Informativa 5/2019 Certificazione Unica 2019

Informativa 5/2019 Certificazione Unica 2019

Certificazione Unica 2019 –
Invio all’Agenzia delle Entrate
e consegna al contribuente

1 premessa

L’Agenzia delle En­tra­te, con il provv. 15.1.2019 n. 10664, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2019” (CU 2019), relativi all’anno 2018, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3.2019, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2019);
  • utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro l’1.4.2019 (in quanto il 31.3.2019 cade di domenica), utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

Con l’art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato stabilito, a regime, che le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elabo­razione della dichia­ra­zione precompilata possono essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770 (31 ottobre).

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2019”.

2 ambito applicativo della “certificazione unica 2019”

La “Certificazione Unica 2019” riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, cor­risposti nel 2018 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a rite­nuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  • i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’au­tore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2018;
  • le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procaccia­men­­to d’affari, corrisposte nel 2018, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;
  • le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, as­sog­gettate a ritenuta a titolo d’imposta;
  • i corrispettivi erogati dal condominio nel 2018 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
  • i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
  • alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di la­voro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2018;
  • le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da fun­zio­ni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2018 a seguito di procedure di pigno­ramento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
  • le relative ritenute operate;
  • le detrazioni d’imposta effettuate;
  • i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
  • i dati assicurativi INAIL.

2.1 Redditi esenti

La Certificazione Unica 2019 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi cor­ri­­sposti nell’anno 2018 che non hanno concorso alla formazione del reddito im­po­nibile ai fini fiscali e contributivi.

2.2 Compensi erogati ai “contribuenti minimi” e ai “contribuenti forfettari”

La Certificazione Unica 2019 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei compensi corrisposti nel 2018 alle persone fisiche che:

  • ap­pli­cano il regime age­volato re­lativo:
  • ai c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • oppure ai “contribuenti forfettari” (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014);
  • non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi.

2.3 Datori di lavoro non sostituti d’imposta

La Certificazione Unica 2019 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assisten­ziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’im­posta e che erano tenuti:

  • alla compilazione del modello 01/M, anteriormente al DLgs. 314/97 che ha introdotto il mo­dello CUD;
  • ovvero alla presentazione del modello DAP/12, in relazione ai dirigenti di aziende industriali.

Si ricorda che non sono sostituti d’imposta, ma devono rilasciare la Certificazione Unica a fini con­tri­butivi, ad esempio:

  • le Ambasciate;
  • gli Organismi internazionali (es. FAO e NATO);
  • lo Stato Città del Vaticano;
  • le aziende straniere che assicurano i lavoratori italiani occupati all’estero in Pae­si non con­ven­­­zionati, ai sensi del DL 31.7.87 n. 317, conv. L. 3.10.87 n. 398.

Lavoratori domestici

La Certificazione Unica 2019 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, ba­dan­ti), ai quali va consegnata una “dichiarazione sostitutiva” semplificata.

2.4 Certificazione dei dividendi, dei capital gain e degli altri redditi di capitale

La Certificazione Unica 2019 non riguarda invece la certificazione:

  • dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire me­dian­­te l’apposito modello CUPE (ap­provato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663);
  • dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, che deve contenere:
  • le generalità e il codice fiscale del contribuente;
  • la natura, l’oggetto e la data dell’operazione;
  • la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
  • gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
  • degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, purché attesti l’ammontare:
  • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali dedu­zioni spet­­­tanti;
  • delle ritenute operate.

3 trasmissione telematica della “certificazione uni­ca 2019” all’agenzia delle entrate

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d’imposta de­vono trasmet­tere le certifica­zio­ni delle somme e dei valori corri­sposti:

  • all’Agen­zia delle Entrate;
  • in via telematica:
  • direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
  • oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, con­su­lenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2019, il sostituto d’imposta deve utilizzare il modello “ordinario”:

  • che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione “sintetica” da consegnare al con­tri­buente, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2019);
  • da compilare secondo le istruzioni approvate dall’A­genzia delle Entrate.

Il modello “ordinario” di Certificazione Unica 2019 è infatti costituito:

  • dal frontespizio;
  • dal quadro CT, relativo alla comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei mo­del­li 730-4 relativi ai conguagli;
  • dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore di­pen­dente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
  • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assi­sten­za fiscale, suddivisa tra:
  • dati fiscali;
  • dati previdenziali e assistenziali;
  • dati assicurativi INAIL;
  • annotazioni;
  • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
  • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.

