Informativa 37/2020 – Corrispettivi telematici – Novità del DL “Cura Italia” e del DL “Rilancio”

Informativa 37/2020 – Corrispettivi telematici – Novità del DL “Cura Italia” e del DL “Rilancio”

1 premessa

I provvedimenti adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus hanno intro­dotto alcune novità, in ambito fiscale, anche ai fini dell’applicazione dei nuovi obblighi di memoriz­zazione e invio telematico dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.

Le novità derivano, in particolare:

  • dall’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), conv. L. 24.4.2020 n. 27, che prevede una generale sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo di emergenza;
  • dagli artt. 140 e 141 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”), che hanno prorogato il periodo di moratoria delle sanzioni sui corrispettivi telematici per i soggetti “minori” e rinviato di 6 mesi l’avvio della c.d. “lotteria degli scontrini”.

2 sospensione dei termini nel periodo di emergenza

L’art. 62 del DL “Cura Italia” dispone, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dei termini degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020 (anche se con alcune eccezioni), ammettendo che gli stessi possano essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni, entro il 30.6.2020.

2.1 Sospensione dei termini di invio dei corrispettivi

Con riferimento all’obbligo dei corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la so­spensione disposta dal DL “Cura Italia” non comporta, in linea generale, il rinvio dei termini pre­visti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8). Tuttavia, in un’ottica di massimo favore per i contribuenti, è stato riconosciuto che essa può co­mun­que trovare applicazione, con riferimento al solo adempimento della trasmissione dei dati, nel­le seguenti ipotesi:

  • problemi di connessione dei dispositivi che impediscono il rispetto del termine di invio ordi­nario;
  • invio dei dati con cadenza “mensile” da parte degli esercenti che si avvalgono della moratoria delle sanzioni di cui all’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015;
  • invio dei dati da parte dei gestori di distributori automatici.

 

In questi casi, dunque, l’invio dei dati può essere effettuato senza sanzioni entro il 30.6.2020.

 

Di seguito si esaminano, più nel dettaglio, le semplificazioni ammesse.

Ipotesi di malfunzionamento dei dispositivi

Gli esercenti dotati di registratori telematici che erano in attività nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020 dovevano assolvere la memorizzazione e trasmissione dei dati secondo i termini or­dinari (memorizzando i corrispettivi all’atto dell’esecuzione dell’operazione ed inviando gli stessi en­tro 12 giorni dall’effettuazione della stessa ai fini IVA).

Tuttavia, la sospensione di cui al DL “Cura Italia” è stata riconosciuta valida con riguardo al termi­ne di invio dei dati in situazioni di “emergenza”, ossia nell’ipotesi in cui l’invio sia stato legittima­mente differito a causa dell’assenza di rete internet o di problemi di connettività del dispositivo non risolvibili con un’appropriata attivazione dell’esercente (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020
n. 8, § 1.7). In tal caso, dunque, l’invio può essere effettuato entro il 30.6.2020 senza l’applica­zione delle sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97 (purché i corrispettivi siano stati correttamente rilevati tramite il registratore telematico e sia stato emesso il documento com­mer­ciale).

Con la guida “L’emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 20.5.2020 è stato chiarito che l’esercente, qualora debba provvedere ad inviare entro il 30.6.2020 alcuni file contenenti i dati dei corrispettivi elaborati e non trasmessi per problemi di re­te, dovrà:

  • estrarre dall’apparecchio il file contenente i corrispettivi, elaborato e sigillato dal registratore ma non trasmesso, e salvarlo su una memoria esterna (es. USB);
  • collegarsi da PC o tablet al portale Fatture e Corrispettivi, accedere alla sezione “Corrispettivi – Gestore ed esercente – Procedura di emergenza – Assenza di rete” ed effettuare l’upload e l’invio del file (avvalendosi eventualmente di un intermediario delegato).

Soggetti che inviano i dati mensili

Un’altra ipotesi di operatività della sospensione prevista dal DL “Cura Italia” riguarda gli esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000,00 euro che si siano avvalsi, nel 2020, della moratoria delle sanzioni prevista dall’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015. Tali soggetti, nel periodo di validità della moratoria, possono:

  • assolvere l’obbligo di memorizzazione certificando le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi sul registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72;
  • assolvere l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante l’invio mensile dei dati, entro il me­se successivo a quello di effettuazione delle operazioni, tramite gli strumenti alternativi indi­viduati con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2019 n. 236086 (c.d. “soluzione transitoria”).

