Informativa 49/2022 – Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione – Modalità e termini di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”

Informativa 49/2022 – Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione – Modalità e termini di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”

1 premessa

L’art. 1 co. 17-bis del DL 6.11.2021 n. 152, conv. L. 29.12.2021 n. 233, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione, al fine di sostenerne la ripresa e la continuità delle attività.

Con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 5.7.2022 n. 155) sono stati definiti i soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo e le relative modalità di erogazione.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2022 n. 406608 sono stati determinati il contenuto, le mo­dalità e i termini di presentazione del modello di dichiarazione attestante gli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, da trasmettere alla stessa Agenzia delle Entrate al fine del riconoscimento del suddetto contributo.

2 soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese:

  • risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti per i settori del wedding, dell’in­trat­tenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e di hotel, ristoranti e catering (c.d. “HO.RE.CA”), di cui all’art. 1-ter 1 del DL 73/2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del DM 30.12.2021;
  • che svolgono quale attività prevalente, come comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, una di quelle individuate dai codici ATECO riportati nella seguente tabella.

 

Codice ATECO Descrizione
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina

3 dichiarazione aiuti “de minimis

Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti in possesso dei suddetti requisiti sono tenuti ad inviare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, attestante l’ammontare degli aiuti di Stato “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.

3.1 Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, contenente, tra l’altro, le seguenti indicazioni:

  • l’attestazione di aver ricevuto il contributo di cui all’art. 1-ter 1 del DL 73/2021 e di svolgere come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 56.10, 56.21 o 56.30;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti concessi al dichiarante e agli altri soggetti facenti parte della medesima impresa unica nell’ambito del regime “de minimis”, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

 

Qualora il dichiarante operi in più settori, deve altresì indicare, a seconda dei casi, che:

  • l’impresa opera anche in settori economici esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 e, tuttavia, dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi tale da garantire che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di ap­plicazione del regime “de minimis” non abbiano beneficiato di aiuti;
  • l’impresa opera anche nel settore economico del “trasporto di merci su strada per conto terzi” e tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi tale da garantire che gli aiuti ottenuti relativamente al settore del trasporto di merci per conto terzi non superino il massimale di 100.000,00 euro e che gli aiuti ottenuti complessivamente non superino il massimale di 200.000,00 euro.

3.2 Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:

  • in via telematica, mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet della stessa Agenzia delle Entrate;
  • direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario, di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del dichiarante ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e corrispettivi”;
  • mediante lo specifico modello approvato dalla stessa Agenzia.

Termini di presentazione

La trasmissione della dichiarazione deve essere effettuata dal 7.11.2022 al 21.11.2022.

Ai fini dell’accesso al beneficio non rileva l’ordine di cronologico di presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione sostitutiva

Nel suddetto periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova dichiarazione, in sostituzione della dichiarazione precedentemente trasmessa.

3.3 RICEVUTE

A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso la dichiarazione nella sezione della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

3.4 dichiarazione trasmessa da intermediario – comunicazione tramite pec

Qualora la dichiarazione sia trasmessa da un intermediario, al dichiarante che lo ha delegato vie­ne comunque inviata, al proprio indirizzo PEC, un’apposita comunicazione contenente l’infor­ma­­zio­ne che è stata trasmessa per suo conto una dichiarazione per accedere al contributo a fondo perduto per la ristorazione.

Successivamente all’accoglimento della dichiarazione, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del dichiarante nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

4 determinazione dell’ammontare del contributo

L’ammontare del contributo spettante viene definito al termine del periodo di presentazione delle dichiarazioni sugli aiuti “de minimis”.

Le risorse finanziarie destinate all’agevolazione, pari a 10 milioni di euro, sono erogate alle imprese in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato la dichiarazione, con le seguenti modalità:

  • il 70% delle risorse è ripartita in egual misura tra tutti i beneficiari;
  • in aggiunta, il 20% dell’assegnazione finanziaria è ripartita, in egual misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 100.000,00 euro;
  • il restante 10% dell’assegnazione finanziaria si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese beneficiarie che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 300.000,00 euro.

 

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra:

  • l’importo spettante;
  • l’importo residuo di aiuti ancora fruibili determinato in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” indicato dal soggetto nell’apposita dichiarazione.

5 erogazione del contributo

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

  • dopo alcuni controlli con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria;
  • mediante accredito diretto sul conto corrente sul quale è stato erogato il contributo di cui all’art. 1-ter 1 del DL 73/2021.

 

L’importo del contributo riconosciuto e l’emissione del mandato di pagamento del contributo sono comunicati all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Con­sultazione esito”.

Qualora non siano superati i controlli, nella stessa area del portale è comunicato il mancato riconoscimento del contributo e i motivi che lo hanno determinato.

Autocertificazione di regolarità antimafia

Solo nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000,00 euro, nella stes­sa area riservata è comunicato solo l’importo spettante e l’informazione che, prima di procedere all’erogazione, il dichiarante deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, anche mediante un in­ter­mediario delegato:

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal DLgs. 159/2011, con l’indicazione dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia;
  • oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 co. 52 della L. 190/2012.

 

Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato:

  • esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it;
  • entro il 15.12.2022.

6 controlli successivi

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo dei dati di­chiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

7 recupero del contributo non spettante

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agen­zia delle Entrate:

  • recupera il contributo non spettante con i relativi interessi;
  • irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

 

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante resti­tu­zione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versa­men­to delle sanzioni.

I suddetti versamenti devono essere effettuati:

  • mediante il modello F24;
  • utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 36.

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