Informativa 11/2018 Credito d’imposta, Privacy, Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

Informativa 11/2018 Credito d’imposta, Privacy, Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

Il credito di imposta per la formazione 4.0 e per l’acquisto di riciclati della plastica – Il voucher digitalizzazione – I nuovi adempimenti privacy per i piccoli studi professionali – La cassazione si pronuncia ancora sull’Irap – Limiti massimi detraibili per le spese di iscrizione alle università non statali – Aggiornata la guida sulle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

Il DEF ha pubblicato le risposte a chiarimento del credito di imposta per la formazione 4.0, la Legge di bilancio 2018 ha introdotto un nuovo credito d’imposta destinato alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, il Mise ha apportato alcune modifiche all’iter amministrativo di assegnazione definitiva del voucher digitalizzazione e alla conseguente erogazione dell’agevolazione, la Cassazione afferma che il professionista con tre strutture deve essere assoggettato all’IRAP, tutti i professionisti dovranno adeguarsi alle nuove regole in materia di trattamento dati personali entro il prossimo 25 maggio, disposti i limiti massimi detraibili con riferimento alle spese sostenute per tasse e contributi di iscrizione alle università non statali, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” : questi i principali argomenti trattati nella Circolare

SOMMARIO

  1. FORMAZIONE 4.0: LE RISPOSTE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SUL CREDITO DI IMPOSTA
  2. CREDITO DI IMPOSTA DEL 36% SULL’ACQUISTO DI PRODOTTI RICICLATI DERIVANTI DA PLASTICHE MISTE
  3. VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: PUBBLICATO L’ELENCO DELLE IMPRESE AMMISSIBILI
  4. NUOVO REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI PRIVACY: GLI ADEMPIMENTI DI BASE PER I PICCOLI STUDI PROFESSIONALI
  5. SPESE DETRAIBILI FINO A UN MASSIMO DI 3.700 EURO CON L’ISCRIZIONE ALLE UNIVERSITA’ NON STATALI
  6. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: ON LINE LA GUIDA AGGIORNATA ALLE AGEVOLAZIONI

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  1. FORMAZIONE 4.0: LE RISPOSTE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SUL CREDITO DI IMPOSTA

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le risposte rilasciate durante il webinar del 22 febbraio scorso sulle novità della Legge di Bilancio, incluse quelle riguardanti il credito d’imposta per la formazione 4.0.

1.1 Formazione 4.0: nessun collegamento con super ed iper ammortamento

Innanzitutto, si chiarisce che il credito d’imposta formazione pur ricollegandosi agli obiettivi del “Piano Nazionale Impresa4.0” è comunque indipendente dalla scelta di un’impresa di fruire anche del super e dell’iper ammortamento.

1.2 Formazione 4.0: le risposte del Dipartimento delle Finanze

In attesa dell’emanazione del DM relativo al credito d’imposta, annunciato come imminente, il Dipartimento delle Finanze specifica inoltre che:

  • il credito riguarderà anche le imprese agricole e quelle artigiane;
  • il decreto attuativo ricomprenderà anche gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, come le università;
  • non sarà prevista alcuna istanza per l’accesso all’incentivo, trattandosi di un beneficio automatico relativo a determinate spese.
  1. CREDITO DI IMPOSTA DEL 36% SULL’ACQUISTO DI PRODOTTI RICICLATI DERIVANTI DA PLASTICHE MISTE

La Legge di bilancio 2018 (commi da 96 a 99) ha introdotto un nuovo credito d’imposta destinato alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. L’intento del legislatore è quello di incentivare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani.

2.1 Misura del credito e utilizzo

Il credito d’imposta è concesso, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate riferite agli acquisti sopra descritti fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, il credito dovrà essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile Ires/Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, del Tuir e non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro posto per l’utilizzo dei crediti di imposta, di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007.

Il credito d’imposta spetta ai beneficiari a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolati.

I criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2018.

  1. VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: PUBBLICATO L’ELENCO DELLE IMPRESE AMMISSIBILI

Con il decreto direttoriale del 14 marzo 2018 il Mise ha apportato alcune modifiche all’iter amministrativo di assegnazione definitiva del voucher digitalizzazione e alla conseguente erogazione dell’agevolazione.

