Informativa 36/2019 – Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie – Estensione dei soggetti obbligati

Informativa 36/2019 – Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie – Estensione dei soggetti obbligati

1 Premessa

Al fine di acquisire i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e UNICO PF), l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha previsto l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie:

  • sostenute dalle persone fisiche presso determinati soggetti;
  • mediante il Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

In attuazione di tale disposizione, con il DM 22.11.2019, pubblicato sulla G.U. 4.12.2019 n. 284, sono stati individuati nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie da utilizzare per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello REDDITI PF).

Per la trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria, per la relativa consultazione da parte del cittadino e per la loro conservazione, si applicano le medesime modalità previste per gli altri soggetti obbligati, contenute nel decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.7.2015 e 27.4.2018.

2 Nuovi soggetti obbligati

L’obbligo di invio dei dati relativi alle spese sanitarie viene infatti esteso agli iscritti:

  • agli Albi della professione sanitaria di:
  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • assistente sanitario;
  • all’Albo dei biologi.

Comunicazione degli elenchi dei professionisti al Sistema tessera sanitaria

Ai fini in esame, gli elenchi dei nuovi soggetti obbligati saranno resi disponibili al Sistema tessera sanitaria da parte:

  • della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle pro­fessioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
  • dell’Ordine dei biologi.

3 Decorrenza

L’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, da parte dei suddetti soggetti, si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall’1.1.2019.

I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2019 saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020, da rendere disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 15.4.2020.

4 Dati da comunicare

Per ciascuna spesa sanitaria o rimborso (in caso di prestazioni non erogate o parzialmente ero­gate), i dati da trasmettere al Sistema tessera sanitaria sono:

  • codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
  • data del documento fiscale che attesta la spesa;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa o del rimborso;
  • data del rimborso.

4.1 Applicazione del “criterio di cassa”

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”.

I dati da trasmettere al Sistema tessera sanitaria devono quindi tenere conto della data del­l’av­venuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.

4.2 Spese già soggette a comunicazione

Le spese da comunicare devono essere diverse da quelle già previste dall’art. 3 co. 3 del
DLgs. 175/2014, cioè quelle che vengono già comunicate da parte:

  • degli iscritti agli Al­bi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i e dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • delle farmacie (pubbliche e private) e delle c.d. “parafarmacie”;
  • delle aziende sanitarie locali;
  • delle aziende ospedaliere;
  • degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • dei policlinici universitari;
  • dei presidi di specialistica ambulatoriale;
  • delle strutture per l’ero­ga­zione delle prestazioni di assistenza protesica e di as­sisten­za inte­grativa;
  • degli altri presidi e strutture, autorizzati o accreditati, per l’ero­ga­zio­ne dei servizi sanitari;
  • dalle strutture sanitarie militari.

4.3 Modalità di utilizzo dei dati

Le modalità tecniche di utilizzo dei nuovi dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei red­diti precompilata saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Au­to­rità garante per la protezione dei dati personali.

5 Modalità di invio dei dati al Sistema Tessera Sani­taria

La comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie deve avvenire:

  • al Sistema tessera sanitaria;
  • con modalità telematiche;
  • sulla base delle istruzioni operative e delle specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it).

Delega ad intermediari

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (es. professionisti abilitati ad Entratel), appositamente delegati, utilizzando l’apposita funzione del Sistema tessera sanitaria.

A tal fine, gli intermediari devono:

  • possedere un indirizzo PEC;
  • essere individuati e designati come “responsabili”, ai sensi della disciplina sul trattamento dei dati personali;
  • tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, accettare la delega all’invio tele­matico dei dati per conto del soggetto delegante.

La delega all’intermediario può essere anche parziale, vale a dire è possibile inviare alcuni dati direttamente e fare trasmettere gli altri dati dal soggetto delegato, prestando attenzione ad evitare errori e duplicazioni.

6 Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

L’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

In relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2019, l’invio deve quindi avvenire entro il 31.1.2020.

7 Regime sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo però di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmis­sio­ne dei dati corretti è effettuata:

  • entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
  • ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Primo anno di applicazione dell’obbligo

Il successivo co. 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce però che, per il primo anno di applicazione dell’obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:

  • di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
  • oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

La disposizione in esame è quindi applicabile alle comunicazioni riguardanti le spese sanitarie sostenute nel 2019, in relazione ai nuovi soggetti obbligati per effetto del DM 22.11.2019, che devono essere trasmesse entro il 31.1.2020.

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