 

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti in parola beneficiano della sospen­sione del DL “Cura Italia” con riguardo ai termini mensili di invio dei corrispettivi in scadenza nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020 (circ. 3.4.2020 n. 8, § 1.7).

Nello specifico, la sospensione risulta ammessa per l’invio dei corrispettivi rilevati nei mesi di feb­braio, marzo e aprile 2020 (la cui scadenza era fissata, rispettivamente, al 31.3.2020, al 30.4.2020 e al 31.5.2020). Pertanto, i dati dei corrispettivi rilevati in tali mesi possono essere tra­smessi entro il 30.6.2020 senza l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97 (purché gli stessi siano stati correttamente certificati).

Si osserva che entro la medesima data del 30.6.2020 devono essere trasmessi i corrispettivi del me­se di maggio 2020, nel rispetto della scadenza già prevista dall’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015.

Dati dei distributori automatici

La sospensione del DL “Cura Italia” opera anche ai fini dell’invio dei corrispettivi da parte dei gestori di distributori automatici, laddove il termine di trasmissione risulti in scadenza nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020.

Pertanto, se un gestore non è stato in grado di inviare i dati entro 60 giorni dall’invio precedente poiché il tecnico incaricato della rilevazione era impossibilitato ad assolvere l’adempimento nel pe­riodo di emergenza, la rilevazione e la trasmissione dei dati possono essere effettuate entro il 30.6.2020 senza l’applicazione di sanzioni (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, § 1.7).

Regolarizzazione degli omessi invii del 2019

La circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 non ha menzionato, tra le scadenze interessate dalla sospensione del DL “Cura Italia”, quella del 30.4.2020 prevista per regolarizzare, senza l’ap­plica­zione di sanzioni, l’omesso invio dei corrispettivi del secondo semestre 2019.

Questo termine è stato individuato in via di prassi dalla stessa Agenzia delle Entrate con la ris. 10.2.2020 n. 6, a favore degli esercenti con volume d’affari 2018 superiore a 400.000,00 euro, tenuti alla memorizzazione e all’invio dei corrispettivi con decorrenza dall’1.7.2019.

Con la citata risoluzione viene riconosciuta la disapplicazione delle sanzioni in caso di invio dei cor­rispettivi “non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019”.

Poiché, per effetto dell’art. 62 del DL “Cura Italia”, la dichiarazione IVA per l’anno 2019 può essere presentata entro il 30.6.2020, si può sostenere che anche la regolarizzazione dell’omesso invio dei corrispettivi del 2019, in virtù del richiamo all’adempimento dichiarativo, possa avvenire entro il più ampio termine del 30.6.2020 (in tal senso, si è espressa Assonime con una news pubblicata il 27.4.2020).

2.2 Gestione dei registratori telematici e dei misuratori fiscali

Chiusura temporanea dell’attività

Per quanto concerne i soggetti che hanno sospeso l’attività nel periodo emergenziale, è stato chia­rito che non era necessario effettuare comunicazioni particolari tramite il registratore telema­ti­co per segnalare l’interruzione delle operazioni.

In alternativa, durante la chiusura, l’esercente poteva cambiare lo stato del registratore telematico da “in servizio” a “fuori servizio” (cfr. guida Agenzia delle Entrate “L’emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici” del 20.5.2020).

Sospensione dei termini per le verificazioni periodiche

La sospensione prevista dall’art. 62 del DL “Cura Italia” si applica anche ai termini previsti per alcuni adempimenti connessi alla verificazione e al controllo di conformità dei misuratori fiscali e dei registratori telematici (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11).

Pertanto, anche in base a quanto confermato nella guida dell’Agenzia delle Entrate “L’emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici”, gli esercenti e i laboratori abilitati possono effettuare entro il 30.6.2020 i seguenti adempimenti, ordinariamente in scadenza tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020:

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle verificazioni periodiche dei misuratori fiscali e dell’elenco dei tecnici incaricati dell’esecuzione delle stesse verifiche, normalmente prevista entro il ventesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare (art. 4 del provv. Agenzia delle Entrate 16.5.2005);
  • la richiesta e l’effettuazione delle verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali, dei registratori telematici e dei Server-RT (provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2003).

