Informativa 7/2022 – Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – Comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 2022 – Nuove scadenze

Informativa 7/2022 – Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – Comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 2022 – Nuove scadenze

1 premessa

Con il DM 19.10.2020, pubblicato sulla G.U. 29.10.2020 n. 270, sono state definite le nuove regole per l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

 

Le disposizioni del suddetto DM 19.10.2020 sono state ulteriormente modificate con il DM 2.2.2022, pubblicato sulla G.U. 8.2.2022 n. 32.

La principale novità riguarda l’applicazione, anche per il 2022, di una periodicità semestrale, invece che mensile, per la trasmissione dei dati.

La decorrenza della periodicità mensile viene conseguentemente differita al 2023.

2 Termini di invio per le spese sostenute nel 2022

Per effetto delle modifiche all’art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020 apportate dal DM 29.1.2021 (pubblicato sulla G.U. 6.2.2021 n. 31), in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2022 l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria sarebbe dovuto diventare mensile, dopo il periodo transitorio dello scor­so anno in cui era stata prevista una periodicità semestrale.

Con il citato DM 2.2.2022 la periodicità semestrale viene invece estesa anche al 2022, recependo le richieste avanzate in tal senso dalle associazioni professionali coinvolte nell’adempimento.

In relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2022, la trasmissione deve quindi avvenire entro:

  • il 30.9.2022, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2022;
  • il 31.1.2023, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2022.

Soggetti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento

Le suddette scadenze del 30.9.2022 e del 31.1.2023 si applicano anche ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della Salute 9.8.2019:

  • elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • elenco speciale dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 19.5.71 n. 403.

 

Tali soggetti, infatti, per effetto del DM 16.7.2021 (pubblicato sulla G.U. 3.8.2021 n. 184), sono diventati obbligati ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute a partire dall’1.1.2021, ma in relazione allo scorso anno, in via transitoria, era stato previsto un unico invio annuale.

3 Termini di invio per le Spese sostenute dall’1.1.2023

Secondo quanto stabilito dal DM 2.2.2022, la periodicità mensile per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria si applicherà “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023” e l’invio dovrà avvenire “entro la fine del mese successivo alla data del docu­mento fiscale”.

Il primo invio mensile scadrà quindi il 28.2.2023, in relazione alle spese sostenute nel mese di gennaio 2023.

4 Rilevanza del momento del pagamento

Resta confermato il co. 2-bis dell’art. 7 del DM 19.10.2020, inserito dal citato DM 29.1.2021, con il quale è stato stabilito che “per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale”.

L’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria segue quindi una logica “di cassa”, rilevando il momen­to del pagamento, anche se in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.

 

Le specifiche tecniche contenute nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato A al DM 19.10.2020, infatti:

  • da una parte, qualificano come elemento obbligatorio l’indicazione della data di pagamento af­ferente al documento fiscale emesso;
  • dall’altra, prevedono solo il “Flag Data Pagamento Anticipato”, da valorizzare a “1” per indicare il pagamento della spesa in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.

Esempi

Pertanto, considerando ad esempio una prestazione professionale:

  • emessa entro il 31.12.2021 e pagata a gennaio 2022, l’invio dovrà avvenire entro il 30.9.2022;
  • emessa entro il 30.6.2022 e pagata a luglio 2022, l’invio dovrà avvenire entro il 31.1.2023;
  • emessa entro il 31.12.2022 e pagata a gennaio 2023, l’invio dovrà avvenire entro il 28.2.2023;
  • emessa a maggio 2023 e pagata a luglio 2023, l’invio dovrà avvenire entro il 31.8.2023;
  • emessa a settembre 2023 e pagata a ottobre 2023, l’invio dovrà avvenire entro il 30.11.2023.

5 Regime sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precom­pilazione delle dichiarazioni, tra cui quelli riguardanti le spese sanitarie e veterinarie, è soggetta all’ap­plicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo però di 50.000,00 euro.

 

Nei casi di errata comunicazio­ne dei dati, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la san­zio­ne è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Correzione dei dati trasmessi senza sanzioni

Nei casi di errata comunicazio­ne dei dati, la sanzione non è applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

  • entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
  • ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 gior­­ni successivi alla segnalazione stessa.

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