Informativa 44/2023 – Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative imposte sostitutive – Ambito applicativo

Informativa 44/2023 – Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative imposte sostitutive – Ambito applicativo

1 premessa

L’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244, ha prorogato al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.

Con la circ. 9.11.2023 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’ambito applicativo della disposizione.

2 Ambito temporale

La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.

3 soggetti interessati dalla proroga

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2022, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Possono beneficiare della proroga anche gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (con esclusione dei collaboratori familiari e del coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Acconto dovuto in un’unica soluzione

Possono fruire della proroga anche i citati contribuenti tenuti a versare l’acconto in un’unica soluzione.

4 Soggetti esclusi

Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

 

Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 30.11.2023, se hanno il pe­rio­­do d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

5 Ambito oggettivo

In assenza di contrarie indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, oltre all’IRPEF, rientrano nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):

  • l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
  • l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
  • l’IVIE;
  • l’IVAFE;
  • l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.

 

L’acconto di tutte le citate imposte, infatti, è dovuto in base al modello REDDITI, come richiesto dall’art. 4 del DL 145/2023.

6 Modalità di computo del limite di 170.000,00 euro

In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000,00 euro, occorre fare riferimento:

  • ai compensi, per i lavoratori autonomi;
  • ai ricavi, per gli imprenditori.

 

Con riferimento al secondo punto, rilevano tutti i ricavi indicati nell’art. 85 del TUIR e, quindi:

  • sia i ricavi c.d. “tipici”, derivanti dalle cessioni di beni oggetto dell’attività dell’impresa, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, nonché dalle prestazioni di servizi oggetto dell’attività dell’impresa;
  • sia i ricavi c.d. “assimilati”, quali i contributi in conto esercizio o quelli spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto oppure i ricavi derivanti, tra l’altro, dalle cessioni di azioni o quote di partecipazione e di obbligazioni.

6.1 imprese familiari e aziende coniugali

Per le imprese familiari e le aziende coniugali, occorre fare riferimento all’ammontare “complessivo” dei ricavi (e, quindi, considerando anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).

6.2 Esercizio di più attività

Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività.

6.3 esercizio di attività agricole o attività ad esse connesse

Per le persone fisiche che, purché titolari nel 2022 di reddito d’impresa, esercitano attività agricole o attività ad esse connesse (ad esempio, agriturismo e allevamento), invece dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare il volume d’affari risultante dal rigo VE50 (“Volume d’affari”) del modello IVA 2023.

Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022, tenendo conto:

  • sia delle operazioni certificate tramite fattura;
  • sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Infine, nel caso in cui il soggetto “agricolo” svolga altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare il volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

7 Esclusione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL

Per espressa previsione dell’art. 4 del DL 145/2023, dalla proroga sono esclusi:

  • i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
  • i premi assicurativi INAIL.

8 Facoltà di rateizzare i versamenti

Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pa­gata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

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