Semplificazioni per i controlli di conformità

È stato riconosciuto che, nel periodo dell’emergenza da Coronavirus, i controlli di conformità sui registratori di cassa adattati ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 o sui registratori telematici o Server-RT, previsti a carico degli Uffici delle Direzioni provinciali, possono essere eseguiti, in alternativa, dalle aziende produttrici degli apparecchi (circ. Agenzia delle En­trate 6.5.2020 n. 11). In questo caso i produttori devono attestare l’esecuzione e l’esito positivo dei controlli mediante autocertificazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, da inviare via PEC alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate.

3 proroga della moratoria delle sanzioni

L’art. 140 co. 1 del DL 34/2020 (“Rilancio”) ha prorogato di 6 mesi il periodo di moratoria delle san­zioni previsto a favore degli esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000,00 euro.

Come già evidenziato, in base all’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 (letto anche alla luce della circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15), gli esercenti che ancora non si sono dotati dei regi­stratori telematici e che non utilizzano la procedura web “Documento commerciale online” posso­no, in una prima fase:

  • certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e annotare i corrispettivi sul relativo registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72;
  • inviare i dati dei corrispettivi rilevati in ciascun mese entro l’ultimo giorno del mese successivo, senza l’applicazione di sanzioni, utilizzando gli strumenti individuati con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2019 n. 236086 (c.d. “soluzione transitoria”).

 

Anteriormente alle modifiche del DL 34/2020, era previsto che la moratoria si applicasse:

  • dall’1.7.2019 al 31.12.2019, per i soggetti con volume d’affari 2018 oltre 400.000,00 euro;
  • dall’1.1.2020 al 30.6.2020, per i soggetti con volume d’affari 2018 non superiore a tale soglia.

 

Ora, per effetto dell’art. 140 co. 1 del DL 34/2020, il periodo di moratoria viene prorogato di 6 mesi, ossia fino al 31.12.2020, a favore dei soggetti “minori”.

Nessuna semplificazione è prevista invece per i soggetti di maggiori dimensioni, per i quali il periodo di moratoria è terminato il 31.12.2019.

Pertanto, in base al nuovo art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, i soggetti “minori” possono rinviare l’adozione del registratore telematico (o l’adattamento dei registratori di cassa) fino all’1.1.2021.

 

Tipologia di esercenti Periodo di applicazione della moratoria
delle sanzioni
Soggetti con volume d’affari > 400.000,00 euro 1.7.2019 – 31.12.2019
Soggetti con volume d’affari ≤ 400.000,00 euro 1.1.2020 – 31.12.2020

 

La proroga tiene conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e nell’attivazione dei registratori telematici a causa dell’emergenza epidemiologica, che ha determinato la chiusura degli esercizi commerciali, nonché importanti limitazioni negli spostamenti delle persone (cfr. Relazione illustra­tiva al DL 34/2020).

Riepilogo dei termini di invio per i soggetti “minori”

Di seguito si riepilogano i termini di invio dei corrispettivi del periodo d’imposta 2020 da parte dei soggetti “minori”, tenendo conto della proroga del periodo di moratoria delle sanzioni, nonché della sospensione dei termini di invio dei dati ammessa dal DL “Cura Italia” per i corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020.

 

Mese di competenza dei corrispettivi

(periodo d’imposta 2020)

Termine di invio mensile
Gennaio 2.3.2020
Febbraio 30.6.2020
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno 31.7.2020
Luglio 31.8.2020
Agosto 30.9.2020
Settembre 2.11.2020
Ottobre 30.11.2020
Novembre 31.12.2020
Dicembre 1.2.2021

Autoscuole

Si osserva che, a partire dall’1.1.2020, le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole sono sog­gette all’obbligo di certificazione fiscale e, di conseguenza, anche all’obbligo di trasmissione tele­ma­tica dei corrispettivi. Infatti, la norma che prevedeva per tali prestazioni l’esonero dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 2 co. 1 lett. q) del DPR 696/96) è stata abrogata dall’art. 32 del DL 124/2019, facendo venir meno anche l’esonero dai corrispettivi telematici (art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019).

