Informativa 09/2020 – Certificazioni Uniche 2020 – Invio dati relativi al 2019 per la precompilazione delle dichiarazioni – Modelli 730/2020 – Proroghe dei termini –

Informativa 09/2020 – Certificazioni Uniche 2020 – Invio dati relativi al 2019 per la precompilazione delle dichiarazioni – Modelli 730/2020 – Proroghe dei termini –

1 premessa

Con l’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, pubblicato sulla G.U. 2.3.2020 n. 53 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da “coronavirus”, sono stati differiti i termini relativi alle Certificazioni Uniche, alla dichiarazione precompilata e ai modelli 730.

Le disposizioni dell’art. 1 in esame non sono però limitate ai soggetti coinvolti dalle norme di contrasto all’emergenza sanitaria, ma hanno un’applicazione generalizzata su tutto il territorio nazionale.

 

In pratica, con l’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9 viene:

  • disposta una generale anticipazione al 2020 delle nuove scadenze relative alle certificazioni del sostituto d’imposta, alle dichiarazioni precompilate e ai modelli 730, previste dall’art. 16-bis del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), conv.
    19.12.2019 n. 157, che si sarebbero dovute applicare solo dal 2021;
  • previsto un differimento di alcuni dei suddetti termini con riferimento al solo anno 2020.

2 trasmissione telematica delle certificazioni uniche 2020

Le Certificazioni Uniche 2020 dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il termine:

  • del 31.3.2020, rispetto alla precedente scadenza del 9.3.2020 (considerato che il termine ordinario del 7 marzo cade di sabato);
  • oppure del 2.11.2020 (termine di presentazione del modello 770/2020, considerato che il 31.10.2020 cade di sabato), in relazione alle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d’impresa o esenti).

Messa a disposizione delle Certificazioni Uniche inviate all’Agenzia delle Entrate

Rimane invece applicabile dal 2021 la disposizione in base alla quale l’Agenzia delle Entrate rende disponibili agli interessati i dati delle Certificazioni Uniche pervenute, esclusivamente nell’area auten­ticata del proprio sito Internet (art. 4 co. 6-sexies del DPR 322/98, inserito dall’art. 16-bis del
DL 124/2019).

 

3 consegna al contribuente-sostituito delle certificazioni relative al 2019

Per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera), viene confermata la scadenza del 31.3.2020.

 

4 trasmissione telematica dei dati relativi al 2019 per la pre­compilazione delle dichiarazioni

Viene prorogato al 31.3.2020 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, il cui termine è scaduto il 28.2.2020.

 

Si tratta quindi delle comunicazioni relative al 2019 riguardanti:

  • gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
  • i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
  • i contributi di previdenza complementare, versati senza il tramite del so­sti­tuto d’imposta;
  • i contributi sanitari a Enti e Casse aventi esclusivamente fine as­sistenziale e a Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, versati diret­ta­men­­te dal contribuente o tramite un sog­get­to di­verso dal sostituto d’imposta;
  • le spese sanitarie rimborsate per ef­fet­to dei contributi ver­sati ad Enti e Cas­se aven­ti esclusivamente fine as­sisten­zia­le e a Fondi integrativi del Servizio sani­tario nazionale;
  • le rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili, e relativi rimborsi;
  • le spese universitarie, i relativi rimborsi e contributi;
  • le spese funebri;
  • i dati relativi ai bonifici di pagamento del­le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di ri­qua­lificazione energetica degli edifici;
  • le erogazioni liberali in denaro ricevute da ONLUS, APS, fondazioni e asso­cia­zioni riconosciute che svolgono at­­ti­vità nel­l’am­bito dei beni culturali e paesag­gi­sti­ci o della ricerca scien­tifica, effettuate da per­so­ne fisiche (la comunicazione in esame è però facoltativa).

