Informativa 2/2019 Regime forfettario: unico nuovo limite ai ricavi e flat tax dal 2020

Informativa 2/2019 Regime forfettario: unico nuovo limite ai ricavi e flat tax dal 2020

REGIME FORFETTARIO: UNICO NUOVO LIMITI AI RICAVI

E FLAT TAX DAL 2020

I commi da 9 a 11 della Legge di bilancio 2019 modificano, sostituendoli, i commi 54 e 55 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 che aveva istituito per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15 per cento.

AGEVOLAZIONE

Il regime forfettario è stato istituito dall ’art. 1, nei commi da 54 ad 89, Legge n. 190/2014, e modificato in maniera importante dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Secondo le norme in vigore fino al 31 dicembre 2018, ai sensi del comma 54, potevano accedere al regime i soggetti che nell’ anno precedente abbiano rispettato le seguenti condizioni relative a:

– ricavi e compensi;

– spese per l’impiego di lavoratori;

– costo complessivo dei beni strumentali.

Per quanto riguarda i ricavi è necessario che nell’ anno solare precedente, i contribuenti abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO 2007 relativo all ’attività d’impresa o professionale esercitata.

Le specifiche soglie tengono conto della diversa redditività dei settori economici.

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha aumentato il limite dei ricavi/compensi per ciascuno dei 9 gruppi di attività a decorrere dal 2016.

Di seguito i valori in vigore:

SCHEMA DI SINTESI

Attività Limite ricavi
Commercio (al dettaglio e all’ ingrosso) 50.000
Commercio di alimenti e bevande
Commercio ambulante di alimenti e bevande
40.000
Commercio ambulante non alimentare 30.000
Costruzioni e attività immobiliari 25.000
Intermediari del commercio 25.000
Servizi di alloggio e di ristorazione 50.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di
istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
30.000
Altre attività economiche 30.000
Industrie alimentari e delle bevande 45.000

REGIME FORFETTARIO

La Legge di bilancio 2019 prevede un solo tetto ai ricavi pari a 65.000 euro.

SCHEMA DI SINTESI

Attività Limite ricavi
Commercio (al dettaglio e all’ingrosso) 65.000
Commercio di alimenti e bevande
Commercio ambulante di alimenti e bevande
Commercio ambulante non alimentare
Costruzioni e attività immobiliari
Intermediari del commercio
Servizi di alloggio e di ristorazione
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di
istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
Altre attività economiche
Industrie alimentari e delle bevande

Spese per l’impiego di lavoratori

La seconda condizione attualmente in vigore per poter aderire e permanere nel regime, individuata nell’art. 1, comma 54, lett. b), Legge n. 190/2014, è che l’imprenditore o il lavoratore autonomo abbia sostenuto spese non superiori a € 5.000 lordi annui per l’impiego di lavoratori.

In particolare, deve essere verificato che nell’ anno precedente sia rispettato il limite di € 5.000 relativamente a spese per:

– lavoratori dipendenti;

– lavoro accessorio di cui all’ art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 (voucher);

– collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto, ossia soggetti titolari di redditi di cui all’ art. 50, comma 1, lett. c) e c)-bis, T.U.I.R.;

– spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’ imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all’ art. 60, T.U.I.R., ossia prestazioni non ammesse in deduzione ai fini reddituali;

– compensi corrisposti ad associati in partecipazione con apporto di esclusivo lavoro, titolari di redditi di cui all’ art. 53, comma 2, lett. c), T.U.I.R..

A seguito dell’introduzione dei nuovi contratti di prestazioni occasionali (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017), non è chiaro se la causa ostativa in esame si applichi a tale fattispecie.

Attenzione: Secondo la legge di bilancio 2019 tale causa di esclusione risulta completamente cancellata.

Costo complessivo dei beni strumentali

Terzo requisito, attualmente in vigore, per accedere e/o permanere al regime fiscale forfeTtario, previsto nella lettera c), art. 1, comma 54, Legge di Stabilità 2015, è che il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 dell’esercizio precedente, al lordo dell’ammortamento, sia non superiore a € 20.000.

Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente).

Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

Secondo l’art. 1, comma 54, lettera c) il contribuente può accedere al regime forfettario se: “il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro”.

Si noti l’importante differenza rispetto al regime dei minimi: il limite dimensionale relativo ai beni strumentali previsto ai fini dell’accesso al regime forfettario non è misurato, come accadeva per i contribuenti minimi, in termini di flusso di acquisizioni di beni strumentali nell’ arco del triennio solare precedente, ma di ammontare complessivo del costo dei beni posseduti al 31 dicembre.

Attenzione: Secondo la Legge di bilancio 2019 tale causa di esclusione risulta completamente cancellata.

Reddito da lavoro dipendente

La Legge n. 208/2015 aveva introdotto al comma 57 la nuova lett. d-bis) in base alla quale non possono avvalersi del regime in esame “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

ATTENZIONE: Con la Legge di bilancio 2019 tale causa è stata eliminata.

Partecipazioni in società

Il nuovo comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 9, lettera c), prevede che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’ esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova lettera d) del comma 57 della legge di stabilità 2015).

Ai sensi della nuova lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015 non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento.

