Informativa 30/2024 – DL 15.5.2024 n. 63 (c.d. DL “Agricoltura”) – Principali novità
Con il DL 15.5.2024 n. 63, pubblicato sulla G.U. 15.5.2024 n. 112, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura (c.d. decreto “Agricoltura”).
Il DL 63/2024 è entrato in vigore il 16.5.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 63/2024.
Il DL 63/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 credito d’imposta per le imprese agricole per investimenti nella zes unica per il mezzogiorno
L’art. 1 co. 7 del DL 63/2024 ha introdotto il nuovo art. 16-bis nel DL 124/2023, prevedendo, per l’anno 2024, l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, disciplinato dall’art. 16 del medesimo DL 124/2023, per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
2.1 Investimenti agevolabili
Con riferimento alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15.11.2024, relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti; il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Viene prevista l’esclusione dei progetti di investimento di importo inferiore a 50.000,00 euro (in luogo dei 200.000,00 euro previsti per l’agevolazione “ordinaria”).
È inoltre disposto il rispetto della specifica disciplina sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
2.2 Disposizioni attuative
Con un successivo decreto interministeriale saranno definite le modalità di accesso all’agevolazione.
3 moratoria su MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI
L’art. 1 co. 2 del DL 63/2024 ha previsto, tra i vari interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura:
- la sospensione per 12 mesi dei termini di pagamento della parte capitale delle rate dei mutui e di altri finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024;
- la conseguente proroga per 12 mesi dei termini per il pagamento delle rate sospese, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità nonché senza oneri, nuovi o maggiori, per le parti;
- l’automatico differimento, per un tempo corrispondente a quello di sospensione o proroga, del termine di scadenza delle garanzie sui finanziamenti rilasciate dal Fondo di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96 o dall’ISMEA.
3.1 Ambito soggettivo e condizioni per l’applicazione
I soggetti beneficiari della misura in esame sono le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, a condizione che:
- nel 2023, abbiano registrato una diminuzione del volume d’affari di almeno il 20% rispetto all’anno precedente;
- presentino un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante la sussistenza del suddetto requisito;
- le relative esposizioni debitorie, alla data del 16.5.2024 (entrata in vigore del DL 63/2024), non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
3.2 Ambito oggettivo
Le misure in esame si applicano ai contratti di mutuo e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionatisi tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con:
- banche;
- intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico bancario (TUB);
- altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.
3.3 LIMITI ALLA disciplina
I benefici in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, relative agli aiuti di importo limitato.
4 esonero contributivo per i datori di lavoro agricoli delle zone alluvionate
L’art. 2 co. 1 del DL 63/2024 introduce una riduzione dei contributi dovuti per l’anno 2024 da parte dei datori di lavoro agricoli colpiti dall’alluvione di maggio 2023.
4.1 ambito applicativo
Lo sconto contributivo trova applicazione ai contributi dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al DL 61/2023, vale a dire i territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023.
4.2 misura della riduzione
La norma prevede l’applicazione delle agevolazioni contributive, previste dall’art. 9 co. 5, 5-bis e 5-ter della L. 11.3.88 n. 67, ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nella misura determinata dall’art. 01 co. 2 lett. b) del DL 2/2006.
In sostanza, i datori di lavoro agricolo operanti nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, colpiti dall’alluvione di maggio 2023, possono beneficiare di una riduzione del 68% dei contributi a loro carico e relativi al proprio personale dipendente.
Ambito temporale
Il beneficio si applica per i periodi di contribuzione dall’1.1.2024 al 31.12.2024.
5 elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
L’art. 2 co. 3 del DL 63/2024 interviene sugli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, prevedendo:
- la reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali;
- l’autorizzazione all’INPS alla pubblicazione di un elenco straordinario.
5.1 elenchi nominativi trimestrali
La norma dispone innanzitutto l’eliminazione del primo periodo dell’art. 38 co. 7 del DL 98/2011, che prevedeva la soppressione degli elenchi nominativi trimestrali di cui all’art. 9-quinquies del DL 510/96.
Di conseguenza, con l’inserimento del co. 7-bis all’art. 38 del DL 98/2011, vengono introdotti nuovamente gli elenchi nominativi trimestrali di variazione delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. Tali elenchi dovranno essere pubblicati dall’INPS con le modalità telematiche previste dall’art. 12-bis del RD 24.9.40 n. 1949.
Resta fermo quanto stabilito in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, prevista dall’art. 38 co. 6 e 7 del DL 98/2011.
5.2 elenco straordinario
La norma autorizza l’INPS a pubblicare, con le modalità telematiche previste dall’art. 12-bis del RD 24.9.40 n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, PEC o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.
Termine
La pubblicazione dell’elenco straordinario deve avvenire entro il 31.12.2024.