Informativa 3/2018 Voucher digitalizzazione – contributo a fondo perduto

Informativa 3/2018 Voucher digitalizzazione – contributo a fondo perduto

Mancano pochi giorni al termine iniziale per richiedere il voucher digitalizzazione PMI. Dal 30 gennaio sarà, infatti, possibile presentare le domande di agevolazione per l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici dedicati alla digitalizzazione dei processi aziendali e per l’ammodernamento tecnologico dei sistemi produttivi. Le piccole e medie imprese potranno beneficiare di un unico voucher fino a 10.000 euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Quali sono i requisiti per poter fruire del voucher? Come deve essere realizzato il progetto di digitalizzazione?

Dal 30 gennaio e fino al 9 febbraio 2018 sarà possibile presentare domanda per essere ammessi alle agevolazioni concesse dal voucher digitalizzazione PMI per all’acquisto di hardware, software e servizi specialistici per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle imprese.

In particolare, ogni impresa potrà beneficiare di un unico voucher fino a 10.000 euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Beneficiari

Possono accedere all’ottenimento del voucher le micro, piccole e medie imprese qualificate ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, costituite in qualsiasi forma giuridica e in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

  1. a) non devono rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e acquacoltura. Tuttavia, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella FAQ ,del 16 gennaio 2018, qualora le imprese che operano in tali settori svolgano anche attività economiche ammissibili, le stesse possono beneficiare del voucher a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi;
  2. b) devono avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  3. c) non devono essere sottoposte a procedura concorsuale né trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  4. d) non devono aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher;
  5. e) non devono trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Sono di conseguenza esclusi dall’ottenimento del voucher:

– gli studi professionali non costituiti in forma di impresa e pertanto non iscritti presso il Registro delle imprese;

– le associazioni o gli enti che, pur esercitando un’attività economica, non risultano iscritti al Registro delle imprese, ma sono registrati unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle Camere di Commercio;

– le reti-contratto in quanto non dotate di un’autonoma soggettività giuridica, a differenza delle reti – soggetto;

Spese ammissibili

Come previsto dall’articolo 2 del D.M. 23 settembre 2014, le spese ammissibili devono essere riferite all’acquisto di software, hardware o servizi che consentano il raggiungimento delle seguenti finalità:

– miglioramento dell’efficienza aziendale;

– modernizzazione dell’organizzazione del lavoro;

– sviluppo di soluzioni di e-commerce;

– connettività a banda larga e ultralarga;

– collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;

– formazione qualificata nel campo ICT del personale.

L’articolo 7 dello stesso decreto prevede, inoltre, delle ulteriori condizioni in merito all’ammissibilità delle spese, come sintetizzato nella tabella seguente:

 

Ambiti di attività Spese ammissibili
– miglioramento dell’efficienza aziendale;

– modernizzazione dell’organizzazione del lavoro;

– sviluppo di soluzioni di e-commerce;

Spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica.
– connettività a banda larga e ultralarga. Spese di attivazione del servizio per la connettività sostenute una tantum (con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga).
– collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare. Spese relative all’acquisto e all’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare.
– formazione qualificata nel campo ICT del personale. Spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata (a favore di titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti dell’impresa beneficiaria).

 

Per beneficiare del voucher, le spese devono essere sostenute successivamente alla sua assegnazione. L’avvio del progetto deve essere, quindi, successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher.

Progetto di digitalizzazione

Il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico deve essere ultimato entro sei mesi dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso.

In termini pratici, il MISE rispondendo alle FAQ ha chiarito che:

– le spese sostenute per i canoni relativi ai servizi informatici (i.e. canoni di abbonamento per cloud storage) o per il noleggio di attrezzature informatiche non sono ammissibili tra le spese sostenute per il miglioramento dell’efficienza aziendale e per lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;

– sono ammissibili tra le spese sostenute per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare i costi sostenuti per l’acquisto a tempo determinato di licenze d’uso dei software. In particolare, nel caso di acquisto di soluzioni software, sono ammissibili i soli costi relativi all’acquisizione dei programmi informatici (anche a titolo di licenza d’uso) a condizione che gli stessi risultino iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali dell’impresa beneficiaria.

Sono invece esclusi dalle agevolazioni i costi sostenuti per canoni che, pur consentendo l’utilizzo dei software (ad esempio per soluzioni Software as a Service – SaaS o relativi all’assistenza/aggiornamento dei programmi) non comportano l’acquisto del software da parte dell’impresa;

– le spese connesse alla partecipazione a corsi e all’acquisizione di servizi di formazione qualificata sono ammissibili purché attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati ai predetti ambiti di attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Sono sempre escluse dalle agevolazioni le spese relative a:

– beni e/o servizi non strettamente finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal D.M. 23 settembre 2014;

– beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);

– beni che costituiscono una mera sostituzione di quelli già esistenti in azienda ovvero, nel caso delle licenze d’uso dei software, un rinnovo di programmi già in uso;

– soluzioni software non iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali;

– servizi di consulenza specialistica continuativi o periodici o che comportano costi di esercizio ordinari dell’impresa in quanto connessi ad attività regolari quali, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

– servizi di consulenza e/o formazione erogati, anche parzialmente, in un periodo diverso da quello di svolgimento del progetto;

– canoni di abbonamento relativi a servizi informatici e software, inclusi quelli relativi all’assistenza, all’aggiornamento dei programmi informatici nonché a soluzioni Software as a Service – SaaS;

– canoni di noleggio di attrezzature informatiche;

– beni e/o servizi resi a titolo di prestazione occasionale;

– commesse interne all’azienda;

– materiali di consumo;

– imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l’IVA.

Agevolazioni concedibili

Secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, del D.M. 23 settembre 2014, a ciascun soggetto beneficiario può essere riconosciuto un voucher nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili e, comunque, di importo non superiore a 10.000 euro.

La predetta agevolazione è concessa nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 che disciplina gli aiuti a titolo “de minimis” tenuto conto anche della eventuale procedura di riparto delle risorse prevista dall’articolo 8, commi 5 e 6 del decreto 23 settembre 2014.

Nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher richiesti dalle imprese, per una determinata regione, risulti superiore all’ammontare delle risorse finanziarie disponibili il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione alle richieste effettuate dalle singole imprese.

Il Ministero provvede alla prenotazione del Voucher a favore delle imprese che hanno presentato domanda di accesso alle agevolazioni attraverso un provvedimento cumulativo di prenotazione pubblicato sul sito istituzionale www.mise.gov.it. Il predetto provvedimento cumulativo conterrà, su base regionale, l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata.

Successivamente alla presentazione da parte dell’impresa della rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, il Ministero provvederà all’assegnazione definitiva e alla conseguente erogazione del Voucher.

Sull’importo erogabile del Voucher non è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, di cui all’articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, in quanto l’agevolazione è erogata a fronte dell’acquisto di beni ammortizzabili e in parte con risorse del PON Imprese e competitività. Infatti, l’articolo 132 del regolamento (UE) n. 1303/2013 specifica che alle erogazioni effettuate con il ricorso ai fondi europei “non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari”.

Cumulabilità

Si ricorda, infine, che il voucher non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi. Nello specifico, lo stesso non è cumulabile con la Sabatini ter.

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