Informativa 03/2020 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Novità dall’1.1.2020

Informativa 03/2020 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Novità dall’1.1.2020

1 Premessa

A decorrere dall’1.1.2020, la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni per le quali è previsto l’esonero dalla fatturazione è tenuta alla memorizzazione elettronica e
alla tra­smis­­sione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 co. 1 del
DLgs. 127/2015.

Specifiche ipotesi di esonero sono previste per effetto del DM 10.5.2019.

Recentemente, sono stati approvati:

  • il DM 24.12.2019, il quale, modificando il suddetto DM 10.5.2019, ha ampliato le ipotesi di esclusione dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217, il quale modifica il precedente
    provv. 28.10.2016 n. 182017 e aggiorna le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmis­sione telematica dei corrispettivi;
  • il provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381, il quale aggiorna il precedente
    provv. 31.10.2019 n. 739122, recependo il nuovo termine di entrata in vigore della c.d. “lot­teria degli scontrini” (1.7.2020 in luogo dell’1.1.2020);
  • il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.12.2019, il quale ag­gior­na le regole tecniche per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei cor­rispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come car­buranti per motori.

2 Ampliamento delle ipotesi di esonero

Il DM 24.12.2019 ha ampliato le ipotesi di esclusione dall’obbligo di memorizzazione e trasmis­sione telematica dei corrispettivi:

  • estendendo la validità di alcuni esoneri già previsti dal DM 10.5.2019;
  • includendo tra le operazioni esonerate dagli obblighi in questione i servizi di gestione delle lampade votive nei cimiteri (nonché le operazioni “collegate e connesse” a queste ultime e le operazioni effettuate “in via marginale” rispetto alle stesse).

2.1 Estensione alle operazioni collegate e connesse ad operazioni già esonerate

Il DM 24.12.2019 estende oltre il termine del 31.12.2019 la validità degli esoneri già previsti per:

  • le operazioni “collegate e connesse” ad operazioni che già beneficiano dell’esonero dalla me­morizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1 co. 1 lett. c) del DM 10.5.2019);
  • le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle che già beneficiano dell’esonero dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1 co. 1 lett. c) del
    DM 10.5.2019); si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari dell’anno precedente;
  • le operazioni al dettaglio effettuate “in via marginale” dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Per effetto delle modifiche del DM 24.12.2019, è stabilito che tali esoneri verranno meno a partire dalla data che sarà individuata con un successivo decreto ministeriale, sentite le associazioni di categoria (art. 3 del DM 10.5.2019).

2.2 Servizi di gestione delle lampade votive nei cimiteri

Il DM 24.12.2019 stabilisce l’esonero dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei cor­rispettivi anche per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, nonché per le operazioni collegate e connesse e per quelle effettuate “in via marginale” rispetto alle medesime prestazioni (art. 1 co. 1 lett. b-bis) del DM 10.5.2019).

L’esonero sarà valido sino alla data da individuare con un successivo decreto ministeriale (art. 3 del DM 10.5.2019).

2.3 Attività di intrattenimento e spettacolo

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 10.12.2019 n. 506 e 20.12.2019 n. 535, ha ri­co­no­sciuto che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche e alle attività di intrat­teni­mento so­no esclu­si dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015, in quanto i dati relativi ai titoli di accesso emessi per dette operazioni, in ossequio al DM 13.7.2000, sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, la quale provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria.

Sono, invece, soggetti all’obbligo di trasmissione telematica i corrispettivi relativi alle attività acces­sorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.

3 Aggiornamento delle regole di invio dei dati

Unitamente alla pubblicazione del provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217, sono state rilasciate:

  • le nuove specifiche tecniche aggiornate (versione 9.0);
  • la nuova versione del tracciato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché la versione aggiornata dell’Allegato tecnico “Tipi dati per i Corrispettivi” (versione 7.0);
  • la versione aggiornata del layout del documento commerciale.

