Informativa 44/2025 – Agevolazioni per le zone montane – Novità della L. 12.9.2025 n. 131
Con la L. 12.9.2025 n. 131, pubblicata sulla G.U. 19.9.2025 n. 218, sono state previste numerose disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni.
In particolare, al fine di incentivare lo svolgimento di attività economiche e lavorative nelle zone montane, sono state previste numerose agevolazioni sotto forma di crediti d’imposta ed esoneri contributivi.
Le disposizioni della L. 12.9.2025 n. 131 sono entrate in vigore il 20.9.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., ma per numerose disposizioni, tra cui quelle relative alle agevolazioni fiscali e contributive, è prevista l’emanazione di decreti ministeriali attuativi.
Di seguito si analizzano le principali novità della L. 12.9.2025 n. 131.
2 ambito territoriale e applicativo
2.1 Elenco dei comuni montani
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente L. 131/2025, con un apposito DPCM:
- saranno definiti i criteri per la classificazione dei Comuni montani che costituiscono le zone montane, in base ai parametri altimetrico e della pendenza;
- sarà approvato il conseguente elenco dei Comuni montani.
Aggiornamento dell’elenco dei Comuni montani
A seguito di eventuali fusioni o scissioni di Comuni, si provvederà all’aggiornamento del suddetto elenco dei Comuni montani:
- con DPCM da adottare entro il 30 settembre di ogni anno;
- con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2.2 Elenchi dei comuni montani beneficiari delle specifiche agevolazioni
Nell’ambito del suddetto elenco dei Comuni montani, con un successivo DPCM:
- saranno individuati i Comuni destinatari delle varie misure di sostegno previste dalla presente
131/2025, sulla base dell’adeguata ponderazione dei parametri altimetrico e della pendenza e di parametri socioeconomici, che tengano conto delle specificità e finalità delle suddette misure; - saranno conseguentemente approvati uno o più elenchi dei Comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno.
2.3 Esclusioni dall’ambito applicativo
La classificazione dei Comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente L. 131/2025, non si applica ai fini:
- delle misure previste nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli artt. 38 ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- dell’esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei Comuni montani ai sensi dell’art. 1 co. 758 lett. d) della L. 160/2019.
Tali agevolazioni continuano infatti ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.
3 CREDITO D’IMPOSTA PER Giovani imprenditori che avviano l’impresa nei Comuni montani
L’art. 25 della L. 131/2025 ha introdotto un credito d’imposta a favore dei “giovani imprenditori” che, a decorrere dal 20.9.2025 (data di entrata in vigore della L. 131/2025), intraprendono una nuova attività nei Comuni montani.
3.1 beneficiari
Il credito d’imposta compete:
- alle imprese e microimprese il cui titolare, alla data di avvio dell’attività, non abbia compiuto 41 anni;
- alle società e alle cooperative i cui soci siano per più del 50% persone fisiche che alla data di avvio dell’attività non abbiano compiuto 41 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto 41 anni.
3.2 periodo di applicazione dell’agevolazione
In presenza dei suddetti requisiti, il credito d’imposta spetta (nel limite delle risorse disponibili) per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi (purché l’attività di impresa sia svolta per almeno 8 mesi, anche non continuativi, nel corso dell’anno solare di riferimento).
3.3 misura del credito d’imposta
L’agevolazione è riconosciuta (nel limite delle risorse disponibili) in misura pari alla differenza tra:
- l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dall’attività d’impresa avviata nei Comuni montani, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro, limite innalzato a 150.000,00 euro per i Comuni montani fino a 5.000 abitanti e almeno il 15% dei residenti appartenenti a minoranze linguistiche storiche di cui alla L. 482/99 (si tratta delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo);
- l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15%.
3.4 regime “de minimis”
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”.
3.5 modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Esclusione dei limiti alle compensazioni
Non si applicano i limiti annui alle compensazioni di cui agli artt. 34 della L. 388/2000 e 1 co. 53 della L. 244/2007.
3.6 disposizioni attuative
Con un successivo DM saranno definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta in esame.
4 credito d’imposta per investimenti in servizi ecosistemici e ambientali
L’art. 19 della L. 131/2025 ha introdotto un credito d’imposta a favore degli imprenditori agricoli e forestali, dei consorzi forestali e delle associazioni fondiarie che effettuano investimenti “volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima”.
4.1 beneficiari
Il credito d’imposta compete, in presenza dei previsti requisiti:
- agli imprenditori agricoli e forestali (singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali);
- ai consorzi forestali (compresi quelli partecipati dai Comuni);
- alle associazioni fondiarie.
4.2 requisiti
Il credito d’imposta spetta ai beneficiari che al contempo:
- hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei Comuni montani;
- nel periodo compreso tra l’1.1.2025 e il 31.12.2027 effettuano investimenti agevolati volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio.
Investimenti agevolabili
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i “servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima”:
- saranno individuati con un elenco definito da un successivo DM;
- ricomprendono, in ogni caso, le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all’art. 6 co. 6 del DLgs. 34/2018, in materia di pianificazione e programmazione forestale.
4.3 misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 10% del valore degli investimenti agevolati, nel limite delle risorse complessivamente stanziate.
