Circolare

Circolare

Come ottenere il voucher PMI per la digitalizzazione, rottamazione cartelle bis: le nuove scadenze, l’impatto fiscale della rinuncia al TFM amministratori, i chiarimenti sulle locazioni brevi, la detrazione per gli interessi passivi mutuo in caso di successione, i codici tributo per il versamento con F24 del contributo unificato per i ricorsi amministrativi, la riforma fallimentare in sintesi.

Il MISE detta le regole per accedere al voucher per la digitalizzazione dei processi aziendali,, la rottamazione bis delle cartelle, il trattamento fiscale della rinuncia al TFM, i chiarimenti delle Entrate sulle locazioni brevi, i codici tributo per il versamento con F24 ELIDE del contributo unificato per i ricorsi amministrativi, la detrazione per gli interessi passivi sul mutuo per le ristrutturazioni in caso di successione, cosa cambia con la riforma fallimentare : questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

Soggetti interessati

IMPRESE

  • Voucher PMI: 100 milioni per la digitalizzazione
  • Rottamazione cartelle bis: riapertura termini e nuove scadenze
  • TFM amministratori: trattamento fiscale della rinuncia
  • Dalla Legge Fallimentare alla disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza: ecco cosa cambia

PROFESSIONISTI

  • Rottamazione cartelle bis: riapertura termini e nuove scadenze
  • Locazioni brevi: i chiarimenti delle Entrate in una circolare
  • Ricorsi amministrativi: codici tributo per il versamento del contributo unificato
  • Dalla Legge Fallimentare alla disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza: ecco cosa cambia

PERSONE FISICHE

  • Interessi passivi mutuo in caso di successione: detrazione sul 100% anche per le ristrutturazioni
  • Rottamazione cartelle bis: riapertura termini e nuove scadenze
  • Locazioni brevi: i chiarimenti delle Entrate in una circolare

SOMMARIO

  1. VOUCHER PMI: 100 MILIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE
  2. INTERESSI PASSIVI MUTUO IN CASO DI SUCCESSIONE: DETRAZIONE SUL 100% ANCHE PER LE RISTRUTTURAZIONI
  3. ROTTAMAZIONE CARTELLE BIS: RIAPERTURA TERMINI E NUOVE SCADENZE
  4. TFM AMMINISTRATORI: TRATTAMENTO FISCALE DELLA RINUNCIA
  5. LOCAZIONI BREVI: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE IN UNA CIRCOLARE
  6. RICORSI AMMINISTRATIVI: CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
  7. DALLA LEGGE FALLIMENTARE ALLA DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA. ECCO COSA CAMBIA

1. VOUCHER PMI: 100 MILIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE

Con decreto ministeriale, il MISE detta le regole per accedere al contributo in forma di voucher per l’acquisto di hardware, software e servizi informatici per la digitalizzazione dei processi aziendali. 1.1 Voucher PMI: contributo massimo di 10mila euro
Il MISE, con DM del 24 ottobre 2017, fornisce le indicazioni operative necessarie all’ottenimento del contributo economico erogato sotto forma di voucher per l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico.

Due i limiti per la fruizione del voucher:

  • il contributo non deve superare i 10mila euro;
  • il contributo non può superare il 50% della spesa sostenuta.

Le spese potranno accedere al beneficio nel caso in cui consentano di:

  • migliorare l’efficienza aziendale;
  • modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
  • sviluppare soluzioni di e-commerce;
  • fruire della connettività a banda larga e ultra larga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

1.2 Voucher PMI: domanda
Dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018, PMI e micro imprese operanti sull’intero territorio nazionale potranno presentare domanda per ottenere il contributo economico. Chiusa detta finestra temporale, il MISE avrà 30 giorni per adottare un provvedimento cumulativo di prenotazione voucher, provvedimento sui quali saranno indicate le imprese, suddivise su base regionale, e gli importi erogati a ciascuna di esse.

Dal momento che per il contributo sono stati stanziati 100 milioni di euro in totale, il ministero ha chiarito che nel caso in cui l’importo totale dei voucher concedibili dovesse superare lo stanziamento, le risorse “saranno ripartite in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Ai fini del riparto saranno considerate tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni che avranno presentato la domanda nel periodo di apertura dello sportello, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione“.

Le imprese che otterranno il beneficio dovranno effettuare le spese dopo la comunicazione dell’ottenimento del contributo e dovranno essere presentate entro 30 giorni dall’ultimazione delle stesse. Il ministero farà le verifiche del caso per determinare ed erogare gli importi dei voucher.