Comunicazioni da parte degli amministratori di condomino

Rientrano nella proroga al 31.3.2020 anche le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio relative alle spese:

  • per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione ener­getica, antisismici e di sistemazione a verde, effet­tuati sulle parti co­mu­­ni di edifici residenziali;
  • relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti co­muni dell’im­mobile og­get­to di ristrutturazione.

Nelle comunicazioni in argomento devono essere altresì comunicati i dati relativi agli interventi sulle parti comuni per i quali si è optato per la cessione della relativa detrazione fiscale o per lo sconto sul corrispettivo.

Viene quindi superata la proroga al 9.3.2020 disposta per le comunicazioni in esame dal provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2020 n. 100083.

Comunicazione delle spese sanitarie

La proroga al 31.3.2020 non riguarda invece la comunicazione al Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese sanitarie sostenute nel 2019 e dei rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, il cui termine è scaduto il 31.1.2020, come confermato dal comunicato stampa Agenzia delle Entrate 3.3.2020 n. 14.

Comunicazione delle spese veterinarie

Secondo quanto indicato nel comunicato stampa Agenzia delle Entrate 3.3.2020 n. 14, la proroga al 31.3.2020 si applica anche alle trasmissioni dei dati delle spese veterinarie al Sistema tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto per esse la scadenza è ordinaria­mente fissata al 28 febbraio.

5 messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate re­la­tive al 2019

Per effetto delle suddette proroghe relative all’invio dei dati delle Certificazioni Uniche e degli oneri deducibili e detraibili, viene conseguentemente differito dal 15.4.2020 al 5.5.2020 il termine per la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

6 Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730/2020 ed effettuazione dei conguagli

Per effetto dell’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, viene anticipata dal 2021 al 2020 l’applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730, che erano stati previsti dall’art. 16-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019).

6.1 Presentazione dei modelli 730/2020

I modelli 730/2020, relativi all’anno 2019, potranno quindi essere presentati entro il 30.9.2020, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata (presentazione diretta da parte del contribuente, al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o un professionista abilitato).

 

Vengono quindi meno le precedenti scadenze del:

  • 7.2020, in caso di presentazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
  • 7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato.

6.2 Trasmissione telematica dei modelli 730/2020

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d’im­posta che prestano assistenza fiscale, dovranno quindi trasmettere i modelli 730/2020 all’Agen­zia delle Entrate entro il:

  • 6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • 6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • 7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 9.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 9.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 set­tembre.

Entro gli stessi termini dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche i mo­delli 730-4 per l’effettuazione dei conguagli.

 

Vengono quindi meno le precedenti scadenze:

  • del 7.7.2020, per la trasmissione telematica da parte del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
  • per la trasmissione telematica da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, del:
  • 6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
  • 7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
  • 7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

6.3 Consegna al contribuente della copia del modello 730/2020 elaborato

Resta fermo che, prima della trasmissione telematica del modello 730/2020 all’Agenzia delle Entrate, i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 ela­borato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

6.4 Modelli 730/2020 integrativi

Restano ferme le scadenze previste in relazione ai modelli 730/2020 integrativi, quindi:

  • il 26.10.2020 (in quanto il giorno 25 cade di domenica), per la presentazione del modello 730/2020 integrativo ad un CAF-dipen­denti o professionista abilitato, anche in caso di assistenza fiscale prestata in precedenza dal sostituto d’imposta;
  • il 10.11.2020, per la consegna al contribuente della copia del modello 730/2020 inte­grativo elaborato e per la trasmissione telematica della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

6.5 Effettuazione dei conguagli in capo al contribuente

Per effetto dei nuovi termini di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, dal 2020 vengono ridefinite anche le scadenze per l’effettuazione in capo al contribuente, da parte del sostituto d’im­posta, dei conguagli (a debito o a credito) derivanti dai modelli 730.

Conguagli a debito

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione saranno infatti trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (modello 730-4), ovvero del secondo mese successivo per i pensionati.

Conguagli a credito

Analogamente, le somme risultanti a credito saranno rimborsate sulla prima retri­bu­zione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’im­posta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (modello 730-4).

 

 

 

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