Informativa 20/2025 – Regime transfrontaliero di franchigia IVA – Comunicazione trimestrale – Provvedimento attuativo
Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166 sono state individuate le modalità e i termini di presentazione della comunicazione preventiva che i soggetti passivi stabiliti nello Stato sono tenuti a trasmettere ai fini dell’accesso al regime transfrontaliero di franchigia IVA, nonché le informazioni che vanno riportate nella domanda.
Condizioni di accesso al regime
Per accedere al regime, il soggetto passivo nazionale che desideri applicare la franchigia in uno o più degli Stati membri dell’Unione europea deve rispettare determinate condizioni, riepilogate nella seguente tabella.
Condizioni per l’ammissibilità al regime IVA transfrontaliero in altri Stati membri (soggetti stabiliti nel territorio dello Stato) |
Nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo nell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro |
Nel periodo dell’anno civile in corso, precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo nell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro |
Il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia |
Il soggetto passivo ha comunicato preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione |
Il soggetto passivo è identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato |
L’ammissione al regime è consentita al “soggetto passivo” stabilito nel territorio dello Stato; pertanto non è previsto che l’ambito soggettivo sia circoscritto alle sole persone fisiche (art. 70-octiesdecies del DPR 633/72).
Attribuzione del numero di identificazione
A seguito della comunicazione della richiesta di accesso, una volta superati i controlli dell’Amministrazione finanziaria nazionale e di quelli degli Stati in cui è richiesta l’applicazione dell’esenzione, l’operatore viene ammesso al regime con attribuzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del c.d. “numero di identificazione EX”, composto dal numero di partita IVA, seguito dal suffisso “EX”.
Comunicazione trimestrale
L’operatore è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, alcune informazioni riguardanti, in particolare, il volume d’affari realizzato nel territorio dello Stato e in quello di ciascuno degli Stati membri in cui è applicato il regime (art. 70-unvicies del DPR 633/72).
Con il provv. 28.3.2025 n. 155649, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia IVA, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
2 modalità e termini della comunicazione
La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- dal soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato che ha aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea;
- oppure da un intermediario abilitato ai sensi dell’ 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98.
Termini di presentazione della comunicazione
La presentazione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile.
Trimestre di riferimento | Termine di presentazione della comunicazione trimestrale |
Gennaio, febbraio e marzo | 30 aprile |
Aprile, maggio e giugno | 31 luglio |
Luglio, agosto e settembre | 31 ottobre |
Ottobre, novembre e dicembre | 31 gennaio dell’anno successivo |
La comunicazione trasmessa nei termini e scartata dal servizio telematico si considera tempestiva, se inviata nuovamente entro i cinque giorni successivi.
Le istruzioni alla comunicazione precisano che il termine di presentazione, qualora ricada di sabato o in un giorno festivo, non viene differito al primo giorno lavorativo successivo.
Superamento della soglia di 100.000,00 euro
Nel caso in cui, nel corso dell’anno civile, il volume d’affari nell’Unione europea realizzato superi la soglia di 100.000,00 euro, il soggetto passivo cessa di applicare il regime transfrontaliero di franchigia (art. 70-duovicies co. 2 del DPR 633/72).
In tale circostanza, l’operatore è tenuto a presentare un’apposita comunicazione entro 15 giorni lavorativi dal superamento del limite, per rendere nota all’Amministrazione finanziaria la data in cui si è verificato l’evento, nonché il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dall’inizio del trimestre civile fino a tale data.
Tardiva presentazione della comunicazione
L’Agenzia delle Entrate comunica agli Stati membri di esenzione che il soggetto passivo ha presentato la comunicazione con un ritardo superiore a 30 giorni o che sono state presentate in ritardo almeno due comunicazioni consecutive. Detti Stati possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al regime.
3 CONTENUTO DELLA comunicazione
In base a quanto previsto dall’art. 70-unvicies del DPR 633/72, il soggetto passivo ammesso al regime transfrontaliero di franchigia in uno Stato di esenzione comunica trimestralmente all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:
- il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, o l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
- il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro dell’Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione, o l’assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.
Il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 28.3.2025 n. 155649 è composto:
- da un frontespizio, in cui vanno riportati i dati generali (fra cui il “numero di identificazione EX”);
- dal “quadro A”, in cui devono essere indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre.
Di seguito si riporta il suddetto “quadro A”.
3.1 NOZIONE DI VOLUME D’AFFARI AI FINI DEL REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA
L’art. 70-terdecies del DPR 633/72 definisce:
- volume d’affari annuo dell’Unione europea, “il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile” (art. 70-terdecies 1 lett. b) del DPR 633/72);
- volume d’affari annuo dello Stato membro, “il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate in uno Stato membro dell’Unione europea” (art. 70-terdecies 1 lett. c) del DPR 633/72).
La stessa norma stabilisce, al comma 3, che per determinare il volume d’affari non sono prese in considerazione:
- le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;
- le operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR 633/72, escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del medesimo art. 10.
3.2 OPERAZIONI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO
Nel rigo relativo alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato va inserito l’ammontare delle cessioni e delle prestazioni, al netto dell’IVA, effettuate nel corso del trimestre. Se, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, non sono state effettuate operazioni, occorre barrare la casella di colonna 4.
3.3 OPERAZIONI EFFETTUATE in altri STATi membri dell’unione europea
Per ognuno degli Stati membri dell’Unione europea, ivi compresi quelli dove non viene applicato il regime, va riportato, in colonna 2, l’ammontare delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre, al netto dell’IVA, nello Stato membro indicato nella colonna “Stato estero”. Il valore deve essere espresso in euro (art. 70-terdecies co. 4 del DPR 633/72).
