Informativa 52/2020 – Emergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”) – Novità in materia di sospensione dei versamenti

Informativa 52/2020 – Emergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”) – Novità in materia di sospensione dei versamenti

1 premessa

Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

 

Il DL 149/2020 è entrato in vigore il 9.11.2020, giorno stesso della sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito vengono analizzate le novità contenute nel DL 149/2020 in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, ad eccezione di quelle relative agli acconti fiscali che saranno oggetto di una successiva circolare.

 

Il DL 149/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 sospensione dei versamenti di novembre per iva e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Con l’art. 7 del DL 149/2020 è stata prevista un’ulteriore sospensione di alcuni versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle at­tività, previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2.1 Versamenti interessati dalla sospensione

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  • all’IVA;
  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
  • alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sosti­tuti d’imposta.

 

Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono lunedì 16.11.2020.

Versamenti IVA

Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione:

  • sia il versamento relativo al mese di ottobre che il versamento relativo al trimestre luglio-set­tem­bre, in scadenza il 16.11.2020;
  • sia il versamento in scadenza il 30.11.2020 relativo all’imposta dovuta sugli acquisti intracomu­nitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al mese di settembre, da parte degli enti non commerciali (non soggetti passivi IVA) e dei produttori agricoli esonerati.

Esclusione del rimborso

I versamenti che potrebbero rientrare nella sospensione ma che sono già stati effettuati non possono essere chiesti a rimborso.

2.2 Versamenti esclusi dalla sospensione

Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.11.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:

  • delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
  • delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
  • delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
  • dell’imposta sugli intrattenimenti.

 

Sono altresì esclusi dalla sospensione, ad esempio, i versamenti relativi:

  • all’imposta di registro;
  • al PREU.

2.3 Versamenti in acconto

L’art. 6 del DL 149/2020 amplia la platea dei soggetti che possono rinviare al 30.4.2021 il versamento degli acconti fiscali in scadenza il 30.11.2020.

L’argomento verrà approfondito nella successiva circolare.

2.4 Soggetti interessati dalla sospensione

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti di cui all’art. 7 del DL 149/2020, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto delle recenti disposizioni in materia di limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale e della loro eventuale modifica.

Rilevanza dell’ubicazione dell’attività nelle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”

In pratica, sono previsti tre ambiti territoriali di applicabilità della sospensione dei versamenti, due dei quali sono collegati all’ubicazione dell’attività nelle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”.

L’individuazione di tali Regioni è soggetta ad aggiornamento mediante apposite ordinanze del Mi­ni­stro della Salute.

Pertanto, qualora prima della scadenza del termine di versamento intervenga un aggiornamento del­la lista delle Regioni “arancione” o “rosse”, sarà possibile beneficiare della sospensione dei ver­samenti in esame, nel rispetto degli altri requisiti.

Irrilevanza della riduzione del fatturato o dei corrispettivi

Le nuove sospensioni dei versamenti non sono invece collegate a riduzioni del fatturato o dei corrispettivi.

2.4.1 Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale

Possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le attività eco­nomiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, del­­le sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, cen­tri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e de­gli altri eventi.

2.4.2 Soggetti che svolgono attività di ristorazione nelle Regioni “arancione” o “rosse”

La sospensione dei suddetti versamenti riguarda anche i soggetti che esercitano le attività dei ser­vizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evo­lu­zione dell’emer­genza epidemiologica).

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, si tratta quindi, rispettivamente, delle cosiddette:

  • Regioni “arancione”, cioè delle Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria;
  • Regioni “rosse”, cioè delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e della Pro­vincia autonoma di Bolzano.

Aggiornamento dell’elenco delle Regioni “arancione” o “rosse”

Come detto, tale elencazione delle Regioni “arancione” o “rosse” può essere oggetto di ulteriore ag­giornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della sospensione in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.

2.4.3 Soggetti che svolgono altre attività economiche nelle Regioni “rosse”

Possono inoltre beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate Regioni “ros­se” (cioè, attualmente, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano) e che:

  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020;
  • ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

 

Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.

 

Codice ATECO Descrizione
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Codice ATECO Descrizione
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’im­bal­­laggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di ab­bigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agri­col­tura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona NCA

Aggiornamento dell’elenco delle Regioni “rosse”

Come detto, tale elencazione delle Regioni “rosse” può essere oggetto di ulteriore aggiornamento
mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della sospensione in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.

2.5 Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi ai sensi dell’art. 7 del DL 149/2020 dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

3 SOSPENSIONE DEI versamenti dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI dovuti nel mese di novembre

L’art. 11 del DL 149/2020 prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e as­sistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.

3.1 Soggetti interessati dalle misure restrittive

Ai sensi del co. 1 dell’art. 11 del DL 149/2020, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’art. 13 del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al DL 149/2020, di seguito riportati.

 

Codice ATECO Descrizione
49.32.10 Trasporto con taxi
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
Codice ATECO Descrizione
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio sen­za operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrat­teni­mento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.52.09 Altra formazione culturale
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi NCA
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99 Altre attività sportive NCA
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative NCA
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA
50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
74.20.11 Attività di fotoreporter
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
Codice ATECO Descrizione
85.52.01 Corsi di danza
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
52.21.30 Gestione di stazioni per autobus
93.19.92 Attività delle guide alpine
74.30.00 Traduzione e interpretariato
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi

Esclusione dei premi INAIL

L’art. 11 co. 1 del DL 149/2020 prevede espressamente che la predetta sospensione non opera re­lativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

3.2 Soggetti operanti nelle c.d. Regioni “rosse”

Ai sensi del co. 2 dell’art. 11 del DL 149/2020, viene sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che:

  • abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni “rosse”), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (si veda il precedente § 2.4.2);
  • appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del DL 149/2020 (si veda il precedente § 2.4.3).

3.3 Effettuazione dei versamenti sospesi

I contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dell’art. 11 co. 1 e 2 del DL 149/2020 dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
  • ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021 (il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione).

4 Lampedusa e Linosa – Proroga dei versamenti tributari e contributivi

L’art. 42-bis co. 1 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126, ha stabilito che i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, possono effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assi­curazione obbligatoria, in scadenza entro il 21.12.2020:

  • entro la suddetta data del 21.12.2020;
  • senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

La norma in esame riprende il contenuto dell’art. 4 co. 1 del DL 8.9.2020 n. 111, entrato in vigore il 9.9.2020 e abrogato dalla legge di conversione del DL 104/2020, con salvezza dei relativi effetti.

 

Tale disciplina è stata modificata dall’art. 18 del DL 149/2020, prevedendo che:

  • tali soggetti potranno effettuare entro il 21.12.2020, senza sanzioni e interessi, anche il versa­mento dei tributi scaduti nelle annualità 2018 e 2019;
  • ad esclusione dell’IVA, i versamenti da effettuare sono ridotti al 40% dell’importo dovuto, nel rispetto, per i soggetti che svolgono attività economica, dei limiti comunitari in materia di aiuti di Stato “de minimis”.

Presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto previsto dal DL 149/2020, chi intende avvalersi di tale agevolazione dovrà presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con un successivo provvedimento della stessa Agenzia.

Esclusione del rimborso

In ogni caso, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

You May Also Like