Informativa 45/2025 – Incentivi “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0” – Disposizioni attuative – Presentazione delle domande
Con il DM 11.7.2025, pubblicato sulla G.U. 21.8.2025 n. 193, sono stati definiti i criteri e le modalità attuative dei due incentivi all’autoimprenditorialità denominati “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”, introdotti rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del DL 7.5.2024 n. 60 (c.d. DL “Coesione”), conv. L. 4.7.2024 n. 95.
Mediante il successivo DM 8.10.2025 n. 412, il Ministero del Lavoro ha emanato ulteriori disposizioni attuative delle suddette agevolazioni e fornito indicazioni in merito alle modalità di compilazione e invio delle domande.
2 ambito applicativo
Sotto il profilo applicativo le due misure si distinguono principalmente per una diversa destinazione geografica e per i maggiori importi previsti per le Regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord.
2.1 Ambito soggettivo di applicazione
L’art. 5 del DM 11.7.2025 individua quali beneficiari i soggetti c.d. “under 35”, intendendo per tali i giovani di età compresa tra i 18 anni già compiuti e i 35 anni non ancora compiuti e che, alternativamente, risultano:
- inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 (PNGDL);
- disoccupati e destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), ivi inclusi coloro che si trovano nella suddetta condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione.
La medesima norma prevede l’obbligo per i richiedenti di attestare la propria condizione tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
2.2 ambito territoriale di applicazione
Gli artt. 9 e 19 del DM 11.7.2025 individuano gli ambiti territoriali di applicazione degli incentivi per l’autoimprenditorialità.
Nel dettaglio, l’art. 9 stabilisce che possono beneficiare dei contributi concessi nell’ambito dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia” le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni:
- Piemonte;
- Valle d’Aosta;
- Liguria;
- Lombardia;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Trentino-Alto Adige;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Lazio;
- Umbria;
Invece, per quanto concerne i contributi riconosciuti nell’ambito di “Resto al Sud 2.0”, l’art. 19 prevede che le iniziative economiche devono avere una sede operativa ubicata nei territori delle Regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
3 INIZIATIVE ECONOMICHE AMMISSIBILI
Secondo quanto indicato all’art. 6 del DM 11.7.2025, sono ammissibili ai fini della concessione degli incentivi in esame le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività:
- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche:
- società in nome collettivo (snc);
- società in accomandita semplice (sas);
- società a responsabilità limitata (srl);
- società cooperativa;
- libero-professionali, anche nella forma di società tra professionisti.
3.1 ambito temporale
Le iniziative economiche devono essere avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e devono risultare inattive alla medesima data.
3.2 profili soggettivi
L’art. 6 co. 4 e 5 del DM 11.7.2025 definisce con maggior precisione l’ambito applicativo in merito alle iniziative ammissibili, stabilendo che:
- è consentita la partecipazione alle predette società (snc, sas, srl e cooperative) di soggetti non rientranti nella categoria dei destinatari degli incentivi, purché il controllo e l’amministrazione della società alla data di iscrizione della stessa al registro delle imprese e per i successivi 3 anni siano detenuti da soggetti beneficiari, così come definiti dall’art. 5 del medesimo DM 11.7.2025;
- non si considerano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del DM 11.7.2025 i titolari ovvero i soci di un’attività che, anche se cessata nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all’iniziativa economica oggetto della domanda di agevolazione.
4 importi degli incentivi
Secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 20 del DM 11.7.2025, gli incentivi consistono in un voucher utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività finanziabili, per un importo pari al 100% dell’investimento da realizzare e nel limite massimo di:
- 000,00 euro, per le iniziative previste dall’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”;
- 000,00 euro, nel caso di “Resto al Sud 2.0”.
Il voucher ricade nell’ambito del regime de minimis e non è soggetto a rimborso (c.d. “a fondo perduto”).
Incremento del voucher
Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l’importo massimo del voucher è pari a:
- 000,00 euro, per le iniziative previste dall’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”;
- 000,00 euro, nel caso di “Resto al Sud 2.0”.