Se nello Stato membro non sono state effettuate operazioni nel periodo cui si riferisce la comunicazione, deve essere barrata la casella di colonna 4.
Nella colonna 5 va invece indicato il codice ATECO dell’attività esercitata, vigente al momento di presentazione del modello, o quello dell’attività prevalente per il trimestre, nel caso in cui siano esercitate più attività.
Se lo Stato membro ha stabilito soglie di franchigia differenziate per settori di attività, è necessario che siano compilati più righi per il medesimo Stato membro, utilizzando moduli successivi al primo.
Nelle istruzioni alla comunicazione viene precisato che, per evitare la duplicazione di informazioni, il valore delle operazioni che il soggetto passivo è tenuto a comunicare per il trimestre civile in corso alla data di ammissione al regime “non deve includere il valore delle operazioni già riportate nella comunicazione preventiva di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, lett. d), presentata durante lo stesso trimestre civile, per l’adesione al regime”.
3.4 CASI PARTICOLARI
Si riportano, di seguito, tre casi particolari contenuti nelle istruzioni alla comunicazione.
Attribuzione del “numero di identificazione EX” nel trimestre successivo a quello di presentazione della comunicazione preventiva
Si ipotizzi il caso di un soggetto passivo che presenta la comunicazione preventiva per l’accesso al regime transfrontaliero di franchigia il 4.3.2025, indicando lo Stato membro (o gli Stati membri) in cui intende applicare l’esenzione, il valore totale delle operazioni effettuate nei due anni civili precedenti (2023 e 2024) e quello relativo al periodo compreso tra l’1.1.2025 e il 3.3.2025.
Il 7.4.2025 viene assegnato il “numero di identificazione EX”; da tale data il soggetto passivo può iniziare ad applicare il regime.
Ne discende che nel caso di specie la prima comunicazione trimestrale completa che deve presentare l’operatore è relativa al secondo trimestre e riguarda le operazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno.
Le operazioni effettuate tra l’1.1.2025 e il 3.3.2025 sono già incluse nella comunicazione preventiva.
Essendo, tuttavia, necessario comunicare anche le operazioni effettuate tra la data di presentazione della suddetta comunicazione preventiva (4.3.2025) e la fine del primo trimestre civile (31.3.2025), rilevanti ai fini del computo del volume d’affari annuo, il soggetto passivo è tenuto a presentare anche una comunicazione relativa al primo trimestre 2025, indicando nella colonna 3 del quadro A (“Trimestre precedente l’ammissione”) solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel periodo 4.3.2025 – 31.3.2025, senza riportarle nella colonna 2.
Attribuzione del “numero di identificazione EX” e presentazione della comunicazione preventiva nello stesso trimestre
Il secondo caso riguarda un soggetto passivo che ha presentato la comunicazione preventiva il 15.7.2025, indicando l’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei due anni civili precedenti (2023 e 2024) e quello relativo al periodo compreso tra l’1.1.2025 e il 14.7.2025.
Si supponga che il 7.8.2025 venga assegnato il “numero di identificazione EX”. Da tale data l’operatore economico può iniziare ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia.
In questa circostanza, la prima comunicazione trimestrale che il soggetto passivo deve presentare è relativa al terzo trimestre 2025 e riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei mesi di luglio, agosto e settembre.
Dal momento che nella comunicazione preventiva sono state già inserite le operazioni effettuate fino al 14.7.2025 compreso, la prima comunicazione deve includere solo le operazioni effettuate tra il 15.7.2025 (data di presentazione della suddetta comunicazione preventiva) e il 30.9.2025, che andranno indicate nella colonna 2 del quadro A; non va, invece, compilata la colonna 3.
Stato membro di esenzione che ha fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività
L’ultimo esempio riportato nelle istruzioni riguarda un soggetto passivo che applica il regime transfrontaliero di franchigia nello Stato membro 1 (SM1), non svolgendo alcuna attività economica negli altri Stati membri.
SM1 ha stabilito due soglie settoriali, una per il settore delle costruzioni e l’altra per tutti gli altri settori di attività.
Nel secondo trimestre, il soggetto passivo ha effettuato operazioni in SM1 nel settore delle costruzioni per un ammontare pari a 6.000,00 euro.
Operando esclusivamente in tale settore, l’operatore economico dovrà compilare la comunicazione relativa al secondo trimestre:
- indicando nel primo modulo, in corrispondenza del rigo del quadro A relativo allo Stato membro 1, il valore di 6.000 nella colonna 2 e il codice ATECO dell’attività esercitata in colonna 5;
- barrando, nel secondo modulo, sempre nel rigo relativo allo Stato membro 1, la casella di colonna 4; in questo modulo non vanno compilate le colonne 2 e 5.
4 COMUNICAZIONE correttiva
Il soggetto passivo aderente al regime transfrontaliero di franchigia che si accorga di errori od omissioni in una comunicazione già trasmessa o per cui “vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile” può presentare nuovamente la comunicazione entro tre anni dal termine ordinario.
Nel caso in cui vengano presentate più comunicazioni relative allo stesso trimestre civile, l’ultima sostituisce le precedenti.
Non è possibile trasmettere una comunicazione correttiva per rettificare la comunicazione finale inviata per il superamento della soglia di 100.000,00 euro di volume d’affari nell’Unione europea.