Infortmativa48/2020 Fattura elettronica – Nuove specifiche tecniche

Infortmativa48/2020 Fattura elettronica – Nuove specifiche tecniche

1 premessa

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2020 n. 99922, successivamente aggiornato con il provv. 20.4.2020 n. 166579, ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, adottabili, in via facoltativa, dall’1.10.2020 e, obbligatoriamente, dall’1.1.2021.

Le molte novità contenute nel nuovo tracciato consentono, da un lato, di semplificare alcuni pro­cessi (si pensi, ad esempio, all’integrazione elettronica della fattura a seguito di inversione con­ta­bile) e, dall’altro, di agevolare l’Amministrazione finanziaria nella predisposizione dei documenti pre­visti dal programma di assistenza on line, che verranno proposti ai soggetti passivi a decorrere dalle ope­razioni effettuate dall’1.1.2021 (registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA).

Le principali novità consistono nell’introduzione di:

  • nuovi codici (“Natura”, “TipoDocumento”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”);
  • nuove tipologie di controllo.

2 NUOVI CODICI “NATURA”

Il codice “Natura” viene utilizzato dai soggetti passivi, qualora non sia applicabile l’IVA in relazione all’operazione documentata (per effetto di esenzione, non imponibilità, ecc.).

Nella predisposizione della fattura elettronica occorre indicare uno specifico codice “Natura”, ogni qual volta i campi relativi all’aliquota e all’imposta assumano valore pari a zero.

Nella seguente tabella si pongono a confronto i codici “Natura” presenti nella precedente versione delle specifiche tecniche (1.5) e in quella approvata con il provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2020 n. 166579 (versione 1.6.1).

 

Specifiche tecniche versione 1.5 Specifiche tecniche versione 1.6.1
N1 Operazioni escluse N1 Operazioni escluse
N2 Operazioni non soggette N2 Operazioni non soggette (non più va­lido dall’1.1.2021)
    N2.1 Operazioni non soggette a IVA ai sen­si degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72
    N2.2 Altre operazioni non soggette
N3 Operazioni non imponibili N3 Operazioni non imponibili (non più valido dall’1.1.2021)
    N3.1 Non imponibili – Esportazioni
    N3.2 Non imponibili – Cessioni intracomu­ni­tarie
    N3.3 Non imponibili – Cessioni verso San Marino
    N3.4 Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
    N3.5 Non imponibili – A seguito di dichiara­zioni di intento
    N3.6 Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Operazioni esenti N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine / IVA non esposta in fattura N5 Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti) N6 Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti) (non più valido dal­l’1.1.2021)
    N6.1 Inversione contabile – Cessione di rot­ta­mi e di altri materiali di recupero
    N6.2 Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro
    N6.3 Inversione contabile – Subappalto nel set­­tore edile
    N6.4 Inversione contabile – Cessione di fab­bricati
    N6.5 Inversione contabile – Cessione di te­le­fo­ni cellulari
    N6.6 Inversione contabile – Cessione di pro­dotti elettronici
    N6.7 Inversione contabile – Prestazioni del com­parto edile e settori connessi
    N6.8 Inversione contabile – Operazioni del set­tore energetico
    N6.9 Inversione contabile – Altri casi
N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di te­le­comunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72) N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) – ora art. 7-octies – del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)

 

2.1 OPERAZIONI NON SOGGETTE

Il codice “Natura” N2 viene sostituito – obbligatoriamente dall’1.1.2021 – da due differenti co­di­fiche in relazione all’assenza del presupposto territoriale od oggettivo:

  • il codice N2.1 identifica le operazioni non soggette ai sensi degli artt. 7 – 7-septies del DPR 633/72 (es. prestazione di servizi “generici” effettuata nei confronti di committente soggetto passivo in altro Stato);
  • il codice N2.2 identifica le altre operazioni non soggette a IVA (es. cessione di denaro, passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, trasferimenti di azienda).

