione (la qualifica di soggetto passivo compete in capo al locatario dalla data della stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso);
  • concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  • genitore assegnatario dell’ex casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.

Comproprietari e contitolari di diritti reali

In caso di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile:

  • ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria (limitatamente alla propria quota di possesso);
  • nell’applicazione dell’IMU si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni sin­gola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

 

In caso di comproprietà o contitolarità di diritti reali sul medesimo immobile:

  • in via generale, ciascun soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione IMU in riferimento alla quota di proprietà o di diritto reale di cui ha la titolarità;
  • in alternativa, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare una dichiarazione IMU congiunta, purché vengano indicate le quote di possesso di tutti i contitolari.

Dichiarazione ai fini dell’IMPi

Il modello dichiarativo IMU/IMPi va utilizzato anche per le dichiarazioni relative all’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), di cui all’art. 38 del DL 124/2019.

2.2 obbligo di presentazione della dichiarazione imu “ordinaria”

L’obbligo di dichiarazione sorge solo se al contempo:

  • sono intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni già presentate;
  • tali variazioni non sono comunque conoscibili autonomamente dal Comune (ad esempio, mediante consultazioni catastali; cfr. istruzioni allegate al DM 24.4.2024, p. 8).

Circostanze da dichiarare

Le istruzioni alla dichiarazione IMU/IMPi allegate al DM 24.4.2024 individuano le specifiche fattispecie da dichiarare, che si riepilogano nella tabella che segue.

 

Circostanze da dichiarare (dichiarazione IMU/IMPi)
Fattispecie Presupposto della dichiarazione
L’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria Individuazione del soggetto passivo
L’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali.
L’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
È intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarata in Catasto.
È intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie (non dichiarata in Catasto e non oggetto di procedure telematiche del MUI).
Si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (come l’usufrutto legale dei genitori).
L’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), ai sensi degli artt. 69 – 81-bis del DLgs. 206/2005 (la dichiarazione va presentata dall’amministratore del condominio o della comunione). Individuazione del soggetto tenuto a presentare la dichiarazione
Le parti comuni dell’edificio condominiale di cui all’art. 1117 n. 2 c.c. sono accatastate autonomamente, come bene comune censibile (se è costituito il condominio, la dichiarazione va presentata dall’amministratore per conto di tutti i condomini)
L’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile*. Specifiche modalità di determinazione della base imponibile (diverse dall’applicazione di valori catastali)

 

* Non occorre presentare la dichiarazione se il Comune ha predeterminato il valore venale dell’area fabbricabile, ed il contribuente intende adeguarsi a tale valore

 

Il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile*.
L’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato*.
Vi è stata una variazione del valore venale dell’area edificabile posseduta*.
Fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.
Fabbricato con destinazione ad usi culturali ai sensi dell’art. 5-bis del DPR 601/73. Immobili esenti
Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole (anche se detti terreni risultano “aree edificabili” da PRG del Comune).
Immobile che ha perso o acquistato, durante l’anno di riferimento, il diritto all’esenzione dall’IMU.
Fabbricato di interesse storico o artistico. Riduzione della base imponibile
Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato (la dichiarazione va presentata solo se si perde il diritto all’agevolazione; cfr. istruzioni alla dichiarazione IMU/IMPi ex DM 24.4.2024, p. 16).
Unità immobiliare concessa in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli) che la utilizzano come abitazione principale, a determinate condizioni.
Una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato, posseduta in Italia (a titolo di proprietà o usufrutto) da titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
L’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure l’alloggio non è stato adibito ad abitazione principale o è rimasto inutilizzato. Assimilazione all’abitazione
principale
L’immobile è stato concesso in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, oppure è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale. Perdita della detrazione d’imposta di 200,00 euro

 

In ogni caso, resta inteso che la dichiarazione va comunque presentata se il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Decadenza dalle agevolazioni non dichiarate

La disciplina IMU (art. 1 co. 769 della L. 160/2019) specifica che va presentata la dichiarazione IMU “ordinaria” per fruire:

  • dell’esenzione, in vigore dall’1.1.2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • dell’assimilazione ad abitazione principale per:
  • gli alloggi sociali di cui al DM 22.4.2008 adibiti ad abitazione principale;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale vigili del fuoco e alla carriera prefettizia (cfr. anche risposte Min. Economia e Finanze alla videoconferenza del 26.1.2023).

