Informativa 8/2019 Definizione delle liti pendenti

Informativa 8/2019 Definizione delle liti pendenti

Definizione delle liti pendenti
(artt. 6 e 7 del DL 23.10.2018 n. 119
conv. L. 17.12.2018 n. 136) –
Provvedimento attuativo

1 premessa

Per effetto dell’art. 6 del DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”), entrato in vigore il 24.10.2018 e convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, è possibile definire in modo agevolato le liti tributarie pendenti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate.

Il requisito per accedere alla definizione consiste nella necessità che il ricorso in Commissione tri­bu­taria provinciale sia stato notificato, al più tardi, entro il 24.10.2018. Inoltre, la lite deve ancora es­sere pendente, anche in Cassazione, nel momento in cui si presenta la domanda di definizione.

In relazione alla definizione delle liti pendenti, il successivo art. 7 del DL 119/2018 prevede specifiche disposizioni riguardanti le associazioni e società spor­tive dilettantistiche, iscritte nel Registro del CONI alla data del 31.12.2017.

Le disposizioni di attuazione della definizione delle liti pendenti sono state stabilite con il provv. A­gen­zia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209, che ha anche approvato il modello per presentare la domanda entro il 31.5.2019.

Di seguito si analizza la disciplina degli artt. 6 e 7 del DL 119/2018, alla luce del relativo provvedimento attuativo.

 

2 liti che possono essere definite

I processi che possono essere definiti sono quelli che rientrano nella giurisdizione tributaria in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate. Sono escluse le liti che riguardano, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (tipicamente i dazi doganali) nonché l’IVA all’impor­ta­zio­ne, così come gli atti sul recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comunitario.

Non rientrano quindi nella definizione le liti su atti impositivi emessi da enti diversi, come ad esempio l’Agenzia delle Dogane e i Comuni.

Inoltre, si deve trattare di ricorsi contro atti “sostanzialmente” impositivi, il cui ricorso introduttivo di primo grado sia stato notificato entro il 24.10.2018.

Enti territoriali

Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l’accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2019.

2.1 atti suscettibili di definizione

La lite deve riguardare “atti impositivi”: secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate fornita nelle istruzioni al modello di domanda approvato con il provv. 18.2.2019 n. 39209, devono ritenersi esclusi i ricorsi “aventi ad oggetto unicamente atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento)”.

Tale inciso va però contestualizzato: non ci sono infatti dubbi sulla possibilità di definire cartelle di pa­ga­mento che, pur derivando da liquidazione automatica della dichiarazione, hanno natura in sostan­za impositiva (il caso classico è l’IRAP dichiarata ma non versata per mancanza di autonoma organizzazione, Cass. 28.10.2016 n. 21872), così come quelle scaturenti da controllo formale della dichiarazione in cui, ad esempio, la documentazione giustificativa delle detrazioni d’imposta non viene ritenuta significativa (Cass. 3.5.2005 n. 9148) o da mancato pagamento delle imposte liquidate sui redditi soggetti a tassazione separata (Cass. 14.10.2008 n. 25167).

Bisogna però evidenziare che, secondo un recente e innovativo orientamento, anche i semplici omessi versamenti di imposte dichiarate rientrano nella definizione (Cass. 17.1.2019 n. 1158), il che sconfesserebbe la menzionata interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, consentendo la definizione per praticamente tutti i ricorsi contro la cartella di pagamento.

2.2 ricorsi notificati all’agenzia delle entrate-riscossione

La definizione delle liti è circoscritta ai processi rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate: in relazione alla precedente definizione delle liti, disciplinata nell’art. 11 del DL 50/2017, nella circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 22 (§ 1.1) era stato affermato che occorre considerare la parte processuale in senso formale.

Pertanto, se il contribuente, anche per errore, ha notificato il ricorso contro la cartella di pagamento (o altro atto di riscossione come la comunicazione preventiva di ipoteca o l’intimazione di pagamen­to) all’Agenzia delle Entrate per vizi imputabili all’Agente della Riscossione (esempio, decadenza dalla notifica della cartella), la lite è definibile.

Specularmente, la definizione pare esclusa se il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per vizi di merito, essendo irrilevante la circostanza che essa debba chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate, ma non lo abbia fatto.

2.3 notifica del ricorso entro il 24.10.2018

La definizione è subordinata al fatto che la notifica del ricorso in Commissione Tributaria provinciale sia avvenuta entro il 24.10.2018. Oltre a ciò, la lite deve ancora essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine scade il 31.5.2019.