3.1 Novità sui termini di memorizzazione e trasmissione dei dati

In base alla nuova versione delle specifiche tecniche:

  • viene esplicitato che la memorizzazione dei corrispettivi deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione, mentre la trasmissione dei dati è consentita entro 12 giorni da tale momento (art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015);
  • viene modificata la fascia oraria entro la quale deve avvenire la trasmissione dei dati (in par­ticolare, è stabilito che le trasmissioni non possono essere effettuate nella fascia oraria 3:00 – 5:00 del mattino);
  • viene precisato che i dati dei corrispettivi trasmessi si considerano riferiti alla data riportata nel campo “Data Ora Rilevazione” dell’allegato “Tipi dati per i Corrispettivi”, per cui, in caso di chiusura della cassa oltre la mezzanotte del giorno di apertura dell’esercizio commerciale, per la corretta imputazione dei corrispettivi, soprattutto nei giorni “a cavallo” del periodo di liquidazione dell’IVA, è opportuno effettuare una prima chiusura della cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.

3.2 Novità per la gestione dei corrispettivi non riscossi

In base alle modifiche alle specifiche tecniche, si prevede che i Registratori Telematici siano in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi non riscossi riferiti a:

  • cessioni di beni o prestazioni di servizi;
  • omaggi;
  • operazioni per le quali sarà emessa in seguito la fattura.

Inoltre, la nuova versione delle specifiche tecniche prevede che i Registratori siano in grado di ge­stire:

  • l’informazione relativa ai corrispettivi pagati mediante “ticket restaurant”;
  • le operazioni effettuate da soggetti che esercitano più attività e sono dotati di diversi codici ATECO, imputando i dati dei corrispettivi ad una specifica attività;
  • gli sconti riconosciuti al momento del pagamento del corrispettivo.

3.3 Termini di utilizzo del nuovo tracciato

A partire dall’1.3.2020, è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall’allegato denominato “Tipi dati per i Corrispettivi” nella versione 7.0. Tuttavia, fino al 30.6.2020, è ancora consentito l’invio dei dati, in alternativa, secondo le specifiche dell’allegato “Tipi dati per i Corrispettivi”, nella versione 6.0.

Soltanto a partire dall’1.7.2020 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente nel rispetto delle nuove regole (versione 7.0 del documento tecnico citato).

3.4 Documento commerciale

Il layout del documento commerciale è stato modificato al fine di consentire l’indicazione:

  • del c.d. “sconto a pagare”;
  • del “codice lotteria” per la partecipazione alla lotteria degli scontrini;
  • della nuova codifica “VI – Ventilazione IVA” per identificare le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi (anteriormente a tale modifica, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto che i soggetti che adottano la ventilazione potevano indicare nel documento commerciale il codice “AL – Altro non IVA” per segnalare l’applicazione dello speciale metodo di rilevazione; cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2019 n. 420).

4 Adeguamento dei registratori telematici

In base al provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122, i Registratori Telematici devono es­sere adeguati ai fini della trasmissione dei dati delle operazioni relative alla c.d. “lotteria degli scontrini”. In particolare, ai fini della lotteria, è necessario che l’esercente sia in grado di:

  • acquisire il “codice lotteria” comunicato dal cliente;
  • trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni valide per partecipare alle estra­zioni dei premi.

4.1 Adeguamento per la “lotteria degli scontrini”

In ragione del differimento dell’entrata in vigore della c.d. “lotteria degli scontrini” dall’1.1.2020 all’1.7.2020, il termine per l’adeguamento dei Registratori Telematici è stato posticipato al 30.6.2020 (provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381).

4.2 Dichiarazione di conformità

Il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217 ha individuato le modalità attraverso le quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità dei modelli già approvati rispetto alle nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi ai fini della c.d. “lotteria degli scon­trini”, nonché per ulteriori modifiche alle specifiche tecniche del provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017.