Contributo a fondo perduto per programmi di investimento
In alternativa al voucher, è possibile beneficiare di:
- un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000,00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% (75% per “Resto al Sud 2.0”) dell’investimento per l’avvio delle attività finanziabili;
- oppure di un aiuto – sempre in regime de minimis – per programmi di spesa oltre 120.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% (70% per “Resto al Sud 2.0”) dell’investimento per l’avvio delle attività finanziabili.
Disoccupati beneficiari della NASpI
Qualora i destinatari delle agevolazioni siano disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della NASpI, possono cumulare i contributi in esame solo nel caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire alle iniziative finanziate.
5 spese ammissibili
Gli artt. 11 e 21, nonché 13 e 23, del DM 11.7.2025 individuano, rispettivamente per le iniziative previste dall’“Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”, le spese ammissibili al contributo in forma di voucher e nell’ambito dei programmi di investimento.
5.1 requisiti
Tali spese devono essere:
- connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell’iniziativa economica da avviare;
- sostenute entro 9 mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione, se riguardano il contributo in forma di voucher;
- sostenute entro 16 mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 20 mesi dalla data del provvedimento di concessione, se riguardano il contributo per programmi di investimento.
5.2 tipologie di spese
A titolo esemplificativo, si segnalano le spese per:
- macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d’uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di app;
- immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all’acquisizione di competenze finalizzate allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni.
Tra le spese ammissibili nell’ambito dei programmi di investimento si segnalano anche le opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50% del programma di investimento ammesso alle agevolazioni.
Sono inoltre ammesse le spese per consulenze tecnico-specialistiche finalizzate:
- alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;
- alla progettazione, sviluppo, realizzazione e analisi di prototipi, modelli, stampi e matrici;
- alle certificazioni ambientali e/o energetiche.
Le citate consulenze tecnico-specialistiche:
- devono essere prestate da enti del Terzo settore (ETS);
- sono ammissibili nel limite del 30% dell’importo complessivo del contributo.
5.3 casi di esclusione
Sono invece tassativamente escluse, in particolare, le spese relative:
- all’acquisto di terreni e beni immobili;
- all’acquisto di materie prime e semilavorati;
- alle locazioni e al leasing;
- al personale;
- alle utenze;
- a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione;
- a consulenze legali, fiscali e tributarie.
6 PRESENTAZIONE DELLA domanda di incentivo
Le domande di accesso alle agevolazioni in esame possono essere presentate esclusivamente on line dalla persona fisica o giuridica che intende avviare l’attività di autoimpiego.
Con il DM 8.10.2025 n. 412, il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle modalità di compilazione e invio delle domande, agli schemi di domanda di accesso alle agevolazioni e alla documentazione da allegare alle domande in questione.
6.1 Sportello on line
L’apposito sportello on line per l’invio delle istanze è accessibile dal 15.10.2025 sul sito di Invitalia (www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/autoimpiego-centro-nord e www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/ resto-al-sud-20) e resterà operativo:
- fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile;
- nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse.
In termini generali, le domande di agevolazione devono:
- essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia, previa identificazione on line del compilatore tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS);
- essere firmate digitalmente, ai sensi del DLgs. 7.3.2005 n. 82:
- dal titolare, in caso di attività esercitate in forma individuale;
- ovvero dal rappresentante legale nel caso di società.
Le domande devono essere corredate:
- da una specifica descrizione dell’iniziativa da avviare;
- dalla prevista documentazione.
Per poter presentare la domanda è inoltre richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.
6.2 procedura operativa
L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
- accesso alla procedura informatica;
- immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
- generazione del modulo di domanda in formato “pdf”, contenente le informazioni e i dati forniti dal richiedente in relazione all’iniziativa economica e successiva apposizione della firma digitale;
- caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente invio telematico della stessa;
- rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica, con indicazione della data e dell’orario di trasmissione telematica della medesima domanda.
6.3 limiti
Ai sensi dell’art. 4 del DM 412/2025 è consentita la presentazione di una sola domanda di agevolazione, mentre una seconda istanza può essere presentata esclusivamente nel caso di diniego definitivo della prima e comunque nel presupposto della sussistenza di risorse finanziarie.