2.2 OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Le nuove codifiche previste dalla versione 1.6.1 delle specifiche tecniche consentono di descrivere con un maggior grado di dettaglio le operazioni non imponibili. La ripartizione analitica coincide sostanzialmente con quella presente nel quadro VE della dichiarazione annuale; si veda, di seguito, il prospetto di riconciliazione con il modello IVA 2020.

 

Codice “Natura” Tipologia dell’operazione Riferimento normativo Modello IVA 2020
 

 

 

N3.1

 

 

 

segue

Cessioni all’esportazione (incluse le operazioni c.d. “triangolari”). Art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72 Rigo VE30 campo 2
Cessione con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’art. 26 co. 3 della L. 11.8.2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. Art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72
Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea. Art. 50-bis
co. 4 lett. g) del DL 331/93
N3.2 Cessioni intra UE (cessioni di beni a titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, ecc.). Art. 41
del DL 331/93
Rigo VE30 campo 3
Cessioni di beni effettuate nei confronti di cessionari, se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari. Art. 58
del DL 331/93
Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro dell’Unione europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato. Art. 50-bis
co. 4 lett. f) del DL 331/93
N3.3 Operazioni con la Repubblica di San Marino. Art. 71 del DPR 633/72 Rigo VE30 campo 4
N3.4 Operazioni assimilate alle esportazioni (cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, cessioni di aeromobili e satelliti ad organi dello Stato, ecc.). Art. 8-bis del DPR 633/72 Rigo VE30 campo 5
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, trasporti relativi a beni in espor­tazione, noleggi e locazioni di navi, ecc.). Art. 9 del DPR 633/72
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, nei con­fronti dei comandi militari degli Stati membri, ecc. Art. 72 del DPR 633/72
N3.5 Cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta (dietro presentazione di dichiarazione di inten­to). Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72 Rigo VE31
N3.6 Cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA. Art. 50 co. 4 lett. c)
del DL 331/93
Rigo VE32
Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA. Art. 50 co. 4 lett. e)
del DL 331/93
Trasferimenti di beni da un deposito IVA all’altro. Art. 50 co. 4 lett. i)
del DL 331/93
Prestazioni di servizi rese fuori dall’Unione europea da agenzie di viaggio e turismo (DM 30.3.99 n. 340). Art. 74-ter del DPR 633/72

2.3 INVERSIONE CONTABILE

Un intervento significativo è stato operato anche con riferimento all’inversione contabile, posto che il codice “Natura” N6 è stato sostituito da ben 9 differenti codifiche, corrispondenti ad altrettante fattispecie.

Nella seguente tabella viene proposta una possibile riconciliazione fra i diversi codici “Natura” e i corrispondenti righi della dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2020).

 

Codice “Natura” Tipologia dell’operazione Norma di riferimento Modello IVA 2020
N6.1 Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, stracci, ecc. Art. 74 co. 8
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 2
N6.2 Cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Art. 17 co. 5
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 3
N6.3 Prestazione di servizi resi nel settore edile da subappal­tatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore. Art. 17 co. 6 lett. a)
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 4
N6.4 Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le qua­li il cedente abbia manifestato in atto l’opzione per l’imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72). Art. 17 co. 6 lett. a-bis)
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 5
N6.5 Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pub­blico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative. Art. 17 co. 6 lett. b)
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 6
N6.6 Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali micropro­ces­sori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consuma­tore finale. Art. 17 co. 6 lett. c)
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 7
N6.7 Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici. Art. 17 co. 6 lett. a-ter)
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 8
N6.8 Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra. Art. 17 co. 6 lett. d-bis)
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 9
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica. Art. 17 co. 6 lett. d-ter)
del DPR 633/72
Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto pas­si­vo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72. Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72

3 NUOVI CODICI “TIPODOCUMENTO”

Le nuove specifiche tecniche, adottabili in via facoltativa dall’1.10.2020 e obbligatoriamente dal­l’1.1.2021, consentono, tra l’altro, al soggetto passivo di effettuare l’integrazione elettronica della fat­tu­ra (sia nel caso di inversione contabile “interna” sia nel reverse charge “esterno”), di emet­tere au­tofat­tura o di regolarizzare il c.d. “splafonamento” utilizzando appositi codici “TipoDocumento”, che si affiancano a quelli preesistenti.