In particolare, è stabilito che, per i modelli già approvati, i produttori potranno dichiarare la con­formità alle nuove regole tecniche inviando apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30.6.2020, in cui siano riportati:

  • gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato dell’Agenzia delle Entrate;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000), con la quale si attesta che il sistema è conforme alle specifiche tecniche;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000), con la quale si attesta che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità dichiarata non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.

Inoltre, è stabilito che l’Agenzia delle Entrate potrà approvare le modifiche, in via transitoria e co­munque non oltre il 31.12.2022, che si rendano necessarie per l’adeguamento di registratori di cassa adattati a registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti (provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217, punto 1.4).

5 Distributori di carburante

Con il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.12.2019, sono state introdotte alcune novità con riguardo alla memorizzazione e trasmissione telematica dei cor­rispet­tivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti.

Unitamente al provvedimento, è stato pubblicato anche il tracciato aggiornato per l’invio dei dati (“Cessione carburanti & Registro C_S”, versione 20.12.2019).

5.1 Obblighi documentali

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.10.2019 n. 412 ha indicato che, per le cessioni di carburante effettuate nei confronti di “privati consumatori”:

  • l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi opera soltanto con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
  • le cessioni di altre tipologie di carburanti per autotrazione, invece, sono escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica (art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019).

5.2 Estensione dell’obbligo di invio telematico per benzina e gasolio

Il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.12.2019 ha individuato i ter­mini a partire dai quali gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1-bis del DLgs. 127/2015 si estendono alla generalità dei distributori di benzina e gasolio.

Il suddetto obbligo è stato introdotto con decorrenza dall’1.7.2018 per i distributori di carburante ad elevata automazione (provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli 28.5.2018 n. 106701).

In base al nuovo provvedimento, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei cor­ri­spettivi si applica:

  • a decorrere dall’1.1.2020, per gli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente una quantità di benzina e gasolio superiore a 3 milioni di litri;
  • a decorrere dall’1.7.2020, per gli impianti che nello stesso periodo hanno erogato una quan­tità superiore a 1,5 milioni di litri.

Per gli impianti rimanenti, il termine ultimo di avvio dell’obbligo è fissato all’1.1.2021.

5.3 Termini di invio dei dati

In base al provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli 28.5.2018 n. 106701, la trasmissione dei corrispettivi relativi a benzina e gasolio è effettuata con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Semplificazioni per i soggetti obbligati dall’1.1.2020

Con il provvedimento del 30.12.2019 è stato stabilito che, in via transitoria, per gli impianti per i quali l’obbligo decorre dall’1.1.2020, la trasmissione dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, feb­­braio e marzo 2020 può essere effettuata congiuntamente entro il 30.4.2020, invece che mensil­men­te.

Semplificazioni per i soggetti “trimestrali”

Il medesimo provvedimento del 30.12.2019 ha previsto una semplificazione per i distributori che effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale, stabilendo che essi possono effettuare la trasmissione dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

5.4 Operazioni al dettaglio effettuate in via marginale

Come indicato nel precedente § 2.1, con il DM 24.12.2019 è stata estesa la validità dell’esonero dalla memorizzazione e trasmissione telematica per i corrispettivi relativi alle operazioni al det­taglio diverse dalle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ove effettuate “in via marginale” dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante, ossia
in mi­sura non superiore all’1% del volume d’affari dell’anno precedente (art. 2 co. 2 del
DM 10.5.2019).

Inizialmente, tale esonero era stato disposto soltanto fino al 31.12.2019. Tuttavia, per effetto del DM 24.12.2019 la sua validità è stata prorogata fino alla data che sarà individuata con un suc­cessivo decreto ministeriale. Fino a tale data, le suddette operazioni continuano ad essere docu­men­tate mediante scontrino o ricevuta fiscale, ferma restando la possibilità, per gli esercenti, di adempiere ai nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione su base volontaria.

 

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