 

In ogni caso, le istruzioni allegate al DM 24.4.2024 (p. 3), richiamando la posizione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21.12.2022 n. 37385), precisano che “il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la de­cadenza dal beneficio stabilito dalle norme”.

2.3 modello dichiarativo da utilizzare

Per la dichiarazione IMU/IMPi va utilizzato il “nuovo” modello approvato con il DM 24.4.2024 (a sostituzione del precedente modello approvato dal DM 29.7.2022).

Il modello di cui al DM 24.4.2024 va utilizzato già per le dichiarazioni riferite all’anno 2023 (da presentare entro l’1.7.2024).

Novità del modello dichiarativo IMU/IMPi approvato dal DM 24.4.2024

La principale novità del modello IMU/IMPi consiste nell’inserimento di un’apposita sezione per indicare i dati relativi all’esenzione per gli immobili occupati abusivamente da terzi, ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019.

 

Inoltre, nelle istruzioni alla dichiarazione IMU/IMPi (p. 3), in relazione ai requisiti per la qualifica di “abitazione principale”, viene fatto rinvio alla disciplina risultante post sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209, in base alla quale:

  • i requisiti di “dimora abituale” e “residenza anagrafica” vanno riscontrati solo in capo al possessore dell’immobile;
  • è irrilevante che detti requisiti siano presenti anche per i componenti del nucleo familiare del possessore (ossia, di fatto, il coniuge e il componente dell’unione civile ex 76/2016).

Composizione della dichiarazione IMU/IMPi

Il modello dichiarativo IMU/IMPi di cui al DM 24.4.2024 si compone di:

  • un Frontespizio (dove vanno riportati, tra l’altro, gli elementi identificativi del contribuente);
  • un quadro A, dove vanno indicati gli elementi identificativi degli immobili e gli ulteriori elementi rilevanti per la determinazione dell’IMU;
  • un quadro B, in cui indicare le piattaforme marine e i rigassificatori e riportare gli altri elementi necessari per la determinazione dell’IMPi.

2.4 modalità di trasmissione della dichiarazione

La dichiarazione IMU/IMPi per i soggetti passivi diversi dagli enti non commerciali può essere trasmessa alternativamente:

  • in forma cartacea;
  • con modalità telematica.

 

Tuttavia, la dichiarazione che riguarda l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente da terzi ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 va trasmessa esclusivamente con modalità telematica.

Trasmissione della dichiarazione in forma cartacea

La dichiarazione può essere trasmessa in forma cartacea mediante:

  • consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune (che rilascia una ricevuta di consegna);
  • posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” indirizzata all’ufficio tributi del Comune;
  • trasmissione a mezzo PEC.

 

La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

 

Ciascun Comune, con proprio regolamento, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea più adeguate alle proprie esigenze organizzative (delle quali deve informare i contribuenti).

 

La spedizione della dichiarazione può essere effettuata anche dall’estero:

  • per mezzo di lettera raccomandata;
  • o con altro mezzo equivalente che permetta di riscontrare con certezza la data di spedizione (che identifica la data di presentazione della dichiarazione).

Trasmissione della dichiarazione con modalità telematica

La trasmissione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata:

  • direttamente dal contribuente oppure da un soggetto abilitato incaricato della trasmissione telematica ex 3 co. 3 del DPR 322/98;
  • utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, secondo le specifiche tecniche allegate al DM 24.4.2024.

Comune destinatario della dichiarazione

Destinatario della dichiarazione è il Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.

 

Se un singolo immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU va presentata al Comune sul cui territorio insiste “prevalentemente” la superficie dell’immobile stesso.