Nel caso in cui la Certificazione Unica attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all’Agenzia delle En­trate esclusivamente la parte della Cer­tificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

Dati relativi al contribuente

Si segnala che, tra i dati relativi al contribuente, deve essere indicato il codice della “categoria parti­colare”, secondo quanto previsto nella “Tabella F” posta in appendice alle istruzioni della Cer­tifi­cazione Unica 2019, che viene di seguito riportata.

3.1 Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2019 devono essere indicati:

  • i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2018;
  • i dati del rapporto di lavoro;
  • le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
  • i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2018 (modelli 730/2018), sia in relazione al di­chiarante che al coniuge (in caso di modello 730/2018 congiunto);
  • gli oneri detraibili e deducibili;
  • le detrazioni e i crediti d’imposta;
  • i dati relativi al bonus di 80,00 euro in busta paga;
  • i dati relativi alla previdenza complementare;
  • i dati relativi ai lavoratori “frontalieri”, ai contribuenti residenti a Campione d’Italia, ai redditi esenti, ai bonus e stock option soggetti all’addizionale del 10%;
  • i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
  • i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di ope­razioni straordinarie);
  • i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre in­dennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni pre­cedenti, ecc.); deve essere indicata anche l’imposta sostitutiva sulle rivalu­tazioni del TFR maturate nell’anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell’impresa, soggette all’imposta sostitutiva del 10%;
  • i dati relativi ad operazioni straordinarie;
  • i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche qualora non ci siano le condizioni per usu­fruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; l’indicazione del codice fisca­le del coniuge non fiscalmente a carico è facoltativa; per “coniuge” si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • i dati relativi ai rimborsi di alcuni beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 51 co. 2 del TUIR, nell’ambito del c.d. “welfare aziendale”.

Principali novità

Tra le novità relative al contenuto della Certificazione Unica 2019, si segnalano:

  • l’inserimento di una nuova sezione denominata “Particolari tipologie reddituali”, composta dalle caselle da 741 a 746, nella quale vanno indicate al­cune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 co. 1 del TUIR, per dare distinta indicazione di particolari tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale; si tratta, ad esempio:
  • dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • dei compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
  • delle indennità, dei gettoni di presenza e degli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;
  • dei compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
  • delle rendite vitalizie e delle rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
  • degli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro;
  • l’inserimento della nuova casella 479, nella quale deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare (in preceden­za era prevista una specifica indicazione nell’ambito delle annotazioni, con codice “AH”);
  • in relazione alle somme erogate per premi di risultato, l’inserimento delle nuove caselle 580 e 590 da compilare nell’ipotesi in cui il benefit sia costituito da erogazioni in natura, indicando il relativo importo;
  • l’introduzione dei seguenti codici relativi a nuovi oneri che danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19%:
  • “40”, per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  • “43”, per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • “44”, per le spese mediche sostenute in favore di soggetti con disturbo specifico dell’ap-prendimento (DSA);
  • l’indicazione, nelle nuove caselle 492, 493 e 494, del periodo in cui si è beneficiato della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) corrisposta da una forma di previdenza complementare;
  • l’indicazione, nelle nuove caselle 379 e 380, del credito d’imposta riconosciuto dall’INPS ai pensionati che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, ai sensi dell’art. 1 co. 166 – 178 della L. 232/2016 (c.d. “APE volontario”), a fronte del pagamento degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi sul rischio di premorienza.

Compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane

Si ricorda che l’art. 1 co. 114 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto l’inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipen­dente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma. Tale qualificazione fiscale non influisce però sul relativo regime previdenziale.

In relazione a tali compensi è necessario anche indicare, nella sezione dati anagrafici relativi al per­cettore delle somme, il codice “Z3”, rilevabile dalla tabella F sopra riportata.

3.2 Dati contributivi INPS

In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2019 devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta al­l’INPS, suddivisi tra:

  • lavoratori subordinati del settore privato;
  • dipendenti pubblici (gestioni ex INPDAP);
  • collaboratori coordinati e continuativi, altri lavoratori “parasubordinati” e lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95.

Lavoratori agricoli

La parte relativa ai dati contributivi INPS non deve essere compilata in relazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

L’obbligo di certificazione viene infatti assolto dall’INPS, in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

3.3 Dati contributivi di enti diversi dall’INPS

Nella sezione “Altri Enti” del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2019 devono essere indi­cati i dati relativi alla contribuzione afferente ad Enti diversi dal­l’INPS (es. Casse di previdenza e assistenza di medici, infermieri, psicologi, biologi, vete­rinari e giornalisti).

3.4 Dati ASSICURATIVI INAIL

Nella Certificazione Unica 2019 devono essere indicati anche i dati assicurativi INAIL, riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/93.