2. INTERESSI PASSIVI MUTUO IN CASO DI SUCCESSIONE: DETRAZIONE SUL 100% ANCHE PER LE RISTRUTTURAZIONI

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 129/E del 2017, conferma l’orientamento già espresso in merito agli interessi passivi da mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.

2.1 Interessi passivi mutuo in caso di successione: il quesito del contribuente
L’istante è un contribuente persona fisica che nel 2011 ha contratto, insieme al coniuge, un mutuo finalizzato alla ristrutturazione dell’abitazione principale. Nel 2013 il coniuge cointestario è deceduto e l’istante ha proceduto all’accollo dell’intero mutuo.

In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’assistenza fiscale ha negato al contribuente la detrazione dell’intero importo degli interessi passivi, riconoscendone soltanto il 50%.

L’istante ritiene di avere diritto ad una detrazione determinata sul 100% degli interessi passivi corrisposti.

2.2 Interessi passivi mutuo in caso di successione: la risposta delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 129/E del 18 ottobre 2017, conferma la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

L’Agenzia infatti afferma:
con circolare n. 122 dell’1 giugno 1999, punto 1.2.1, la Scrivente ha chiarito che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo.
Sebbene tale orientamento sia stato fornito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, si ritiene che, per motivi di coerenza e sistematicità, lo stesso principio possa applicarsi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l’abitazione principale.

3. ROTTAMAZIONE CARTELLE BIS: RIAPERTURA TERMINI E NUOVE SCADENZE

Il decreto fiscale, D.L. 148/2017, riapre i termini della rottamazione cartelle estendendo la definizione agevolata ai ruoli affidati agli agenti della riscossione entro il 30 settembre 2017. 3.1 Rottamazione cartelle bis: più tempo per le rate

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 16 ottobre 2017 è entrato in vigore il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, D.L. 148/2017. Decreto inviato alle camere per la conversione in legge.

Tra le principali novità, il decreto fiscale prevede una riapertura della definizione agevolata dei ruoli, rottamazione-bis. Viene innanzitutto stabilita una proroga dei termini per il pagamento delle prime due rate della prima rottamazione, scaduti il 31 luglio e il 30 settembre scorsi. È possibile versare le due rate omesse, senza perdere i benefici della definizione agevolata, entro il 30 novembre 2017. 3.2 Rottamazione cartelle bis: riammissione alla definizione agevolata

La rottamazione-bis ammette alla definizione agevolata, i debitori esclusi dalla prima tornata. Presentando infatti istanza entro il 31 dicembre 2017, potranno accedere alla rottamazione cartelle anche coloro che non erano stati ammessi alla prima definizione agevolata poiché per i debiti con piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, non avevano versato le rate scadute al 31 dicembre 2016.

Entro il 31 ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, metterà a disposizione sul proprio sito istruzioni e modulistica per procedere con l’istanza.

Una volta ammessi alla rottamazione, i contribuenti dovranno saldare le rate omesse fino al 31 dicembre 2016 come segue:

  • in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate (il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’inammissibilità dell’istanza);
  • in un massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.

Una volta presentata l’istanza, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori:

  • entro il 31 marzo 2018, l’importo delle rate omesse da versare, di cui a i punti precedenti;
  • entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le relative rate e le date di scadenza di ciascuna di esse.

3.3 Rottamazione cartelle bis: riapertura termini
Il decreto fiscale riapre inoltre i termini della definizione agevolata anche per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

In questo caso l’istanza andrà presentata entro il 15 maggio 2018 e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito istruzioni e modulistica per procedere con l’istanza.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

4. TFM AMMINISTRATORI: TRATTAMENTO FISCALE DELLA RINUNCIA

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017, fornisce chiarimenti circa il trattamento fiscale della rinuncia da parte di amministratori, soci e non, del TFM accantonato. 4.1 TFM amministratori: il quesito del contribuente

L’istante è una S.r.l. partecipata in quattro quote uguali da quattro soci persone fisiche. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro consiglieri: due soci e due non soci. Nel corso degli anni, la società ha accantonato il TFM per gli amministratori nella quota del 10% del compenso lordo ad essi riconosciuto.

Nella fase di passaggio della maggioranza delle quote ad altra società, tutti gli amministratori hanno rinunciato al TFM accantonato fino a quel momento, per apportare risorse al patrimonio aziendale.