Il requisito per definire la lite consiste nel fatto che la notifica del ricorso introduttivo sia avvenuta entro il 24.10.2018, ancorchè la causa rientri nella procedura di reclamo-mediazione ex art. 17-bis del DLgs. 546/92 (in tale procedura, circoscritta alle liti di valore sino a 50.000,00 euro, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dallo spirare di novanta giorni dalla notifica del ricorso, e non, come di consueto, dalla notifica del ricorso stesso).

Non rileva ai fini della definibilità della lite il momento, successivo alla notifica del ricorso, della costituzione in giudizio.

Giudicato interno e annullamento parziale in autotutela

Oggetto di definizione sono i soli importi contestati in primo grado rimasti oggetto del contendere.

Se, pertanto, il contribuente ha omesso di impugnare alcune parti dell’atto, o su di esse si è formato il giudicato interno (nel senso che i rilievi accolti o respinti dal giudice di primo grado non sono stati oggetto di appello, principale o incidentale), o alcune parti dell’atto sono state interessate da un’autotutela parziale, queste non rientrano nella definizione, non essendo più oggetto di lite (provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209).

In relazione a queste “porzioni” di atto, quindi, le somme corrispondenti dovranno ritenersi, a seconda delle ipotesi, o interamente da corrispondere con le sanzioni corrispondenti, o definitivamente non dovute.

 

3 benefici derivanti dalla definizione

Gli effetti della definizione della lite possono concretizzarsi, a seconda dell’andamento del processo, in uno stralcio più o meno consistente delle imposte, oppure nel solo stralcio di sanzioni amministrative e interessi.

Precisamente:

  • se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado (a prescindere dal fatto che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se c’è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nel solo stralcio di sanzioni e interessi);
  • se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio, si paga il 90% delle imposte (in base al provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209, la costituzione in giudizio deve essere avvenuta entro il 24.10.2018);
  • se, al 24.10.2018, il processo pendeva in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione oppure erano pendenti i termini per la riassunzione, si paga il 90% delle imposte (provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209);
  • se il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di merito e, al 19.12.2018, il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte (si potrebbe affermare che, per definire in questo modo, sia necessaria una totale vittoria del contribuente in ogni grado, con esclusione della soccombenza reciproca, ma allo stato attuale l’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata su questo aspetto).

Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata.

Si ha riguardo alle pronunce non cautelari depositate entro il 24.10.2018.

Se, di conseguenza, ad inizio ottobre 2018 si è tenuta l’udienza di primo grado, la definizione comporta il solo stralcio di sanzioni e interessi e del 10% delle imposte nella misura in cui, al 24.10.2018, alcuna sentenza sia stata depositata. È irrilevante che, dopo il 24.10.2018, venga depositata la sentenza favorevole al contribuente.

Del pari, se il contribuente ha ottenuto, negli anni passati, una sentenza favorevole in appello (aven­do diritto quindi allo stralcio dell’85% delle imposte), non ha rilevanza che la sentenza di cassazione con rinvio (che farebbe riemergere il debito d’imposta) sia stata depositata, per ipotesi, il 26.10.2018.

3.1 Liti su atti relativi solo a sanzioni fiscali

Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, agli intermediari abilitati per omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni), si paga:

  • il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);
  • il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato “definito” in altro modo, si ha il totale stralcio della sanzione. Potrebbe essere la fattispecie in cui il contribuente ha pagato tar­divamente l’imposta in autoliquidazione e, per questo motivo, è stato raggiunto da un atto di contestazione di sole sanzioni da tardivo versamento.

3.2 Spese processuali

Le spese processuali si intendono automaticamente compensate, anche per il processo di Cassazione.

 

4 compilazione del modello

Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 31.5.2019, tramite il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209.

L’invio può avvenire solo tramite trasmissione telematica:

  • direttamente ad opera del contribuente;
  • tramite intermediario abilitato;
  • recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale di una qualunque Direzione provinciale.

Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma.

4.1 compilazione del modello

La compilazione del modello richiede, tra l’altro e in special modo, la specificazione degli elementi strumentali all’identificazione del processo, tra cui:

  • i dati del ricorrente/appellante e del resistente/appellato (per la Direzione provinciale, è necessario indicare il codice dell’ufficio legale);
  • il valore della lite;
  • il numero di RGR (registro generale ricorsi) o di RGA (registro generale appelli), rilasciato dalla segreteria al momento della costituzione in giudizio.

Considerato che, nel modello, va indicato il giorno di pagamento delle somme dovute o della prima rata, questo deve precedere la trasmissione del modello stesso.

4.2 quantificazione delle somme da versare

La parte del modello concernente la quantificazione delle somme da versare richiede particolare attenzione: infatti, se da un lato bisogna scomputare quanto versato a titolo di riscossione frazionata, dall’altro le “porzioni” di atto interessate da giudicato interno o da autotutela in diminuzione non entrano a far parte della definizione.