In particolare, il punto 71 (“Qualifica”) deve essere compilato nell’ipotesi in cui il lavoratore appar­tenga ad una delle “Ulteriori categorie” previste dalla seguente tabella, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

3.5 dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle prov­vigioni e ai redditi diversi

Nella parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2019 relativa ai redditi di lavoro auto­no­mo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

  • la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
  • l’ammontare lordo corrisposto;
  • le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
  • l’imponibile;
  • le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
  • i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’im­posta oppure sospese);
  • le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
  • i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
  • le somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
  • i redditi erogati da altri soggetti;
  • i dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie;
  • le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indenni­tà e interessi.

3.6 dati relativi alle “locazioni brevi”

Nel modello “ordinario” della Certificazione Unica 2019 è inoltre presente il prospetto per indi­care i dati dei contratti di “locazione breve” e le ritenute operate sui relativi corrispettivi.

L’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), attuato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, ha infatti introdotto una ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, sti­pulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L’obbligo di applicazione della ritenuta riguarda gli intermediari immobiliari e i soggetti che gesti­scono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi relativi ai sud­detti contratti o intervengano nel loro pagamento (si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24).

Nel prospetto devono essere indicati:

  • i dati relativi all’indirizzo dell’immobile;
  • la durata del contratto nell’anno di riferimento;
  • l’importo del corrispettivo;
  • la ritenuta operata.

Se il corrispettivo è stato percepito da un soggetto non proprietario, in caso di sublocazione o di concessione in godimento da parte del comodatario, occorre barrare l’apposita casella.

Comunicazione in forma aggregata

I dati riferiti ai contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo soggetto locatore possono essere comunicati anche in forma aggregata, indicando nell’apposita casella il numero complessivo dei contratti stipulati.

Per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve es­sere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, cioè in forma aggregata o in forma analitica.

3.7 Termine di trasmissione

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2019 deve avvenire entro il 7.3.2019.

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

Con l’art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stata data “veste nor­ma­tiva” alla possibilità di dif­­ferire l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche:

  • non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, che devono essere rese disponibili ai contribuenti entro il 15 aprile;
  • entro il maggior termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770;
  • a regime.

Tale possibilità, infatti, era già stata prevista dall’Agenzia delle Entrate, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ma solo nell’ambito di proprie circolari.

Potranno quindi essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine per la presentazione del modello 770/2019, come differito a regime dalla stessa L. 205/2017) le Certificazioni Uniche 2019 riguardanti, ad esempio:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quel­le relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014);
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di ap­palto;
  • i redditi esenti.

Devono invece essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, entro l’ordinaria scadenza del 7.3.2019, le Certificazioni Uniche 2019 riguardanti, ad esempio:

  • i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inven­tore);
  • gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere ammini­stra­tivo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • le “locazioni brevi”.

3.8 Modalità di trasmissione telematica

Il sostituto d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli “ordinari” delle Certifica­zio­ni Uniche 2019:

  • in via telematica;
  • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Nell’ambito del flusso telematico (c.d. “fornitura”) è possibile:

  • da parte dello stesso sostituto d’im­posta, invia­re più certificazioni relative a singoli dipendenti e lavoratori autonomi;
  • da parte dell’intermediario, inviare le certificazioni relative a diversi sostituti d’imposta.

3.8.1 Suddivisione del flusso telematico

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT:

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
    • verificare i dati forniti dalla Certificazione Unica rilasciata;
    • procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.
      • la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
      • l’ammontare lordo corrisposto;
      • le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
      • l’imponibile;
      • le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
      • i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’im­posta oppure sospese);
      • le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
      • i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
      • le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
      • le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indenni­tà e interessi.
        • dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
        • del 5 per mille dell’IRPEF per il sostegno del settore no profit, delle associazioni sportive di­lettantistiche, degli enti gestori delle aree protette, degli enti di tutela dei beni culturali e paesaggistici, della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
        • del 2 per mille dell’IRPEF al finanziamento di un partito politico iscritto nell’ap­posito Regi­stro nazionale.
          • separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvi­gioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

          Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. con­sulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

          Inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora questo risulti più agevole per il so­stituto.

          3.8.2 Tipologie di invii telematici

          Gli invii possono essere:

          • ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti;
          • sostitutivi, con i quali si opera la sostituzione di una certificazione già inviata e acquisita dal sistema telematico;
          • di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una certificazione precedentemente trasmessa e acquisita dal sistema telematico.

          Separazione degli invii sostitutivi e/o da annullamento

          Qualora il sostituto d’imposta o l’intermediario debba procedere alla sostituzione e/o all’annulla­men­­­to di certificazioni validamente accolte, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso com­pren­sivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

          Se il flusso contiene sia invii ordinari che sostitutivi o di annullamento, tale anomalia comporta lo scarto dell’intera comunicazione.