L’istante chiede chiarimenti circa l’iscrizione nei conti societari della sopravvenienza attiva nei conti societari per la parte eccedente il valore fiscale del credito degli amministratori soci, e della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia degli amministratori non soci. E se “l’iscrizione come sopravvenienza attiva tassata delle quote di TFM oggetto di rinuncia, liberi la società e gli amministratori, in qualità di persone fisiche, da ulteriori obblighi fiscali”. 4.2 TFM amministratori: la risposta delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017, risponde al contribuente come segue:

  • per quanto concerne gli amministratori soci, il TFM a cui si è rinunciato va a costituire un apporto (con conseguente aumento di valore delle partecipazioni dei soci stessi) e come tale non è tassabile; non si crea inoltre alcuna sopravvenienza, poiché valore fiscale e valore nominale, nel caso del TFM dovuto a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, coincidono;
  • nel caso di rinuncia da parte degli amministratori non soci, la sopravvenienza attiva dovrà essere rilevata nel caso in cui la società abbi dedotto le quote di TFM accantonate;
  • nel caso degli amministratori soci, la rinuncia corrisponde fiscalmente all’incasso giuridico del credito e andrà tassata nei confronti dei soci persone fisiche non esercenti attività d’impresa, con ritenuta alla fonte applicata dalla società;
  • per quanto concerne gli amministratori non soci, è la società che dovrà sottoporre a tassazione la sopravvenienza attiva (nel caso in cui abbia precedentemente dedotto gli accantonamenti), mentre nulla sarà dovuto dagli amministratori poiché non vi è incasso giuridico, non costituendo la rinuncia un apporto come avviene per i soci.

5. LOCAZIONI BREVI: I CHAIRIMENTI DELLE ENTRATE IN UNA CIRCOLARE

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 2017, fornisce chiarimenti ad intermediari e portali online in merito all’applicazione della disciplina delle locazioni brevi.

5.1 Locazioni brevi: soggetti coinvolti e applicazione delle ritenute
Il D.L. 50/2017, manovra correttiva, ha introdotto la disciplina delle cosiddette locazioni brevi, che impone agli intermediari immobiliari, inclusi quelli operanti tramite portali online (a prescindere dal fatto che siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia), di trattenere e versare una ritenuta pari al 21% sui proventi derivanti dalla locazione.

Le locazioni brevi, per essere considerate tali ai fini fiscali devono avere le seguenti caratteristiche: – essere stipulate per un periodo inferiore ai 30 giorni;

  • essere stipulate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa;
  • devono riguardare immobili ad esclusivo uso abitativo.

La ritenuta deve essere determinata sull’importo indicato nel contratto di locazione e il conduttore deve versarla al locatore.
L’intermediario è tenuto ad effettuare la trattenuta nel caso in cui abbia la materiale disponibilità del pagamento del conduttore da trasferire al locatore. Nel caso in cui il conduttore paghi mediante assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario non è tenuto all’adempimento.

5.2 Locazioni brevi: regime sanzionatorio
La disciplina delle locazioni brevi, riguarda i contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, con la prima scadenza per il versamento della ritenuta, fissata al 16 di luglio 2017.

L’Agenzia delle Entrate precisa che non verranno applicate sanzioni per l’omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre 2017. Questo nel rispetto dello Statuto del contribuente e prendendo in considerazione le oggettive difficoltà organizzative degli intermediari.

Questo comporta l’applicazione di suddette sanzioni per ritenute omesse o incomplete a partire dal 12 settembre, con scadenza per il versamento fissato al 16 ottobre 2017.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 poiché l’adempimento deve essere effettuato nel 2018.

6. RICORSI AMMINISTRATIVI: CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 123/E del 2017, istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 ELIDE, del contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo.

6.1 Ricorsi amministrativi: istituzione del codice tributo
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 123/E del 12 ottobre 2017, istituisce, a far data dal 1° novembre 2017, i codici tributo per il versamento del contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo, come previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella G.U. n. 167 del 19 luglio 2017.

I versamenti vanno effettuati esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, cosiddetto F24 ELIDE, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • “GA01” denominato “Contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo”;
  • “GA02” denominato “Contributo unificato per i ricorsi incidentali dinanzi al giudice amministrativo”;
  • “GA03” denominato “Contributo unificato per i motivi aggiunti a ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo”;
  • “GA04” denominato “Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
  • “GA05” denominato “Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana”.