Gli artt. 16 e 26 del DM 11.7.2025 precisano inoltre che:
- sono inammissibili e non sono esaminate le domande di agevolazione non leggibili, incomplete o comunque non conformi alle previste previsioni;
- non sono ammesse integrazioni successive alla presentazione della domanda.
Infine, viene precisato che la partecipazione ai percorsi formativi e di accompagnamento alla progettazione previsti dal DM 11.7.2025 non è obbligatoria ai fini della presentazione della domanda di agevolazione. I risultati conseguiti sono oggetto di attribuzione di un punteggio premiale.
7 valutazione delle domande
Le domande di accesso agli incentivi, corredate dalla relativa documentazione, sono valutate da Invitalia:
- in base all’ordine cronologico di presentazione, distintamente per ciascuna tipologia di agevolazione (“Autoimpiego Centro-Nord Italia” o “Resto al Sud 2.0”);
- nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Il provvedimento di concessione sarà adottato dalla medesima Invitalia a seguito della valutazione positiva, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero di completamento della medesima nel caso di richiesta di integrazione formulata dal soggetto gestore.
Il provvedimento di concessione:
- individua l’iniziativa economica ammessa;
- indica l’ammontare del contributo concesso per la complessiva realizzazione dell’iniziativa economica;
- regola i tempi e le modalità per la realizzazione dell’iniziativa economica e per l’erogazione delle agevolazioni;
- riporta gli obblighi del soggetto beneficiario e le cause di revoca.
8 erogazione dell’incentivo
Le richieste di erogazione del voucher o del contributo devono essere presentate a Invitalia, mediante la procedura informatica.
È possibile richiedere l’erogazione di una prima quota di contributo sulla base di uno stato di avanzamento lavori (SAL) che riguardi titoli di spesa di valore compreso tra il 30% e il 70% delle spese ammesse.
La richiesta del saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di pagamento dell’ultimo titolo di spesa ammesso.
Ai sensi dell’art. 16 del DM 412/2025, fermi restando i minori termini previsti agli artt. 11, 13, 21 e 23 del DM 11.7.2025 per l’effettuazione e il pagamento delle spese ammissibili (variabili da 9 a 20 mesi dalla data del provvedimento di concessione), è fissato al 30.6.2028 il termine ultimo, non prorogabile e perentorio, per la presentazione delle richieste di erogazione a saldo.
Conto corrente vincolato
L’art. 17 del citato DM 412/2025 precisa che su espressa richiesta, da formulare nell’ambito della domanda di agevolazione, si può richiedere di incassare i pagamenti dello stato avanzamento lavori (SAL) e del saldo del voucher o del contributo mediante un conto corrente vincolato.
9 controlli e revoche dei contributi
Successivamente all’adozione del provvedimento di concessione e in qualunque fase del procedimento amministrativo, Invitalia e il Ministero del Lavoro possono effettuare, anche a campione, verifiche e controlli, sia documentali che presso la sede dell’iniziativa economica destinataria del contributo.
In relazione a tale attività di controllo è possibile disporre la revoca degli incentivi concessi.
9.1 cause di revoca
L’art. 30 del DM 11.7.2025 stabilisce che Invitalia può disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso qualora:
- sia verificata l’assenza di uno o più requisiti dei soggetti beneficiari o delle iniziative agevolate, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare;
- l’iniziativa economica:
- non sostenga le spese entro il termine prescritto dal provvedimento di concessione;
- trasferisca fuori dei territori di applicazione delle due misure “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”, ovvero alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto delle predette misure, prima che siano decorsi 3 anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
- cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione l’attività prima che siano trascorsi 3 anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
- si trovi in una condizione di liquidazione giudiziale, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie prima che siano decorsi 3 anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
- non consenta i controlli di Invitalia o del Ministero del Lavoro sull’attività agevolata.
9.2 EFFETTI DELLA revoca totale o parziale
In caso di revoca totale i soggetti agevolati non hanno diritto a ricevere le quote di contributo non ancora erogate e sono tenuti alla restituzione dei contributi eventualmente già ricevuti.
In caso di revoca parziale, Invitalia procederà alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti, disponendo il recupero degli eventuali maggiori importi erogati.
Recupero coattivo
Nei casi di revoca, Invitalia procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del DPR 602/73 e del DLgs. 46/99.