          3.8.3 Software

          Per compilare e inviare in via telematica le Certificazioni Uniche 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito un apposito software.

          L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche il software di controllo della Certificazione Uni­ca 2019, che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incon­gruenze riscontrate tra i dati contenuti e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.

          3.8.4 Ricevuta di presentazione

          Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

          La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate:

          • attestante l’avvenuto ricevimento dei dati;
          • rilasciata per via telematica all’utente che ha effettuato l’invio.

          3.9 Comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei dati dei conguagli dei modelli 730

          Unitamente alle Certificazioni Uniche 2019, i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate anche la “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato):

          • per la ricezione dall’Agenzia stessa delle comu­nicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4);
          • compilando il “quadro CT” del modello “ordinario”.

          Il “quadro CT”:

          • deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipen­dente o assimilati con compilazione dei dati fiscali;
          • sostituisce l’apposito modello “CSO” approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 n. 23840.

          Comunicazione delle variazioni

          Le istruzioni alla Certificazione Unica 2019 stabiliscono che i sostituti d’imposta che i­n­ten­dono va­riare i dati già comunicati (es. variazione della sede En­tra­tel, indicazione dell’interme­diario o mo­difi­ca dello stesso), devono continuare ad uti­liz­­za­re il suddetto modello “CSO”.

          Cessazione dell’incarico da parte dell’intermediario delegato

          Con la circ. 25.1.2019 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che provvederà alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso all’Agenzia stessa, tramite PEC, la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta non ha provveduto alla modifica con la presentazione dell’apposito modello “CSO”.

          Con la cancellazione dell’indirizzo telematico dell’intermediario, il sostituto d’imposta dovrà, in sede di trasmissione delle Certificazioni Uniche 2019, compilare il “quadro CT” per comunicare il nuovo indirizzo telematico (dello stesso sostituto o di un altro intermediario).

          3.10 Regime sanzionatorio

          L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla pre­com­pilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

          In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uni­che, infatti, è prevista l’appli­ca­zione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

          • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
          • con un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.

          Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla sca­den­za, la san­zione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

          3.10.1 Ambito applicativo

          Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddi­tuali che non rilevano ai fini della pre­com­pilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvi­gioni).

          3.10.2 Correzione entro 5 giorni

          Nei casi di errata trasmis­sio­ne, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni suc­ces­sivi alla scadenza.

          Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

          A seguito dell’intervento della L. 205/2017, che ha disposto a livello normativo la possibilità di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elabo­razione della dichiarazione precompilata, deve ancora es­sere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in esame.

          Da un punto di vista letterale, infatti, tale disposizione è riferita solo alla scadenza “ordinaria” del 7 marzo.

          3.10.3 Scarto dei file

          Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10664 stabilisce inoltre che, nel caso di:

          • scarto dell’intero file contenente le Certificazioni Uniche 2019, inviato entro il ter­mi­ne del 7.3.2019, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
          • scarto di singole Certificazioni Uniche 2019, inviate entro il termine del 7.3.2019, la sanzione non si ap­plica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole cer­ti­fi­ca­zioni rettificate, entro i cinque giorni successivi alla scadenza (non devono, invece, es­se­re ritra­smesse le certificazioni già accolte).

          Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

          Da un punto di vista letterale, le suddette disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sono riferite solo alla scadenza “ordinaria” del 7 marzo, anche se lo stesso provvedimento evidenzia che, a seguito dell’intervento della L. 205/2017, le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’e­labo­razione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine di pre­sentazione del modello 770 (31 ottobre).

          Sul punto è quindi necessario un chiarimento ufficiale.

          3.10.4 Ravvedimento operoso

          L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiara­zione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile.

          La posizione dell’Agenzia delle Entrare appare tuttavia discutibile, in quanto l’esclusione del ravve­di­mento non è prevista a livello normativo.

          4 consegna della “certificazione unica 2019” al contribuen­te-sosti­tuito

          Il sostituto d’imposta deve:

          • compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2019, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate;
          • rilasciarla in duplice copia al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni ap­provate dall’Agenzia delle Entrate.