FLAT TAX

Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore un regime agevolato opzionale che ricalca, sotto numerosi aspetti, la disciplina del regime forfettario. In particolare, l’adozione del regime prevede ai fini dei redditi l’applicazione di una tassazione sostitutiva del reddito realizzato dalle persone fisiche soggette passive Iva, con applicazione di una tassazione fissa (“flat”) pari al 20% al reddito realizzato e ai fini Iva l’estraneità dal tributo; il contribuente non applica l’Iva sulle operazioni attive effettuate né detrae l’Iva addebitata in rivalsa.

Ambito applicativo

Sono interessate al nuovo regime sostitutivo le persone fisiche esercenti attività di impresa attività di lavoro autonomo.

La disposizione non trova applicazione per i soggetti diversi alle persone fisiche e cioè società di qualsiasi tipo e studi associati o enti non commerciali, stabili organizzazioni, ecc.

Soglia ricavi

La tassazione separata si applica in presenza di ricavi/compensi compresi tra euro 65.001 ed euro 100.000 conseguiti nell’anno precedente.

Funzionamento

Viene applicato al reddito d’impresa/lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP pari al 20%, da parte delle persone fisiche imprenditori/lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi/percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.

Esoneri

I contribuenti (persone fisiche) che applicano l’imposta sostitutiva:

– non sono tenuti ad operare le ritenute alle fonte. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;

– sono esonerati dall’ applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.

Semplificazioni e adempimenti

L’utilizzo del regime fiscale in oggetto comporta, per espressa disposizione di legge i medesimi esoneri da adempimenti applicabili al regime forfettario incluse le semplificazioni in materia di sostituti d’imposta.

Fatturazione elettronica

La norma prevede espressamente “l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”; ciò comporta il fatto che ricorrerà l’obbligo di emettere fattura in formato XML con contestuale obbligo di conservazione digitale delle fatture elettroniche, sia emesse che ricevute.

DECORRENZA

Le novità per il regime forfetario si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.

 

NUOVO REGIME FORFETTARIO: COME CALCOLARE IL REDDITO IMPONIBILE

La legge di Bilancio 2019 ha previsto un nuovo regime forfettario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, e ha ampliato, rispetto al regime forfettario vigente nei periodi 2015-2018, la platea dei soggetti che vi possono accedere, innalzando e uniformando il limite massimo di ricavi/compensi a € 65.000 per tutti i destinatari e riducendo i requisiti necessari per fruire del regime. I soggetti forfettari determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Con quali aliquote?

Nuovo regime forfettario: come calcolare il reddito imponibile

A decorrere dal 2019 viene prevista, per i contribuenti di dimensioni minime, la rivisitazione del regime forfettario vigente nei periodi 2015-2018 con un “nuovo” regime che prevede il pagamento forfettario di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, con eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta: l’art. 1, commi da 9 a 11, della legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha, nella sostanza, riscritto il precedente regime forfettario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ampliando la platea dei soggetti che vi possono accedere, innalzando e uniformando il limite massimo di ricavi/compensi a € 65.000 per tutti i soggetti e riducendo i requisiti necessari per fruire del regime.

Attenzione:Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso di determinati requisiti e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste: a differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, possono accedervi i soggetti già in attività.

Il regime forfettario, inoltre, non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica; la sua applicazione è, pertanto, subordinata solo al verificarsi delle condizioni di seguito descritte.

Requisiti di accesso e permanenza nel regime

Possono accedere (e permanere) al regime i soggetti che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Il limite di ricavi/compensi è unico per qualsiasi soggetto aderisca al regime forfettario e a prescindere dal settore economico di appartenenza.

Attenzione : Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’ accesso o alla permanenza nel regime forfettario, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

I ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il “nuovo” regime forfettario, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto: è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’ imposta sostitutiva. Tuttavia, ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all’ articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973, ovvero in alternativa, scomputate in dichiarazione dei redditi, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.

Cause di esclusione dal regime

Ulteriormente, non possono aderire al regime dei forfettari i contribuenti che nello stesso periodo d’imposta di eventuale fruizione del regime agevolato:

  1. a) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito quali:

– agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);

– vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);

– commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);

– editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);

– gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);

– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);

– intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972(art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);

– agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972);

– agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);

– vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);

– rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 D.L. n. 41/1995);

– agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis D.L. n. 41/1995);

  1. b) sono non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  2. c) effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili (di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972), ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 427/1993);
  3. d) partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Attenzione: L’introduzione del riferimento alle società a responsabilità limitata “non in regime di trasparenza” va letta come causa preclusiva solamente se consente il controllo, anche indiretto, della società e la società opera in realtà economiche riconducibili a quel socio che svolge l’attività in regime forfettario.
  1. e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione. Si segnala, inoltre, che dalla norma viene espunto il vigente tetto dei 30.000 euro, percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l’esclusione dal regime forfettario.

Attenzione: Il contribuente forfettario può effettuare le seguenti operazioni con l’estero:

– cessioni di beni intracomunitarie;

– acquisti di beni intracomunitari;

– prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi;

– importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.L. n. 331/1993 (comma 58, lett. e)).

Rettifica della detrazione IVA

L’applicazione del regime comporta, altresì, la rettifica dell’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 (comma 61).

Si ricorda che, nel caso di ingresso nel regime, l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

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