Informativa 9/2018 Spesometro, Registri I.V.A.

Informativa 9/2018 Spesometro, Registri I.V.A.

LO SPESOMETRO DEL SECONDO SEMESTRE
SI “ALLARGA” FINO AL 6 APRILE 2018

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018, sono state modificate le specifiche tecniche e le regole per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, cosiddetto spesometro.
E’ stato disposto, in conseguenza, il differimento del termine originario di scadenza del 28 febbraio 2018, allungato al 6 aprile 2018, per i seguenti adempimenti:

  • la comunicazione “corretta” dei dati delle fatture emesse e ricevute del primo semestre 2017
  • la comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017
  • la comunicazione opzionale delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017

Lo spesometro 2018 semestrale

Dal 2018, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, cosiddetto “spesometro”, può essere inviata solo due volte l’anno.

Lo spesometro, da trimestrale diventa semestrale.

E’ infatti stabilito che i contribuenti potranno optare per la trasmissione dei dati con cadenza semestrale limitando gli stessi a:

  • la partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni
  • Il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni
  • data e numero della fattura
  • base imponibile
  • aliquota applicata all’imposta
  • tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Le semplificazioni della Legge di Bilancio 2017

Lo spesometro è stato alleggerito dalle modifiche apportate dal Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, art. 1-ter). In particolare, è stata prevista:

  • la possibilità di trasmettere i dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, sia con cadenza trimestrale, sia con cadenza semestrale, limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura

Attenzione: E’ facile prevedere che quasi tutti i contribuenti opteranno per l’invio con cadenza semestrale.

Per chi intenderà inviare i dati con cadenza trimestrale, le scadenze del 2018 sono le seguenti:

  • 31 maggio 2018 per il primo trimestre
  • 30 settembre 2018 (che slitta a lunedì 1° ottobre) per il secondo trimestre
  • 30 novembre 2018 per il terzo trimestre
  • 28 febbraio 2019 per il quarto trimestre;

 

  • per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, la possibilità di trasmettere, in luogo dei dati analitici delle singole fatture, alcuni dati del documento riepilogativo (partita IVA del cedente o del prestatore per le fatture attive, partita IVA del cessionario o committente per le fatture passive, data e numero del documento riepilogativo nonché ammontare imponibile complessivo e ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata).

NOVITA’

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018, sono state modificate le specifiche tecniche e le regole per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Entro il 6 aprile 2018 si dovranno presentare:

  • la comunicazione “corretta”, senza sanzioni, dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017; questo adempimento riguarda sia i contribuenti che presentano lo spesometro per obbligo, sia i contribuenti che presentano le comunicazioni per opzione;
  • la comunicazione fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017;
  • la comunicazione opzionale delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017.

L’allungamento del termine per la presentazione delle predette comunicazioni, dal 28 febbraio al 6 aprile 2018, deriva dall’ applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212).

L’art. 3, rubricato “efficacia temporale delle norme tributarie”, dispone, infatti, che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Perciò, il termine originario di scadenza del 28 febbraio 2018 è stato prorogato al 6 aprile 2018, cioè al sessantesimo giorno successivo all’ emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018, che ha modificato le specifiche tecniche e le regole per la compilazione dei dati delle fatture, e ha definito le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

SOGGETTI INTERESSATI

L’adempimento riguarda, di norma, i contribuenti titolari di partita IVA, sia quelli mensili, sia quelli trimestrali.

SOGGETTI ESCLUSI 

Esonerati totali o parziali

Sono esonerati dallo spesometro:

  • i contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi,
  • i produttori agricoli in regime di esonero, situati nelle zone montane
  • i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la presentazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, o dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Beneficiano dell’esonero anche i contribuenti in regime speciale, di cui alla Legge n. 398/1991, quali, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche per le operazioni attive e passive, che rientrano nel regime agevolato. Questi contribuenti sono obbligati all’invio dei dati delle sole fatture che rientrano nell’attività commerciale.

PROCEDURE

Per le comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, è stabilito che non si applicano le sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 6 aprile 2018.

 

Entro il 6 aprile 2018 si dovrà anche inviare la comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017.

L’obbligo riguarda sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali.

Attenzione: In base alla legge di Bilancio 2018, l’adempimento dovrebbe essere soppresso dal 2019, a seguito dell’obbligo della fatturazione elettronica che dal 2019 dovrebbe riguardare tutti i contribuenti. La scadenza del 6 aprile 2018 riguarda altresì la comunicazione opzionale delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017.

SCADENZE

Si riassumono di seguito le modifiche dei termini in seguito alla proroga.

Le scadenze dello spesometro 2017 vs. 2018

SPESOMETRO 2017

SPESOMETRO 2018

SEMESTRALE

TRIMESTRALE

SEMESTRALE SU OPZIONE

1° semestre

16 ottobre 2017 1° trimestre 2018 31 maggio 2018 1° semestre 1 ottobre 2018
2° trimestre 2018 1 ottobre 2018
2° semestre 6 aprile 2018 3° trimestre 2018 30 novembre 2018 2° semestre 28 febbraio 2019
4° trimestre 2018

28 febbraio 2019

CASI PARTICOLARI

Fatture inferiori a 300 euro registrate cumulativamente

Per le fatture emesse inferiori a 300 euro registrate cumulativamente, è stabilito che, per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, devono essere comunicati:

  • numero e data del documento
  • partita Iva del cedente/prestatore;
  • base imponibile;
  • aliquota IVA applicata e imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, tipologia dell’operazione.

