Informativa 49/2020 – Emergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 20.10.2020 n. 129 (c.d. “decreto Riscossione”) – Sospensione delle cartelle di pagamento

Informativa 49/2020 – Emergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 20.10.2020 n. 129 (c.d. “decreto Riscossione”) – Sospensione delle cartelle di pagamento

1 premessa

Con il DL 20.10.2020 n. 129 (c.d. “decreto Riscossione”), entrato in vigore il 21.10.2020, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente l’ulteriore sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei relativi termini di decadenza e di prescrizione.

 

Le modifiche introdotte non riguardano i termini processuali, pertanto il termine per il ricorso contro la cartella di pagamento continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.

2 versamenti derivanti da cartelle di pagamento

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

I pagamenti che scadono dall’8.3.2020 al 31.12.2020 devono essere effettuati, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo cioè entro il 31.1.2021.

Prima del DL 129/2020, il termine finale del periodo di sospensione era il 15.10.2020, e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 30.11.2020.

Entro il 31.1.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

2.1 accertamenti esecutivi

La sospensione dei pagamenti prevista per le cartelle di pagamento riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi, emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, nonché, dall’1.1.2020, gli accertamenti degli enti locali ad esempio in tema di IMU e TARI.

Bisogna però considerare che, per le pregresse sospensioni sempre derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, l’Agenzia delle Entrate ha sempre escluso che la sospensione possa riguardare anche tali avvisi di accertamento.

Relativamente agli accertamenti degli enti locali, è opportuno verificare presso la singola Amministrazione se essa ritiene o meno operante la proroga.

2.2 avvisi di addebito inps

Gli avvisi di addebito INPS rientrano nella proroga, se i termini di pagamento scadono dall’8.3.2020 al 31.12.2020.

2.3 rottamazione dei ruoli e “saldo e stralcio”

In base alle modifiche già apportate dal DL 34/2020, tutte le rate relative alla rottamazione dei ruoli e al c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti devono essere pagate, senza possibilità di dilazione, entro il 10.12.2020.

Tale termine rimane invariato.

3 dilazione dei ruoli

Nel momento in cui il contribuente riceve una cartella di pagamento può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui è necessario effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo, a seconda delle circostanze, di 72 rate o di 120 rate mensili.

Se si tratta di accertamenti esecutivi o di avvisi di addebito INPS, la rateazione può essere chiesta solo quando il debito è stato affidato all’Agente della Riscossione, dunque quando il contribuente risulta ormai inadempiente.

Sono sospese tutte le rate in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020.

 

Nel periodo di sospensione le istanze di dilazione vengono comunque esaminate.

3.1 versamenti delle rate scadute

I versamenti delle rate sospese devono avvenire in unica soluzione entro il 31.1.2021.

3.2 decadenza dalla dilazione

La dilazione dei ruoli, di norma, viene meno quando non vengono pagate 5 rate del piano, anche non consecutive.

Tuttavia, per i piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e per i piani relativi a domande presentate entro il 31.12.2020, il numero di rate insolute necessario ai fini della decadenza è elevato a 10: pertanto, la decadenza si ha quando non vengono pagate 10 rate anche non consecutive.

4 misure cautelari e pignoramenti

Fino al 31.12.2020 l’Agente della Riscossione non procede al pignoramento di salari e stipendi.

 

In uguale maniera non vengono adottate misure cautelari, come ad esempio ipoteche e fermi delle auto, nemmeno se fosse già stato notificato il relativo preavviso.

Se il contribuente ha interesse a far sbloccare un fermo dell’auto già adottato, può, dopo aver pagato la prima rata del piano di dilazione, presentare apposita istanza ai fini della sospensione del fermo che verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione.

Del pari, è possibile, durante il periodo di sospensione, pagare l’intero debito per ottenere la cancellazione del fermo.

5 blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Per effetto dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Tale procedura è sospesa fino al 31.12.2020.

6 termini di notifica della cartella di pagamento

La cartella di pagamento, a seconda delle fattispecie, può dover essere notificata entro termini di prescrizione o di decadenza.

Per citare l’ipotesi maggiormente significativa, la cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quarto anno se si tratta invece di controllo formale.

 

Viene stabilito che tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento che scadono nel corso del 2020 sono prorogati di due anni.

A titolo esemplificativo, le attività di liquidazione automatica (derivanti, ad esempio, da imposte dichiarate ma non versate), inerenti all’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), in scadenza a fine anno, slittano al 31.12.2022.

 

Si evidenzia inoltre che, per effetto delle modifiche già apportate dal DL 34/2020:

  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2022;
  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2023 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2022 (e non il 31.12.2021).

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