6.2 Ricorsi amministrativi: compilazione modello
I codici tributo su elencati vanno indicati nella colonna “importi a debito versati” del modello F24 ELIDE, indicando codice fiscale e dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento nella sezione “Contribuente”.

Nella sezione “Erario ed altro” vanno poi inseriti:
nel campo “codice ufficio”, uno dei codici indicati nella tabella allegata alla risoluzione 123/E;
la lettera “R”, nel campo “tipo”;
il codice fiscale o la partita IVA del ricorrente, nel campo “Elementi identificativi”;
il codice tributo, nel campo “codice”;
l’anno a cui si riferisce il versamento, nel campo “anno di riferimento”.

7. DALLA LEGGE FALLIMENTARE ALLA DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA. ECCO COSA CAMBIA

La riforma del diritto fallimentare è legge e c’è chi già parla di svolta epocale. Cambia, infatti, radicalmente la figura del fallito (partendo da una cancellazione linguistica, vengono infatti espunti dal testo di legge i termini come fallito e fallimento) e cambiano anche i poteri attribuiti al curatore fallimentare che potrà promuovere le azioni giudiziarie relative ai soci o ai creditori sociali e gestire la fase di riparto dell’attivo in favore dei creditori.

7.1 Procedure di composizione assistita
Per quanto riguarda la prevenzione delle crisi aziendali, il Governo è delegato a disciplinare procedure di allerta e composizione assistita della crisi “di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori”, viene infatti dato ampio spazio a procedure che possano evitare il dissesto definitivo, il sistema della dichiarazione di fallimento d’ufficio viene infatti completamente eliminato dal testo di legge, resta salvo invece l’accertamento dello stato di crisi e di insolvenza del debitore per cui è previsto un unico modello processuale (liquidazione concorsuale giudiziale) basato su celerità e su un sistema di controlli e vigilanza sull’impresa da parte delle Camere di Commercio.

Vengono ridotti i limiti dimensionali per cui scatta l’obbligo del controllo giudiziale di cui all’art. 2409 c.c. che viene esteso anche alle S.r.l. Le nuove procedure di composizione assistita saranno attivabili dal debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione dei creditori pubblici.

Qualora l’attivazione della procedura sia su base volontaria, il debitore verrà coadiuvato da un organismo istituito presso le Camere di Commercio; in tal caso, per giungere ad una soluzione concordata il debitore avrà 6 mesi di tempo dall’attivazione della procedura.

Qualora invece la procedura venga attivata d’ufficio, il giudice inviterà il debitore prontamente, in modo riservato, delegando un esperto per la risoluzione della crisi, il quale dovrà trovare un’intesa entro sei mesi con i creditori.

Nel caso in cui la fase di allerta abbia un esito negativo, lo stesso sarà pubblicato nel registro delle imprese. Sono previste misure premiali, come ad esempio attenuanti per alcuni reati o riduzione di sanzioni per debiti fiscali, se il debitore si attivi volontariamente e subitaneamente ad avviare una procedura di allerta o si avvalga di altri organismi per favorire la risoluzione concordata della situazione di crisi. Tale procedura di allerta non si applica alle società quotate e alle grandi imprese.

7.2 Snellimento procedure concorsuali
Ampio spazio a quei progetti che consentono la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori, lasciando la liquidazione giudiziale in ultima ratio. Anche le procedure concorsuali vengono snellite, con l’intento di ridurne costi e durata. Il tribunale delle imprese a livello di distretto di Corte d’Appello gestirà le questioni afferenti le grandi imprese.

Mentre il concordato preventivo viene integralmente ridefinito, prevedendo oltre al concordato in continuità, una tipologia di concordato tesa alla liquidazione dell’azienda se riesce a soddisfare almeno il 20% dei creditori chirografari. 7.3 Procedure specifiche per le crisi dei grandi gruppi

In relazione alla gestione della crisi e dell’insolvenza dei grandi gruppi è prevista una procedura ad hoc. Il Governo in merito dovrà prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l’autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse.

7.4 Misure salva-famiglia
Annunciate anche misure cosiddette salva-famiglia, tese ad incentivare la continuazione dell’attività del debitore che agevolano l’accesso al credito, attraverso una semplificazione della disciplina del sovra indebitamento e la previsione di forme di garanzia che non compromettono il possesso del bene.

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