Per le fatture ricevute, devono essere comunicati i seguenti dati del documento riepilogativo:

  • numero e data di registrazione del documento;
  • partita IVA del cessionario/committente;
  • base imponibile;
  • aliquota IVA applicata e imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, tipologia dell’operazione.

SPESOMETRO: FATTURE FINO A 300 EURO, L’IVA È INCLUSA

In tema di spesometro, nel caso di trasmissione di fatture accorpate di importo inferiore a 300 euro, tale somma deve essere considerata comprensiva dell’IVA. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti. Il 2018 è l’ultimo anno per il quale i contribuenti saranno tenuti ad inviare lo spesometro: dal 2019 l’adempimento verrà meno, a seguito dell’introduzione – ad opera della legge di Bilancio 2018 – dell’obbligo della fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati.

L’Agenzia delle entrate è intervenuta con alcuni chiarimenti in materia di spesometro. In particolare, ha precisato che – nel caso di trasmissione per riepilogo dei dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente – l’importo deve essere considerato comprensivo di IVA.

A questo chiarimento se ne aggiungono altri in tema di spesometro, per quello che è l’ultimo anno – il 2018 – nel quale i contribuenti sono tenuti ad adempiere all’invio.

Infatti, con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica anche nei rapporti B2B a decorrere dal 1° gennaio 2019 (previsto dalla legge di bilancio 2018), l’adempimento verrà meno.

Stante la vigente formulazione della norma, ad oggi dovrebbe rimanere in essere solo la previsione di cui all’art. 21-bis del DL n. 78/2010 (introdotta dal D.L. n. 193/2016), secondo cui i contribuenti sono tenuti ad inviare con cadenza trimestrale di dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA effettuate (sia che liquidino l’imposta con cadenza mensile ovvero con cadenza trimestrale).

E ciò al fine di permettere all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati relativi alle fatture emesse e ricevute con quelli delle liquidazioni periodiche effettuate, incrocio ad oggi possibile grazie all’invio dello spesometro.

Quest’ultimo adempimento – introdotto dal D.L. n. 78/2010 – è stato oggetto di significative modifiche da parte del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, che intervenendo sulla formulazione dell’art. 21, D.L. n. 78/2010, ne ha modificato la cadenza dell’invio, che da annuale è divenuta trimestrale.

Ed è stata proprio questa modifica nell’invio dei dati – unitamente al fatto che questi ultimi non possono più essere inviati dal 2017 in forma aggregata ma solo analitica – che ha destato le “ire” degli operatori del settore.

A tal riguarda la stessa Confindustria ha osservato come le modifiche introdotte ancora una volta gravano il contribuente di adempimenti, al fine di risolvere o quanto meno arginare il problema dell’evasione IVA.

Per ovviare, seppur in parte, alle problematiche connesse alla trasmissione dello spesometro, il Collegato fiscale 2018 (D.L. n. 148/2017) è intervenuto inserendo una serie di misure che potremmo definire come “favorevoli” al contribuente.

In particolare è stato previsto che:

  • l’omessa o incompleta trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 non è sanzionata, mediante l’applicazione della sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, a condizione che i dati esatti vengano trasmessi entro il 28 febbraio 2018 (termine ultimo, questo per l’invio anche dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017);
  • i contribuenti possono trasmettere con cadenza semestrale (solo per l’anno 2018, sempre che non si decida di mantenere inalterato l’invio trimestrale) i dati delle fatture emesse e ricevute, limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o per i soggetti che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arti e professioni al codice fiscale, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta, nonché alla tipologia dell’operazione ai fini IVA, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura;

La facoltà di trasmettere lo spesometro con cadenza semestrale prevista per i contribuenti che devono inviarlo obbligatoriamente, è concessa anche ai contribuenti che hanno effettuato l’opzione per la trasmissione telematica facoltativa dei dati delle fatture exD.Lgs. n. 127/2015.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni relative alla facoltà di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute restano in vigore solo per il 2018.

  • in luogo delle singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, i contribuenti possono trasmettere i dati del documento riepilogativo.

Nota bene: L’Agenzia delle entrate ha chiarito che – ai fini della determinazione dell’importo di 300 euro – lo stesso deve essere assunto al lordo dell’IVA

Stampa dei registri IVA

Sempre in materia IVA, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in ordine alle modifiche apportate alla stampa dei registri IVA dal D.L. n. 148/2017. Il decreto ha infatti stabilito che la tenuta dei registri delle fatture emesse e di quelle ricevute con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati sugli stessi sistemi elettronici e vengono stampati a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza.

Il Collegato fiscale 2018 non ha fornito alcuna indicazione in merito alle violazioni già contestate al momento della sua entrata in vigore, ossia il 6 dicembre 2017.

Pertanto, a tali violazioni deve ritenersi applicabile il principio del favor rei.

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