 

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, la dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’im­po­sta si riferisce.

3 dichiarazione imu per gli enti non commerciali (IMU ENC)

Una disciplina ad hoc degli obblighi dichiarativi IMU è prevista per gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente in quanto utilizzato per le proprie attività istituzionali, svolte con modalità non commerciali (art. 1 co. 770 della L. 160/2019).

 

A differenza di quanto avviene per gli altri soggetti passivi IMU, i predetti enti non commerciali devono presentare la di­chia­razione:

  • utilizzando l’apposito modello IMU ENC;
  • ogni anno (entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo cui si riferisce la dichiarazione), indipendentemente dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell’imposta dovuta;
  • esclusivamente con modalità telematiche.

Dichiarazione IMU ENC per il 2023 e il 2024

Analogamente alla dichiarazione IMU “ordinaria”, in riferimento all’anno 2023 la dichiarazione IMU ENC va presentata entro lunedì 1.7.2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica); per l’anno 2024, la dichiarazione IMU ENC andrà invece presentata entro il 30.6.2025.

3.1 soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione imu enc

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU ENC gli enti non commerciali che fruiscono dell’esenzione di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 per almeno un immobile posseduto.

Si tratta degli enti non commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR che possiedono e utilizzano almeno un immobile destinato esclusivamente allo svolgimento:

  • con modalità non commerciali (da riscontrare ai sensi degli artt. 3 e 4 del DM 200/2012);
  • delle attività istituzionali elencate all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (ossia delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto di cui all’art. 16 lett. a) della L. 222/85).

 

Non rientrano tra tali soggetti:

  • i partiti politici;
  • le fondazioni bancarie di cui al DLgs. 153/99.

 

Esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali (art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019)
Requisito oggettivo Requisito soggettivo
Ente non commerciale Immobile destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali

Immobili in comodato o temporaneamente inutilizzati

Le istruzioni al nuovo modello di dichiarazione IMU ENC approvato dal DM 24.4.2024 recepiscono (con alcuni chiarimenti) le norme di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co. 71 della L. 213/2023, ove viene precisato che, per la ve­rifica dell’esenzione sopra illustrata, gli immobili dell’ente non commerciale devono intendersi:

  • “posseduti” anche se concessi in comodato a un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali, con modalità non commerciali;
  • “utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.

Immobili ad utilizzo misto

Anche gli enti non commerciali che possiedono un immobile ad “utilizzo misto” (poiché impiegato solo in parte per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali) devono presentare la dichiarazione IMU ENC (tali immobili godono di un’esenzione parziale, secondo il criterio proporzionale di cui all’art. 5 del DM 200/2012).

3.2 obbligo di presentazione della dichiarazione imu enc

Devono adottare il modello IMU ENC gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 (si veda il precedente § 3.1).

 

I predetti enti devono indicare nella dichiarazione IMU ENC tutti gli immobili di cui sono in possesso, siano questi immobili:

  • ove l’ente non commerciale svolge esclusivamente le attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 con modalità non commerciali (esenti ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019);
  • con utilizzazione mista, impiegati solo in parte per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali (tali immobili godono di un’esenzione parziale, secondo il criterio proporzionale di cui all’art. 5 del DM 200/2012);
  • ove l’ente non svolge le attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, o le svolge con modalità commerciali; tali immobili possono risultare:
  • totalmente imponibili;
  • esenti, per circostanze diverse da quelle di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019.

 

 

Modello di dichiarazione IMU da adottare
Tipo di immobile posseduto dall’ente non commerciale nel Comune Modello di dichiarazione Disciplina di riferimento
Almeno un immobile esente ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 (anche parzialmente, poiché ad utilizzo misto, ai sensi dell’art. 5 del DM 200/2012) Dichiarazione IMU ENC (vanno indicati tutti gli immo­bili posseduti nel Comune dall’ente non commerciale) Art. 1 co. 770 della L. 160/2019
Nessun immobile esente ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 (l’ente non commerciale possiede solo immobili totalmente imponibili o esenti per altre fattispecie) Dichiarazione IMU/IMPi Art. 1 co. 769 della L. 160/2019

3.3 modello dichiarativo da utilizzare

Per la dichiarazione IMU ENC va utilizzato il modello approvato con il DM 24.4.2024 (a sostituzione del precedente modello approvato dal DM 4.5.2023).

