Informativa 32/2025 – Concordato preventivo biennale – Modifiche del DLgs. 12.6.2025 n. 81

Informativa 32/2025 – Concordato preventivo biennale – Modifiche del DLgs. 12.6.2025 n. 81

1 PREMESSA

La disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, è stata modificata dal DLgs. 12.6.2025 n. 81, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Decorrenza

Il DLgs. 12.6.2025 n. 81 è in vigore dal 13.6.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 12.6.2025 n. 134.

2 Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario

L’art. 7 del DLgs. 81/2025 abroga gli artt. 23 – 33 del DLgs. 13/2024, dedicati alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Efficacia dell’abrogazione

L’abrogazione della suddetta disciplina decorre dall’1.1.2025.

Pertanto, l’applicabilità del CPB nei confronti dei soggetti in regime forfetario è stata limitata al solo periodo d’imposta 2024.

3 termine del 30 settembre per l’adesione al cPB

L’art. 11 del DLgs. 81/2025 posticipa il termine per aderire al concordato preventivo biennale, per i soggetti ISA:

  • al 30 settembre, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

 

Il termine precedente era fissato al 31 luglio (ovvero all’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

4 nuove cause di esclusione e di cessazione dal cPB

L’art. 9 del DLgs. 81/2025 introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo professionale.

Queste nuove cause hanno lo scopo di legare ai fini del concordato preventivo biennale i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e le associazioni professionali, le società tra professionisti e le società tra avvocati, a cui tali soggetti partecipano.

Nella sostanza, se si vuole aderire al CPB, questa scelta deve essere presa da tutti, professionisti ed ente collettivo; allo stesso modo, se, a seguito dell’adesione, un socio o un associato oppure l’en­­te collettivo non applicano più il concordato, questo viene meno anche per gli altri soggetti.

4.1 nuove Cause di esclusione

Sono esclusi dal concordato preventivo biennale i professionisti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente un reddito di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, partecipano a un’associazione professionale o a una società tra pro­fessionisti, ovvero a una società tra avvocati. L’esclusione dal concordato non si verifica se l’associazione o la società partecipata aderisce al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato.

 

Sono anche escluse dal concordato preventivo biennale le associazioni professionali, le società tra professionisti, ovvero le società tra avvocati, se nei medesimi periodi d’imposta non aderiscono al concordato preventivo biennale anche tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

4.2 nuove Cause di cessazione

Il concordato preventivo biennale cessa dal periodo d’imposta in cui:

  • il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l’associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
  • l’associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata.

4.3 Operatività delle nuove cause di esclusione e di cessazione

Le nuove cause di esclusione e di cessazione si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al CPB 2025-2026 esercitate a partire dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025).

5 interpretazione autentica della nozione di conferimento

Il DLgs. 13/2024 prevede quale causa di esclusione (da verificare prima dell’adesione) e di cessazione (da verificare dopo l’adesione) dal concordato preventivo biennale il compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento.

 

L’art. 10 del DLgs. 81/2025 dispone che le operazioni di conferimento rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda. Di conseguenza, ai fini dell’esclusione dal CPB non rilevano i conferimenti di denaro e/o di partecipazioni.

Operatività della disposizione

La norma di interpretazione autentica consente di applicare i relativi criteri non solo al CPB 2025-2026, ma anche al CPB 2024-2025.

6 limiti alla stima delle proposte di CPB

L’art. 14 del DLgs. 81/2025 introduce dei limiti alle proposte di reddito e del valore della produzione netta nell’ambito del concordato preventivo biennale. Questi correttivi ai meccanismi di stima del reddito e del valore della produzione sono stati integrati nel software “Il tuo ISA 2025 CPB” versione 1.0.1 dell’11.6.2025.

In particolare, le proposte rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA non possono superare i seguenti limiti da calcolare tenendo conto del reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024:

  • 10%, per soggetti ISA con punteggio pari a 10;
  • 15%, per soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25%, per soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

 

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento per i diversi settori produttivi previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni sopra indicate non trovano applicazione.

7 Deduzione del costo del lavoro incrementale

Il reddito d’impresa e di lavoro autonomo che viene indicato nel modello CPB per ottenere la proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate per i periodi successivi prende a riferimento quello determinato nei quadri reddituali del modello REDDITI. Questo valore deve essere rettificato, in aumento o in diminuzione, di alcune voci espressamente indicate agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024.

Analogo procedimento va seguito durante i periodi in cui il CPB è efficace, per determinare il reddito e il valore della produzione da sottoporre effettivamente a tassazione.

 

Ciò premesso, l’art. 13 del DLgs. 81/2025 integra l’elenco delle voci da rettificare con la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023.

L’integrazione vale sia per il reddito di lavoro autonomo, sia per il reddito d’impresa.

Operatività della disposizione

La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026.

8 limiti all’imposta sostitutiva sul maggior reddito concor­dato

L’art. 8 del DLgs. 81/2025 introduce una limitazione all’utilizzo dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.

Viene infatti previsto che le aliquote dell’imposta sostitutiva sull’incremento di reddito (applicabili nelle misure ordinarie del 10%, del 12% o del 15%, in base al punteggio ISA) possono essere applicate nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000,00 euro.

Sull’eventuale parte che supera 85.000,00 euro è applicata:

  • l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
  • l’aliquota del 24%, per i soggetti IRES.

8.1 società di persone e associazioni professionali

Per le società e le associazioni professionali in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000,00 euro è verificata in capo alla società o all’associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o agli associati.

8.2 Operatività della disposizione

I limiti relativi all’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato si applicano a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025).

9 omesso versamento delle imposte risultanti dal CPB

Costituisce causa di decadenza dal CPB il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale. L’omesso versamento determina decadenza quando è emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73.

Si ricorda che le cause di decadenza, ove si verifichino, determinano il venir meno del CPB per en­trambi i periodi d’imposta per i quali la proposta è stata formulata.

 

L’art. 15 del DLgs. 81/2025 integra la causa di decadenza relativa al mancato pagamento delle imposte, specificando che la decadenza non si verifica se il versamento delle imposte viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso bonario.

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