Informativa 19/2020 – Emergenza epidemiologica da Coronavirus – Sospensione dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Chiarimenti ufficiali
1 PREMESSA
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, in maniera differenziata a seconda:
• dello svolgimento dell’attività nei settori maggiormente colpiti;
• dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
• dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.
L’Agenzia delle Entrate, con le ris. 18.3.2020 n. 12 e 21.3.2020 n. 14, ha fornito chiarimenti in rela-zione alla proroga dei versamenti per i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza.
Con il messaggio 25.3.2020 n. 1373, l’INPS ha invece fornito chiarimenti sulla sospensione del versamento della quota contributiva a carico del lavoratore, superando il precedente orientamento.
Di seguito si analizzano i suddetti chiarimenti, rinviando per il resto alla precedente circolare in materia.
2 SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN DETERMINATI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA
Ai sensi dell’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono stati sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:
• ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
• agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
Con l’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, tale sospensione è stata estesa ai seguenti soggetti:
• federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
• soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
• soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
• soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
• soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
• soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
• soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
• soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
• aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
• soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
• soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeropor-tuali;
• soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strut-ture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
• soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
• ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.
2.1 VERSAMENTI IVA DEL MESE DI MARZO
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e tutti gli altri soggetti sopra indicati, sono stati inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).
2.2 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
• in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Versamento del saldo IVA
Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.
2.3 FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI E SO-CIETÀ SPORTIVE
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31.5.2020.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
• in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
2.4 CODICI ATECO DELLE ATTIVITÀ INTERESSATE DALLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
Con la ris. 18.3.2020 n. 12, aggiornata in data 19.3.2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, “a titolo indicativo”, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dalle disposizioni in esame, che vengono di seguito riportati.
CODICI ATECO
49.10.00 – trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.20.00 – trasporto ferroviario di merci
49.31.00 – trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 – trasporto con taxi
49.32.20 – trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 – gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano …
49.39.09 – altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
49.41.00 – trasporto di merci su strada
49.42.00 – servizi di trasloco
50.10.00 – trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00 – trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00 – trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.40.00 – trasporto di merci per vie d’acqua interne
51.10.10 – trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 – trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
51.21.00 – trasporto aereo di merci
52.21.30 – gestione di stazioni per autobus
55.10.00 – alberghi
55.20.10 – villaggi turistici
55.20.20 – ostelli della gioventù
55.20.30 – rifugi di montagna
55.20.40 – colonie marine e montane
55.20.51 – affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 – attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 – aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 – gestione di vagoni letto
55.90.20 – alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 – ristorazione con somministrazione
56.10.12 – attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 – gelaterie e pasticcerie
56.10.41 – gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 – ristorazione ambulante
56.10.50 – ristorazione su treni e navi
56.21.00 – catering per eventi, banqueting
56.29.10 – mense
56.29.20 – catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 – bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 – attività di proiezione cinematografica
77.11.00 – noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
77.21.01 – noleggio di biciclette
77.21.02 – noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 – noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 – noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.39.10 – noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.94 – noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza …
79.11.00 – attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 – attività dei tour operator
79.90.11 – servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 – altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20 – attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 – organizzazione di convegni e fiere
82.99.99 – altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00 – istruzione di grado preparatorio: scuole dell’infanzia, scuole speciali …
85.20.00 – istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10 – istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 – istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01 – scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02 – scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03 – scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
85.32.09 – altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica …
85.41.00 – istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00 – istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
85.51.00 – corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 – corsi di danza
85.52.09 – altra formazione culturale
85.53.00 – autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10 – università popolare
85.59.20 – corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 – scuole e corsi di lingua
85.59.90 – altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01 – consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 – altre attività di supporto all’istruzione
88.10.00 – assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 – servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 – attività nel campo della recitazione
90.01.09 – altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 – noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 – attività nel campo della regia
90.02.09 – altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 – gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 – attività di biblioteche e archivi
91.02.00 – attività di musei
91.03.00 – gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 – attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 – ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 – gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta …
92.00.09 – altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 – gestione di stadi
93.11.20 – gestione di piscine
93.11.30 – gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 – gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 – attività di club sportivi
93.13.00 – gestione di palestre
93.19.10 – enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 – ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 – attività delle guide alpine
93.19.99 – altre attività sportive n.c.a.
93.21.00 – parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 – discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 – gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 – sale giochi e biliardi
93.29.90 – altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20 – attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
96.04.10 – servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 – stabilimenti termali
96.09.05 – organizzazione di feste e cerimonie
Con la successiva ris. 21.3.2020 n. 14, l’Agenzia delle Entrate:
• ha precisato che i codici ATECO sopra riportati “sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte”;
• ha ribadito che il suddetto elenco di codici ATECO “ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni”.
Pertanto, come indicato dalla ris. 14/2020, rientrano ad esempio nell’ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO:
• 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
• 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
• 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
• 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d’acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
• 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua;
• 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
• 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
• 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
• 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
• 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
• 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
• 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
• 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.
Rientrano quindi nell’ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO, purché rientranti in una delle categorie economiche indicate (risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad una FAQ).
3 SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE
In relazione alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dagli artt. 5 e 8 del DL 2.3.2020 n. 9 (soggetti ubicati nelle prime “zone rosse” della Lombardia e del Veneto e imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator), l’INPS, con la circ. 12.3.2020 n. 37, aveva affermato che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.
Tale chiarimento avrebbe dovuto applicarsi anche all’estensione della sospensione dei versamenti disposta dal DL 17.3.2020 n. 18.
Tuttavia, alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione del DL 17.3.2020 n. 18, l’INPS, con il messaggio 25.3.2020 n. 1373 (il cui contenuto era stato anticipato con un comunicato stampa del 21.3.2020), ha reso noto, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di aver rivisto tale posizione, precisando che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto in base a quanto previsto per l’effettuazione dei versamenti sospesi.
Il suddetto cambiamento di orientamento deve quindi ritenersi applicabile in relazione a tutte le sospensioni dei versamenti contributivi disposte:
• dai suddetti artt. 5 e 8 del DL 2.3.2020 n. 9 (soggetti ubicati nelle prime “zone rosse” della Lombardia e del Veneto e imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator);
• dall’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, in relazione ai soggetti che svolgono l’attività negli ulteriori settori maggiormente colpiti dall’emergenza, come sopra individuati;
• dall’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, riguardante i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
– che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”);
– per i quali sono stati sospesi i versamenti contributivi che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020.