Il modello va utilizzato già per le dichiarazioni da presentare entro l’1.7.2024 (riferite all’anno 2023).

Novità del modello dichiarativo IMU ENC approvato dal DM 24.4.2024

Come per il modello IMU/IMPi, anche per il “nuovo” modello IMU ENC approvato dal DM 24.4.2024 la principale novità consiste nell’inserimento di un’apposita sezione (nel quadro A) dove indicare i dati relativi all’esenzione per gli immobili occupati abusivamente da terzi, ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019.

Inoltre, nelle istruzioni al modello IMU ENC approvate dal DM 24.4.2024 si recepiscono, fornendo alcuni chiarimenti, le norme di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co. 71 della L. 213/2023, relative agli immobili degli enti non commerciali in comodato o temporaneamente inutilizzati (si veda il precedente § 3.1).

Composizione del modello dichiarativo IMU ENC

Il modello dichiarativo IMU ENC si compone di:

  • un Frontespizio;
  • quattro quadri, ossia:
  • il quadro A, per gli immobili totalmente imponibili o esenti per fattispecie differenti da quella di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019;
  • il quadro B, concernente gli immobili totalmente esenti ex 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 o con utilizzazione mista, e dunque parzialmente imponibili (ai sensi dell’art. 5 del DM 200/2012);
  • il quadro C, per la determinazione dell’IMU dovuta dall’ente non commerciale;
  • il quadro D, relativo alle compensazioni e ai rimborsi.

3.4 modalità di trasmissione della dichiarazione

La dichiarazione IMU ENC può essere trasmessa:

  • esclusivamente con modalità telematica, mediante i servizi Entratel o Fisconline, secondo le specifiche tecniche allegate al DM 24.4.2024;
  • direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato ex 3 co. 3 del DPR 322/98.

 

La dichiarazione telematica va intestata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati (si veda il precedente § 2.4).

4 tabella di ripilogo delle dichiarazioni imu/impi e imu enc

Nella tabella che segue si riepilogano i principali aspetti delle dichiarazioni IMU/IMPi e IMU ENC.

 

 

Dichiarazioni IMU/IMPi e IMU ENC
Soggetti obbligati Obbligo di dichiarazione Termine di invio Modalità di
presentazione
Dichiarazione IMU/IMPi Generalità dei soggetti passivi IMU (tran­­ne gli enti non commerciali che devono utilizzare il modello IMU ENC).

 

Soggetti tenuti a dichiarare le piattafor­me marine e i rigassi­fi­catori ai fini dell’IMPi.

La dichiarazione va presen­tata se sono intervenute circostanze da cui consegue un diverso ammontare dell’IMU dovuta (altrimenti vale la dichiarazione già presentata negli anni precedenti).

 

Non occorre dichiarare
le circostanze conoscibili autonomamente dal Comune (nelle istruzioni so­no specificate le circostan­ze da dichiarare).

Dichiarazioni relative all’anno 2023: entro l’1.7.2024.

 

Dichiarazioni relative all’anno 2024: entro il 30.6.2025.

Cartacea o telematica.

 

Se la dichiarazio­ne riguarda l’e­­senzione per gli immobili occupati abusivamente da terzi: esclusivamente telematica.

Dichiarazione IMU ENC Enti non commerciali con almeno un immobile esente in quanto utilizzato, con modalità non commerciali, per le proprie attività istituzionali. Dichiarazione da presentare ogni anno (indipendentemente dal verificarsi di variazioni che incidono sull’imposta dovuta). Esclusivamente telematica

 

 

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