Di seguito si riporta una tabella di confronto fra le codifiche già presenti nella versione 1.5 delle specifiche tecniche e quelle introdotte grazie ai provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2020 n. 99922 e 20.4.2020 n. 166579 (versione 1.6.1).

 

 

 

Specifiche tecniche

versione 1.5

Specifiche tecniche

versione 1.6.1

TD01 Fattura TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella TD06 Parcella
    TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
    TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
    TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
    TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72
TD20 Autofattura TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93)
    TD21 Autofattura per splafonamento
    TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
    TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
    TD24 Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72
    TD25 Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72
    TD26 Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni ex art. 36 del DPR 633/72
    TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

3.1 INVERSIONE CONTABILE E AUTOFATTURA

Con riferimento alla procedura di inversione contabile prevista dall’art. 17 co. 5 del DPR 633/72, oc­corre sottolineare come, nonostante non risultino chiarimenti di prassi al riguardo, l’adozione ob­­bli­ga­to­ria delle nuove specifiche tecniche, a decorrere dall’1.1.2021, non dovrebbe comportare il contestuale obbligo di procedere esclusivamente per via elettronica all’integrazione delle fatture emesse dal cedente/prestatore in regime di inversione contabile. Tuttavia, anche riconoscendo l’eventuale am­mis­sibilità delle procedure “tradizionali”, occorre rilevare che il soggetto passivo che non utilizzi le nuove funzionalità, dovrebbe comunque apportare modifiche alle bozze di liqui­da­zio­ni periodiche, nonché a quella relativa alla dichiarazione annuale IVA, che verranno proposte dal-l’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, invece, che, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate, nelle ipotesi in cui vi sia obbligo di emissione di autofattura, “la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI” (circ. 17.6.2019 n. 14, § 6.1).

Quanto alle ipotesi di reverse charge “esterno”, va sottolineato come, pur non essendo ob­bli­ga­to­ria l’adozione dei codici TD17, TD18 e TD19, l’integrazione elettronica dei documenti ricevuti da soggetti esteri dovrebbe esonerare dalla presentazione dell’esterometro.

Di seguito si riporta un prospetto di riconciliazione fra i codici “TipoDocumento” e i righi della dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2020).

 

Codice “TipoDocumento” Tipologia dell’operazione Modello IVA 2020
TD16 Acquisti di oro da investimento, acquisti di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi di cui all’art. 17 co. 5 del DPR 633/72 Rigo VJ7 (oro puro)

Rigo VJ8 (oro da investimento)

 

 

 

Codice “TipoDocumento” Tipologia dell’operazione Modello IVA 2020
TD16 Acquisti di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei con­fronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore di cui all’art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 Rigo VJ12
TD16 Acquisti di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia manifestato in atto l’op-zione per l’imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72) di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72 Rigo VJ13
TD16 Acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 Rigo VJ16
TD16 Acquisti di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72 Rigo VJ14
TD16 Acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché acquisti di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale di cui all’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 Rigo VJ15
TD16 Acquisto di beni e servizi del settore energetico di cui all’art. 17 co. 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72 Rigo VJ17
TD17 Acquisto di servizi da soggetti non residenti di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 Rigo VJ3
TD18 Acquisti di beni intra-UE ex artt. 46 e 47 del DL 331/93 Rigo VJ9

 

A fini operativi può essere utile sottolineare come il cessionario/committente, ricevuta una fattura contraddistinta da uno dei codici da N6.1 a N6.9, potrà generare un documento con una delle relative codifiche “TipoDocumento” per procedere all’integrazione elettronica.

Ad esempio, il soggetto passivo, subappaltatore, che rende servizi edili nei confronti di altro soggetto nella catena del subappalto, emetterà fattura riportando il codice “Natura” N6.3.