Nonostante l’art. 6 co. 9 del DL 119/2018 sancisca che si scomputano le somme versate “a qualsiasi titolo”, l’Agenzia delle Entrate ritiene non scomputabili gli aggi di riscossione.

In nessun caso si ha diritto al rimborso e, ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4.3 scadenza del 7.12.2018 per la rottamazione dei ruoli

Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie che abbiano ad oggetto ruoli che possono essere definiti secondo quanto previsto dall’art. 3 del DL 119/2018, è richiesto, in ogni caso, il pagamento entro il 7.12.2018 delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.

 

5 versamenti

Il pagamento, di tutte le somme dovute o della prima rata, deve avvenire entro il 31.5.2019.

La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dall’1.6.2019.

È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Mediante la ris. 21.2.2019 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per poter eseguire i versamenti, utilizzando l’ordinario modello F24. Ai fini della compilazione del modello:

  • occorre indicare il “codice ufficio”, ricavabile nell’apposita sezione del sito internet dell’A­gen­zia delle Entrate (se si tratta di Direzione provinciale, il codice è quello dell’ufficio legale);
  • il campo “anno di riferimento” deve coincidere con quello riportato nella domanda di definizione.

 

6 sospensione dei processi

La sospensione del processo si verifica se il contribuente ne fa richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso:

  • il processo rimane sospeso sino al 10.6.2019;
  • se, entro il 10.6.2019, il contribuente deposita in giudizio la copia della domanda di definizione e dell’attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme dovute, la sospensione permane sino al 31.12.2020.

Se si vuole definire la lite, è opportuno presentare celermente istanza di sospensione quando la causa, pendente in Corte di Cassazione, risulta già passata in decisione (se la sentenza venisse depositata prima della domanda di definizione e fosse sfavorevole senza rinvio, la definizione sarebbe ormai inibita per intervenuta formazione del giudicato).

Ove entro il 31.12.2020 non venisse presentata istanza di trattazione, il processo si estingue; l’impugnazione della sentenza o del diniego di definizione valgono come istanza di trattazione.

6.1 Sospensione dei termini processuali

I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l’appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si al­lu­de alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del DLgs. 546/92), sono sospesi per nove mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra il 24.10.2018 e il 31.7.2019.

La sospensione riguarda solo le controversie definibili. A titolo prudenziale, è opportuno evitare di confidare nella sospensione dei termini quando il ricorso, pur riguardando vizi di merito, sia stato notificato solo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e, in generale, nelle liti contro le cartelle di pagamento, gli altri atti di riscossione e gli avvisi di liquidazione.

6.2 Diniego di definizione

Il diniego di definizione deve essere notificato entro il 31.7.2020, con le modalità previste per la notifica degli atti processuali.

Esso è impugnabile:

  • entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso cui pende la lite;
  • ove la definizione sia chiesta in pendenza del termine per impugnare la sentenza, anche unitamente alla sentenza stessa entro sessanta giorni dalla notifica del diniego.

 

7 associazioni e società sportive dilettantistiche

L’art. 7 del DL 119/2018 prevede, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI al 31.12.2017, una definizione delle liti più vantaggiosa.

Tale definizione è sempre circoscritta alle liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e per le quali il ricorso introduttivo è stato notificato entro il 24.10.2018.

Occorre che le imposte IRES e IRAP accertate o in contestazione non siano superiori a 30.000,00 euro, per imposta e per periodo d’imposta. Se venissero superate le menzionate soglie, la definizione segue le regole dell’art. 6 del DL 119/2018, prima illustrate.

La definizione riguarda solo imposte sui redditi, IVA e IRAP (ove si trattasse di altre imposte, l’atto potrebbe essere definito ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018).

7.1 benefici

Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche la definizione delle liti comporta i seguenti benefici. È infatti necessario pagare:

  • il 40% delle imposte e il 5% di sanzioni e interessi se la lite, al 24.10.2018, pende in primo grado senza che ancora ci sia stata la sentenza;
  • il 10% delle imposte e il 5% di sanzioni e interessi in caso di vittoria in giudizio del contribuente al 24.10.2018;
  • il 50% delle imposte e il 10% di sanzioni e interessi in caso di soccombenza in giudizio del contribuente al 24.10.2018.

Si fa riferimento all’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24.10.2018.

7.2 presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata con il modello approvato mediante il provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209, che contiene un’apposita sezione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

7.3 Processi pendenti in Cassazione

L’art. 7 co. 2 lett. b) del DL 119/2018 fa espresso riferimento ai processi pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie.

In ragione di ciò, relativamente ai processi pendenti in Cassazione la definizione segue le regole dell’art. 6 dello stesso decreto (provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209).

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