In allegato al decreto direttoriale 14 marzo 2018 è stato riportato l’elenco, articolato su base regionale, delle imprese alle quali risulta assegnabile il voucher digitalizzazione, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 (elenco integrale disponibile sul sito del Mise, nell’apposita sezione dedicata al voucher).

Nel citato decreto si legge inoltre che il Ministero dello sviluppo economico sta svolgendo approfondimenti per verificare la possibilità di incrementare le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo, visto l’elevato interesse dimostrato dalle imprese con circa 91.500 domande di agevolazione presentate, corrispondente ad un ammontare di agevolazioni richieste pari a circa 625 milioni di euro. Con l’attuale dotazione finanziaria (100 milioni di euro) l’applicazione del riparto comporterebbe l’attribuzione di un voucher pari in media a circa il 16 per cento dell’ammontare richiesto dalle imprese.

Con successivo provvedimento direttoriale sarà pubblicato l’elenco delle imprese per le quali le verifiche si saranno concluse positivamente, con l’indicazione dell’importo del Voucher assegnato. Tale importo sarà determinato sulla base delle risorse finanziarie stanziate dalla norma istitutiva dell’intervento e di quelle che eventualmente si renderanno disponibili a seguito di approfondimenti in corso di svolgimento.

L’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione, dopo aver ultimato la realizzazione del progetto potrà presentare la richiesta di erogazione utilizzando la medesima procedura informatica usata in precedenza per la presentazione della domanda. Entro il 30 marzo 2018 il Mise pubblicherà sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata al voucher, la data a partire dalla quale le imprese potranno presentare le domande di erogazione.

Il progetto dovrà essere ultimato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher di cui all’art. 4, comma 1, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, ossia, entro il 14 settembre 2018 (6 mesi dal 14 marzo 2018) e, comunque, la richiesta di erogazione dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Si ricorda che… Per il voucher digitalizzazione non è previsto un ordine cronologico di assegnazione del bonus: le domande presentate nel periodo di trasmissione (dal 30 gennaio 2018 al 12 febbraio 2018) sono considerate come pervenute nello stesso momento. Nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non saranno sufficienti a coprire le richieste pervenute da parte delle imprese sarà applicata una procedura di riparto delle risorse in proporzione alle richieste delle imprese.
  1. NUOVO REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI PRIVACY: GLI ADEMPIMENTI DI BASE PER I PICCOLI STUDI PROFESSIONALI

Tutti i professionisti, anche se singoli o organizzati in piccoli studi, dovranno adeguarsi alle nuove regole in materia di trattamento dati personali entro il prossimo 25 maggio 2018 e allora vediamo quali sono gli adempimenti di base per rendere il proprio studio compliance rispetto al GDPR.

Poniamo il caso che il professionista raccolga e tratti i dati personali esclusivamente per la finalità connessa al servizio richiesto dal cliente, quindi ad esempio il commercialista per fornire consulenza in materia contabile o fiscale ai propri clienti, l’avvocato per curare la difesa in giudizio, redigere contratti o pareri, il consulente del lavoro per amministrare le pratiche in materia di diritto del lavoro di un’impresa cliente, l’ingegnere edile per curare progetti ad esempio nel settore della domotica, innanzitutto, una delle prime operazioni da compiere è quella di controllare che il trattamento sia fondato sui principi del GDPR, principi di liceità, correttezza, trasparenza e quindi, è opportuno verificare che i dati raccolti e trattati siano esclusivamente quelli strettamente necessari, pertinenti e adeguati a svolgere la finalità per cui sono richiesti, che siano adottate misure per aggiornarli o rettificarli tempestivamente al bisogno, che siano conservati per il tempo necessario ad espletare l’incarico conferito (salvo il tempo ulteriore necessario a rispettare le norme amministrative), che siano adeguatamente protetti. Pertanto, dovranno essere aggiornate le informative rese ai clienti ed eventuali collaboratori, rendendole conformi all’art. 13 del GDPR, in questo caso, significativo sarà precisare nell’informativa i diritti degli interessati e dotarsi di strumenti che assicurino al cliente, in maniera effettiva, il facile esercizio degli stessi.