Il committente potrà integrare tale fattura, generando un file formato XML con codice TD16, ripor­tan­do:

  • nella sezione “CedentePrestatore” i dati del prestatore e nella sezione “CessionarioCommittente” i propri;
  • inserendo l’aliquota applicabile e l’imposta dovuta.

 

In tema di autofatture, occorre, poi, sottolineare l’introduzione – a fianco del codice TD20, da utilizzare per la regolarizzazione delle violazioni di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (omessa o irregolare fatturazione) – del codice TD21, che deve essere impiegato quando si intenda regola-rizzare il c.d. “splafonamento”.

Per l’estrazione di beni da un deposito IVA sono stati, infine, previsti due appositi codici, TD23 e TD22, da adottare a seconda che l’estrazione avvenga con o senza versamento dell’IVA.

3.2 ALTRE FATTISPECIE

La versione 1.6.1 delle specifiche tecniche consente di distinguere le fatture differite da quelle immediate.

In particolare:

  • il codice TD24 va utilizzato per l’emissione della fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, ovvero per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento analogo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
  • il codice TD25 va, invece, impiegato per le c.d. fatture “super differite” di cui all’art. 21 co. 4 lett. b) del DPR 633/72, emesse con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti del terzo per il tramite del cedente.

 

Un’altra novità concerne le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni di cui all’art. 36 del DPR 633/72, che, non concorrendo alla formazione del volume d’affari, devono essere indicate in uno specifico rigo della dichiarazione annuale IVA e per le quali è previsto lo specifico codice TD26.

Occorre segnalare, infine, che la codifica TD27 deve essere utilizzata per documentare il c.d. “autoconsumo” o le cessioni gratuite senza rivalsa.

4 NUOVI CONTROLLI

La versione 1.6.1 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, approvata con il provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2020 n. 166579, prevede ulteriori controlli, correlati all’introduzione delle nuove codifiche “TipoDocumento” e “Natura”.

Qualora, ad esempio, si utilizzino i codici N2, N3 o N6, per una fattura elettronica riferita a ope­ra­zio­ni effettuate dall’1.1.2021, il documento verrà scartato dal Sistema di Interscambio.

Quanto ai codici TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20, non è ammessa l’indicazione, nel file XML, del medesimo soggetto sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.

Al contrario, la fattura viene scartata nel caso in cui venga utilizzato il codice TD21 (Autofattura per spla­fonamento) con l’indicazione di un cedente/prestatore diverso dal cessiona­rio/com­mit­ten­te. In me­ri­to al codice TD21, si segnala, poi, che tutte le linee di dettaglio devono avere aliquota diversa da zero.

Va evidenziato, inoltre, che il documento viene scartato qualora si indichi uno dei codici TD17 (Acquisto servizi da estero), TD18 (Acquisto beni intra-UE) o TD19 (Acquisto beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72) riportando il valore “IT” nell’elemento “IDPaese” del cedente/prestatore.

 

Occorre segnalare, infine, che l’Agenzia delle Entrate, con la FAQ 15.10.2020 n. 149, ha precisato che “i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento”. Il Sistema di Interscambio accetterà, quindi, le fatture elettroniche trasmesse successivamente al 31.12.2020 e predisposte con il vecchio tracciato, che evidenzino, nel campo “Data”, un giorno antecedente all’1.1.2021.

5 ALTRE NOVITà

Fra le altre novità si segnalano, in particolare, le seguenti:

  • l’inserimento di nuovi codici “TipoRitenuta”: RT03 (Ritenuta contributo INPS), RT04 (Ritenuta contributo ENASARCO), RT05 (Ritenuta contributo ENPAM), RT06 (Ritenuta altro contributo previdenziale);
  • l’introduzione del nuovo codice “ModalitàPagamento” MP23 (PagoPA);

qualora sia prevista l’applicazione del bollo sulla fattura elettronica, sarà necessario inserire l’apposito flag in corrispondenza del campo “BolloVirtuale”; l’indicazione dell’importo non è, invece, più obbligatoria (campo “Impo

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