          Il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2019, da rilasciare al contribuente-sostituito, è costi­tuito:

          • dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore di­pen­­dente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
          • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assi­sten­za fiscale, suddivisa tra:
          • dati fiscali;
          • dati previdenziali e assistenziali;
          • dati assicurativi INAIL;
          • annotazioni;
          • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
          • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
          • dalla scheda (non presente nel modello “ordinario”) per la scelta della destinazione:

        Nel caso in cui la Certificazione Unica 2019 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, il sostituto d’im­posta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

        4.1 Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

        In questa parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2019 devono essere indicati:

        • i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2018;
        • i dati del rapporto di lavoro;
        • le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
        • gli acconti 2018 versati a seguito della presentazione del modello 730/2018, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
        • i crediti non rimborsati a seguito della presentazione del modello 730/2018, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
        • gli oneri detraibili e deducibili;
        • le detrazioni e i crediti d’imposta;
        • i dati relativi al bonus di 80,00 euro in busta paga;
        • i dati relativi alla previdenza complementare;
        • i dati relativi ai lavoratori “frontalieri”, ai contribuenti residenti a Campione d’Italia e ai redditi esenti;
        • i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
        • i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di ope­ra­zioni straordinarie);
        • i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni pre­ce­­denti, ecc.); deve essere indicata anche l’imposta sostitutiva sulle rivaluta­zioni del TFR maturate nell’anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
        • i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell’impresa, soggette all’imposta sostitutiva del 10%;
        • i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche qualora non ci siano le condizioni per usu­fruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; l’indicazione del codice fisca­le del co­niuge non fiscalmente a carico è facoltativa; per “coniuge” si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
        • i dati relativi ai rimborsi di beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 51 co. 2 del TUIR, nell’ambito del c.d. “welfare aziendale”.

        4.2 Dati contributivi INPS ed altri enti e dati assicurativi INAIL

        La parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2019 riguardante i dati relativi alla con­tribuzione dovuta al­l’INPS e ad altri Enti e i dati assicurativi INAIL, invece, è identica a quella del modello “ordinario” (si vedano i precedenti § 3.2, 3.3 e 3.4).

        4.3 dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle prov­vigioni e ai redditi diversi

        Nella parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2019 relativa ai redditi di lavoro auto­no­­mo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati, in maniera analoga al mo­dello “ordinario”:

      A differenza del modello “ordinario”, non sono invece previsti i riquadri relativi all’indicazione:

      • delle somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
      • dei redditi erogati da altri soggetti;
      • dei dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie.

      4.4 dati relativi alle “locazioni brevi”

      Nel modello “sintetico” della Certificazione Unica 2019 è presente anche il prospetto per indicare i dati dei contratti di locazione breve e le ritenute operate sui relativi corrispettivi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017, con un contenuto identico al modello “ordinario”.

      4.5 Sottoscrizione del sostituto d’imposta

      Il sostituto d’imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2019 anche me­diante sistemi di ela­bo­ra­zione automatica.

      4.6 Termine di consegna

      L’art. 7-quater co. 14 – 15 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha differito a regi­me, dal 28 febbraio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati cor­ri­sposti, il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare la certificazione ai con­tri­­buenti-sostituiti, a decorrere dal periodo d’imposta 2016.

      La Certificazione Unica 2019, relativa al 2018, deve quindi essere consegnata entro l’1.4.2019 (in quanto il 31.3.2019 cade di domenica).

      4.7 Modalità di consegna

      I sostituti d’imposta, in luogo del­la consegna della Certificazione Unica 2019 in formato cartaceo, pos­sono tra­smetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

      • abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
      • sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

      4.8 Rilascio di una nuova Certificazione relativa al 2018

      Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi ero­gati nel 2018, prima dell’approvazione della Certificazione Unica 2019, ad esempio la Certi­fica­zio­ne Unica 2018 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso an­no, deve rilasciare:

      • la nuova Certificazione Unica 2019, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
      • entro il suddetto termine dell’1.4.2019.

      4.9 Rilascio di una certificazione diversa dopo la trasmissione all’Agenzia delle Entrate

      Nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci una Certificazione Unica 2019 diversa da quella tra­smes­­sa all’Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contri­buen­te che, se inten­de avvalersi della dichiarazione pre­com­pilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà:

    4.10 Rilascio della Certificazione relativa al 2019

    La Certificazione Unica 2019, relativa al 2018, può essere utilizzata anche per certificare i dati rela­tivi all’anno 2019, fino all’approvazione di una nuova certificazione.

    In tal caso, i riferimenti agli anni 2018 e 2019 contenuti nella Certificazione Unica 2019 e nelle re­la­tive istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.

    È il caso, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di la­­­voro dipendente nel 2019, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore ces­sato

  • 4.11 Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna della certificazioneSecondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele ri­lascio al contri­­buen­te-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione am­mi­ni­stra­tiva da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi del­l’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modi­ficato dal DLgs. 158/2015).

    Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base impo­nibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “me­ramente formale” e quindi non sanzionabile.

 

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