Inoltre, se più professionisti operano all’interno del medesimo studio, si dovrà verificare se alla propria compagine organizzativa si applichi l’art. 26 del GDPR e quindi se i professionisti operano in qualità di contitolari del trattamento, determinando di comune accordo modalità e finalità del trattamento dei dati (in tal caso si dovrà sottoscrivere un accordo interno in cui i professionisti disciplinano le proprie responsabilità e obblighi in materia di dati personali) oppure se diversamente per essi operano gli artt. 28 e 29 e quindi se i collaboratori dello studio gestiscono dati personali per conto di un titolare che fissa finalità e modalità del trattamento, in tal caso, infatti sarà necessario designare, anche qui mediante opportuni contratti, tali collaboratori, responsabili del trattamento e lo stesso si dovrà fare con il fornitore del servizio di hosting, sul quale è alloggiato l’eventuale sito web e su cui transitano le email e con l’eventuale consulente IT che si occupa di aggiornare o manutenere il software gestionale dello studio (magari concesso in licenza) e con tutti gli altri eventuali soggetti cui si trasferiscono dati di clienti o collaboratori fuori dallo studio (si pensi ad esempio a coloro che forniscono il servizio di fatturazione elettronica in outsourcing), mentre i segretari dovranno essere designati incaricati del trattamento o comunque autorizzati a gestire i dati (e quei soli dati, utilizzando ad esempio il sistema dei “permessi”) limitatamente a ciò che ad essi compete; a segretari e collaboratori dovranno essere impartite, inoltre, istruzioni operative o linee guida su come gestire i dati di terzi e proteggerli.

Lo studio dovrà poi dotarsi di strumenti tecnici e organizzativi adeguati e proporzionati al tipo di dati trattati, alla finalità del trattamento, alle modalità, al contesto organizzativo e ai rischi potenziali che il trattamento può provocare sui diritti e le libertà degli interessati, misure che consentano di garantire, l’integrità dei dati personali trattati, la disponibilità, la resilienza dei sistemi usati e un elevato grado di protezione dei dati stessi (cfr. art. 32 GDPR), in particolare, di quelli che transitano sui vari device (pc, smartphone, tablet, wi-fi); quindi, occorrerà impiegare meccanismi che permettano di evitare accessi abusivi ai dati, alterazioni o modifiche degli stessi, cancellazioni, divulgazioni non autorizzate o violazioni di altro tipo; in tal caso, ad esempio, molto si può fare impiegando meccanismi antielusione come i firewall e anche utilizzando (e facendo utilizzare) password sicure per accedere ai sistemi informatici dello studio in cui sono archiviati dati personali, scrivendo best practice su come tali password dovranno essere custodite e amministrate e prevedendo, se si dispone di un sito web, con cui ad esempio è possibile inviare richieste mediante la compilazione di form, l’impiego di protocolli SSL; particolarmente, importante per il transito dei dati è l’uso di chiavette USB dotate di password o anche chiavette che consentono di criptare i dati ivi contenuti (il GDPR, infatti all’art. 32 consiglia proprio l’impiego di strumenti che consentano di cifrare i dati o comunque usare la pseudonimizzazione). Occorrerà poi ricorrere a strumenti che permettano di effettuare il back up, meglio se continuo dei dati, come ad esempio potrebbe essere un servizio di cloud fornito da un soggetto terzo di cui sarà necessario vagliare l’affidabilità e il grado di sicurezza offerto prima di sottoscrivere il contratto, designando, tra l’altro, anch’esso, responsabile del trattamento. Fondamentale è anche il fatto di mantenere i sistemi operativi sempre aggiornati e i vari programmi e le applicazioni utilizzate, determinando, a priori, una manutenzione periodica; si consiglia inoltre di controllare i vari devices, come smartphone o tablet, impostando una limitazione all’uso dei dati contenuti, se su di essi sono conservati o transitano in qualche modo anche dati relativi a clienti. Il GDPR, peraltro, lo si ricorda, all’art. 32 lett. d. prevede l’impiego di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Si tenga poi presente che anche il professionista, in qualità di titolare del trattamento (o contitolare, mentre il responsabile dovrà comunicare un’eventuale violazione al titolare) è chiamato a comunicare al Garante eventuali violazioni sui dati personali entro 72 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza, pertanto, occorrerà pensare anche a procedure preventive che consentano di intervenire velocemente sulla violazione e procedere tempestivamente alla comunicazione all’autorità.

