Informativa 23/2018 Bonus Pubblicità

Informativa 23/2018 Bonus Pubblicità

AL VIA IL BONUS PER GLI INVESTIMENTI IN PUBBLICITÀ

L’Amministrazione finanziaria ha introdotto un’importante agevolazione di natura fiscale, sotto forma di credito d’imposta (D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 57-bis) sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con l’intento di rilanciare il comparto editoriale, attraversato da una forte crisi, ha introdotto un’importante agevolazione di natura fiscale, sotto forma di credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con il successivo D.L. n. 148/2017, è stato definito lo stanziamento delle risorse finalizzate alla misura. Per il 2018 sono stati stanziati 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018), 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

Il beneficio fiscale spetta nella misura del 75% (90% in caso di micro, piccole e medie imprese) del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

È possibile beneficiare del credito di imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Attenzione: Si evidenzia che la maggiorazione del bonus dal 75% al 90% è subordinata all’ approvazione da parte della Commissione Europea; nelle more, il beneficio viene accordato nella misura del 75% per tutti i soggetti interessati.

Novità

Con il D.P.R. 16 maggio 2018, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018, è stata data piena attuazione alla misura agevolativa in commento.

Il citato decreto individua le disposizioni attuative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito di imposta con riferimento:

  1. a) ai soggetti beneficiari
  2. b) agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi
  3. c) ai limiti e alle condizioni dell’agevolazione concedibile
  4. d) alla procedura e alle modalità di concessione idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa
  5. e) all’effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.

In particolare, gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati, in ogni caso, della figura del direttore responsabile.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Ai soli fini dell’attribuzione del beneficio fiscale in commento, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del T.U.I.R. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d’imposta, alternativo e non cumulabile in relazione a medesime voci di spesa con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24.

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Procedure

Con il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018, sono stati fomiti il modello per la comunicazione telematica per la fruizione del credito di imposta e le relative

I soggetti interessati al credito di imposta devono presentare la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, in una “finestra temporale” individuata dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno. La comunicazione dovrà contenere:

  1. i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo)
  2. il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno. Ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media;
  3. il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra, non il singolo giornale o la singola emittente), con indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
  4. l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Ai fini del controllo, qualora l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza accertino l’indebita fruizione del credito di imposta in argomento provvedono a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della revoca del beneficio stesso.

Soggetti interessati

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Sono esclusi i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio, nonché quei soggetti che, nell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione, non hanno effettuato investimenti.

Attenzione: A regime, ossia per gli investimenti effettuati o da effettuare dal 2019, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio di ogni anno.

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