Informativa 16/2020 – Emergenza epidemiologica da Coronavirus – Sospensione del pagamento di atti impositivi e degli interpelli
1 PREMESSA
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi i termini relativi:
• alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori;
• all’attività di consulenza dell’Agenzia delle Entrate e di accesso agli atti.
L’Agenzia delle Entrate, con le circ. 20.3.2020 n. 4, 20.3.2020 n. 5 e 23.3.2020 n. 6, ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.
2 SOSPENSIONE PER IL PAGAMENTO DI ATTI IMPOSITIVI
Ai sensi degli artt. 67 e 68 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione. Del pari, viene sospesa qualsiasi atti-vità di natura cautelare (ad esempio, fermi delle auto, ipoteche), nonché di natura esecutiva, così come la notifica delle cartelle di pagamento.
Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.
2.1 ACCERTAMENTI ESECUTIVI E AVVISI DI ADDEBITO
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, per gli avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi, IVA e IRAP opera una sospensione dei termini di pagamento dal 9.3.2020 al 15.4.2020, pari a quella per presentare il ricorso. In questo modo, se un avviso di accertamento fosse stato notificato il 10.2.2020, il termine per il pagamento scadrebbe il 18.5.2020.
Per gli accertamenti in materia di tributi locali (es. IMU), se il termine per il pagamento è scaduto tra l’8.3.2020 a il 31.5.2020, il versamento è prorogato al 30.6.2020 (salvo le amministrazioni locali adottino la medesima interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, eventualità in cui non ci sarebbe la proroga al 30.6.2020, ma la sospensione dal 9.3.2020 al 15.4.2020).
Vengono sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che il contribuente domanda all’Agente della Riscossione quando il credito gli è stato affidato. Occorre però pagare le rate scadute, in unica soluzione, entro il 30.6.2020.
Non sono sospese le rate (inclusa la prima) da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo o altro atto. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o mediazione fiscale.
La proroga al 30.6.2020 vale anche per gli avvisi di addebito (nella misura in cui il termine di pa-gamento cada tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020), che, attualmente, rappresenta l’unica modalità di ri-scossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.
2.2 CARTELLE DI PAGAMENTO
Sono differiti al 30.6.2020 i versamenti relativi alle cartelle di pagamento scadute tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020.
Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.
Comunque, va detto che dall’8.3.2020 al 31.5.2020 è sospesa qualsiasi attività di natura esecutiva oppure cautelare.
Vengono sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che il contribuente domanda all’Agente della Riscossione. Occorre però pagare le rate scadute, in unica soluzione, entro il 30.6.2020.
I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Rimangono ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.
Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (entro quindi il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020. In alternativa, è possibile, presentando domanda, per quanto possibile, entro il 30.6.2020, chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo.
2.3 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI
Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.
Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.
Non sono sospese le rate inerenti ad altre definizioni fiscali, come ad esempio la definizione delle liti pendenti.
2.4 AVVISI BONARI
Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.
Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.
2.5 ALTRI ATTI IMPOSITIVI
La sospensione/proroga dei versamenti vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.
Ogni altro atto è fuori da ogni agevolazione per i pagamenti. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:
• avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
• accertamenti con adesione stipulati prima dell’accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
• avvisi di liquidazione (es. prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichia-razioni di successione);
• accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro.
3 ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI ACCESSO AGLI ATTI
Con l’art. 67 del DL 17.3.2020 n. 18 è stata disposta la sospensione, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, dei termini per fornire risposta alle istanze e alle relative richieste di documentazione integrativa riguardanti:
• le istanze di interpello di cui all’art. 11 della L. 212/2000 (interpello ordinario interpretativo, interpello ordinario qualificatorio, interpello probatorio, interpello antiabuso, interpello disapplicativo);
• la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo (art. 6 del DLgs. 128/2015);
• gli interpelli sui nuovi investimenti (art. 2 del DLgs. 147/2015).
Sono, inoltre, sospesi i termini per le procedure connesse:
• al regime di adempimento collaborativo (art. 7 co. 2 del DLgs. 128/2015);
• alla cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis del DL 50/2017);
• alla procedura di interpello internazionale (art. 31-ter del DPR 600/73);
• alle rettifiche in diminuzione da transfer pricing (art. 31-quater del DPR 600/73);
• al regime del Patent box (art. 1 co. 37 – 43 della L. 190/2014).
3.1 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE
Le istanze di interpello presentate durante il periodo della sospensione e tutti i termini connessi iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i termini relativi alle attività svolte dagli Uffici nonché quelli entro i quali i contribuenti sono tenuti a rispondere alle richieste inviate restano sospesi fino al 31.5.2020 e iniziano e/o riprendono a decorrere a partire dall’1.6.2020, pur restando ferma la pos-sibilità per il contribuente di effettuare l’adempimento richiesto durante il periodo di sospensione.
Analogamente, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, l’obbligo dell’ufficio di rispondere entro 60 giorni dalla ricezione inizierà a decorrere dall’1.6.2020 e spirerà il 30.7.2020.
Modalità di presentazione
Durante il periodo di sospensione la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica a mezzo PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
3.2 ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE
Durante il periodo di sospensione gli uffici potranno svolgere le attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello, quali, ad esempio:
· l’invio di richieste di regolarizzazione, ove l’istanza risulti carente di uno dei requisiti previsti dalla legge;
· l’invio di richieste di documentazione integrativa;
· il rilascio di pareri ai contribuenti;
· lo svolgimento delle interlocuzioni formali relative agli interpelli sui nuovi investimenti (art. 5 co. 3 del DM 29.4.2016).
Sono invece preclusi l’accesso presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della sta-bile organizzazione, nonché la possibilità di svolgere le analoghe attività in base alla disciplina relativa all’istruttoria delle istanze dei soggetti che hanno avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo.
3.3 ALTRE TIPOLOGIE DI ISTANZE
È prevista la sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020:
· delle attività inerenti alle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe tributaria formulate dal creditore al Presidente del Tribunale per essere autorizzato a cercare con modalità telematiche beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c., artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle relative disposizioni di attuazione), fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza;
· delle istanze di accesso agli atti amministrativi (art. 22 della L. 241/90) e di accesso civico
(art. 5 del DLgs. 33/2013).