Questi sono gli adempimenti fondamentali previsti dal GDPR, che dovranno essere effettivi, in quanto il professionista, in qualità di titolare del trattamento, dovrà essere in grado di dimostrare di aver messo in atto misure adeguate che provino che il trattamento e` effettuato conformemente al regolamento. Naturalmente molto dipende anche dal tipo di organizzazione, da eventuali ulteriori finalità del trattamento, dai modi in cui i dati sono trattati e, quindi, dagli strumenti impiegati; chiaramente più è complessa l’organizzazione, maggiori saranno gli adempimenti per essere compliance, è chiaro che se ad esempio uno studio ha il server in uno Stato estero fuori dall’Unione su cui vengono archiviati dati personali, ad esso si applicano anche le norme sul trasferimento di dati all’estero, mentre se si tratta di uno studio dotato di un numero elevato di professionisti e collaboratori suddiviso per settori di attività, si dovrà pensare anche di effettuare una DPIA (il cons. n. 91 esclude l’obbligatorietà della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati solo per singoli professionisti, quali il singolo avvocato o medico) e nominare un DPO.

  1. SPESE DETRAIBILI FINO A UN MASSIMO DI 3.700 EURO CON L’ISCRIZIONE ALLE UNIVERSITA’ NON STATALI

In data 17 marzo 2018 è stato pubblicato nella G.U. n. 64 il decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) con il quale vengono disposti i limiti massimi detraibili con riferimento alle spese sostenute per tasse e contributi di iscrizione alle università non statali. Tale intervento normativo ha l’intento di equiparare le detrazioni previste per gli studenti che frequentano le università non statali a quelle spettanti per gli studenti delle facoltà pubbliche aventi sede nelle medesime zone geografiche.

Nella tabella seguente sono riportate gli importi detraibili dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2017 riferiti alla spesa sostenuta dagli studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali; i massimali di spesa detraibile sono distinti per area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede l’ateneo.

Area disciplinare corsi istruzione Nord Centro Sud e Isole
Medica 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro
Sanitaria 2.600 euro 2.200 euro 1.600 euro
Scientifico-tecnologica 3.500 euro 2.400 euro 1.600 euro
Umanistico-sociale 2.800 euro 2.300 euro 1.500 euro

 

 Si ricorda che… Gli importi riportati nella tabella di cui sopra saranno aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con apposito decreto ministeriale.
  1. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: ON LINE LA GUIDA AGGIORNATA ALLE AGEVOLAZIONI

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata a febbraio 2018, contenente quindi tutte le novità in materia introdotte con la Legge di Bilancio 2018.

6.1 Ristrutturazioni edilizie: agevolazioni fiscali

La guida fornisce indicazioni su:

  • gli interventi agevolabili;
  • i soggetti che possono fruire della detrazione;
  • le modalità di richiesta del bonus;
  • le modalità di effettuazione del pagamento dei lavori;
  • quali documenti conservare.

6.2 Ristrutturazioni edilizie: le principali novita’

Tra le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018, segnaliamo le seguenti:

  • Bonus del 50%. Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la possibilità di detrarre il 50% delle spese con tetto massimo pari a 96mila euro, percentuale che scenderà al 36% (con il tetto massimo fissato a 48mila euro) a partire dal 1° gennaio 2019.
  • Invio all’Enea. Come per i lavori di efficientamento energetico, anche per le ristrutturazioni andranno trasmessi obbligatoriamente alcuni dati all’Enea, di cui però ancora si attendono chiarimenti.
  • Box e posti auto. Il bonus riguarda anche l’acquisto di box e posti auto pertinenziali, le spese relative alla loro realizzazione, e la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

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