Tuttavia, per tenere conto dei tempi di adeguamento delle autoscuole, l’art. 32 co. 4 del DL 124/2019 ha previsto che, fino al 30.6.2020, le prestazioni didattiche finalizzate al conse­­gui­mento della patente possano comunque essere documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Plausibilmente, il termine del 30.6.2020 è stato individuato al fine di coordinare l’entrata in vigore degli obblighi per le autoscuole con il termine previsto per la moratoria delle sanzioni dall’art. 2
co. 6-ter del DLgs. 127/2015. Ora, però, i due termini risultano disallineati, in quanto, come sopra evidenziato, la moratoria delle sanzioni è stata prorogata fino al 31.12.2020 per effetto del DL “Rilancio”, mentre, allo stato attuale, non risulta prevista una proroga analoga per l’esonero dai corrispettivi telematici a favore delle autoscuole.

Dunque, in assenza di novità normative o di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione fi­nanziaria, i corrispettivi delle prestazioni didattiche delle autoscuole dovrebbero essere memoriz­zati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste per la generalità degli eser­centi.

4 esercenti che inviano i dati al sistema tessera sanitaria

Un’ulteriore novità del DL “Rilancio” riguarda gli esercenti del settore sanitario che effettuano ope­razioni nell’ambito del commercio al dettaglio e che sono tenuti anche all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. farmacie, parafarmacie e ottici).

Anteriormente alle modifiche del DL 34/2020, l’art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015 prevedeva che tali soggetti dovessero assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi tra­smettendo tutti i dati al Sistema Tessera sanitaria mediante i registratori telematici, con decor­renza dall’1.7.2020.

Tuttavia, l’art. 140 co. 2 del DL 34/2020 ha rinviato tale decorrenza all’1.1.2021. Dunque, i soggetti in parola avranno tempo fino a fine anno per l’adeguamento dei propri sistemi tecnici.

Anche in questo caso, la proroga del termine tiene conto dei possibili ritardi nella distribuzione e attivazione dei registratori telematici connessi alla diffusione del Coronavirus.

5 Rinvio della “lotteria degli scontrini”

L’art. 141 del DL 34/2020 differisce dall’1.7.2020 all’1.1.2021 l’avvio della c.d. “lotteria degli scontrini” di cui all’art. 1 co. 540 e ss. della L. 232/2016.

Tale rinvio è connesso alla proroga del periodo di moratoria delle sanzioni di cui all’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, che consente agli esercenti di minori dimensioni di adottare i registratori te­lematici anche oltre l’1.7.2020.

L’attuazione della speciale “lotteria degli scontrini”, invece, presuppone l’utilizzo dei registratori telematici da parte della generalità degli esercenti attività di commercio al dettaglio, in quanto è con tali strumenti che devono essere trasmessi i dati dei documenti commerciali validi per la par­tecipazione alle estrazioni dei premi.

L’avvio della lotteria dall’1.7.2020, dunque, comporterebbe una discriminazione tra esercenti dotati di registratori telematici ed esercenti che ne sono privi, con conseguente compromissione dell’ef­ficacia dell’istituto (cfr. Relazione illustrativa al DL 34/2020). Per tale ragione, il termine di avvio della lotteria è stato coordinato con il nuovo termine di applicazione della moratoria.

 

Adeguamento dei registratori

Si rileva che, nonostante l’avvio della “lotteria degli scontrini” sia stato posticipato all’1.1.2021, non risulta modificato, allo stato attuale, il termine previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122 per l’adeguamento dei registratori telematici ai fini dell’attuazione della lotteria stessa. Tale provvedimento prevede ancora che, entro il 30.6.2020, tutti i modelli di registratori tele­matici (oltre che la procedura web “Documento commerciale online”) debbano essere configurati al fine di consentire la trasmissione dei dati necessari all’attuazione della lotteria.

Analogamente, non risulta posticipato neanche il termine di decorrenza previsto per l’utilizzo in via obbligatoria del nuovo tracciato per l’invio dei corrispettivi. Dunque, in base a quanto attualmente pre­visto dal provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 (come modificato dal provv. 20.12.2019 n. 1432217), a partire dall’1.7.2020 gli esercenti dotati di registratore telematico do­vrebbero trasmettere i corrispettivi secondo le specifiche previste dall’allegato tecnico deno­mi­nato “Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – marzo 2020” (già utilizzabile in via facoltativa da marzo 2020).

 

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