Maggiorazione per i piccoli Comuni con minoranze linguistiche
La misura del credito d’imposta è innalzata al 20% del valore degli investimenti agevolati se detti investimenti sono effettuati in Comuni montani che, congiuntamente:
- hanno fino a 5.000 abitanti;
- almeno il 15% dei residenti appartiene a una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla
482/99 (si tratta delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo).
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta per gli investimenti volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese (purché comunque nel limite dei costi sostenuti).
4.4 modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, dal periodo d’imposta successivo a quelli in cui i costi sono stati sostenuti.
Esclusione dei limiti alle compensazioni
Non si applicano i limiti annui alle compensazioni di cui agli artt. 34 della L. 388/2000 e 1 co. 53 della L. 244/2007.
4.5 regime “de minimis”
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”.
4.6 disposizioni attuative
Con un successivo DM saranno definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta in esame.
5 Acquisto e ristrutturazione dell’abitazione principale di giovani – Credito d’imposta sugli interessi passivi del mutuo
L’art. 27 della L. 131/2025 riconosce un credito d’imposta alle persone fisiche che, successivamente al 20.9.2025, stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per acquistare o ristrutturare l’abitazione principale sita in un Comune montano.
5.1 beneficiari
L’agevolazione riguarda le persone fisiche che al contempo:
- hanno stipulato un finanziamento per l’acquisto o gli interventi di ristrutturazione edilizia delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, site in un Comune montano;
- nell’anno in cui hanno acceso il mutuo non hanno compiuto il 41° anno di età.
5.2 ambito di applicazione
Per il riconoscimento del credito d’imposta, l’immobile acquistato od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia deve risultare al contempo:
- situato in un Comune montano;
- adibito ad abitazione principale (sono ricompresi anche i fabbricati rurali ad uso abitativo);
- non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Il credito d’imposta compete per i finanziamenti contratti successivamente al 20.9.2025 (data di entrata in vigore della L. 131/2025).
5.3 misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta per il mutuo finalizzato all’acquisto o alla ristrutturazione dell’abitazione principale nei Comuni montani:
- è commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento;
- spetta, nei limiti delle risorse disponibili, per il periodo d’imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d’imposta successivi.
5.4 modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi.
Divieto di cumulo
Il credito d’imposta di cui all’art. 27 della L. 131/2025 non può essere cumulato:
- né con i crediti d’imposta previsti per il personale sanitario o scolastico che si trasferisce nel Comune montano dove presta servizio o in un Comune limitrofo, di cui agli artt. 6 e 7 della stessa L. 131/2025 (si vedano i successivi § 6 e 7);
- né con la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi dei mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di cui all’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR.
5.5 disposizioni attuative
Con un successivo DM saranno definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta in esame.
6 credito d’imposta per il Personale sanitario che si trasferisce in un Comune montano o limitrofo
L’art. 6 della L. 131/2025 riconosce, a decorrere dall’anno 2025, un credito d’imposta a favore del personale sanitario che si trasferisce nel Comune montano dove presta servizio o in un Comune limitrofo.
6.1 beneficiari
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che al contempo:
- prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nell’ambito degli accordi collettivi nazionali;
- esercitano il predetto servizio in un Comune montano;
- per fini di servizio, prendono in locazione un immobile ad uso abitativo nel medesimo Comune montano o in un Comune limitrofo, oppure acquistano nel medesimo Comune montano o in un Comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato.
6.2 misura del credito d’imposta
In caso di locazione di immobile abitativo da parte del personale sanitario, il credito d’imposta compete in misura pari al minor importo tra:
- il 60% del canone annuo di locazione dell’immobile;
- l’ammontare di 2.500,00 euro.
In caso di acquisto, da parte del personale sanitario, di immobile abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, il credito d’imposta compete in misura pari al minor importo tra:
- il 60% dell’ammontare annuale del finanziamento;
- l’ammontare di 2.500,00 euro.
Maggiorazione per i piccoli Comuni con minoranze linguistiche
La misura del credito d’imposta per il personale sanitario è maggiorata se il Comune montano in cui presta servizio, congiuntamente:
- ha una popolazione fino a 5.000 abitanti;
- almeno il 15% dei residenti appartiene a una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla
482/99 (si tratta delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo).
In questo caso, il credito d’imposta per il personale sanitario che si trasferisce in un Comune montano o limitrofo spetta in misura pari al minor importo tra:
- il 75% del canone annuo di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento;
- l’ammontare di 3.500,00 euro.
6.3 modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi.
Divieto di cumulo
Il credito d’imposta di cui all’art. 6 della L. 131/2025 non è cumulabile:
- né con il credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per acquistare o ristrutturare l’abitazione principale nei Comuni montani, di cui all’art. 27 della stessa L. 131/2025 (si veda il precedente § 5);
- né con la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi dei mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di cui all’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR;
- né con le detrazioni IRPEF per i canoni di locazione, ai sensi dell’art. 16 del TUIR.
6.4 disposizioni attuative
Con un successivo DM saranno definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta in esame, compresi i criteri per individuare i “Comuni limitrofi” a quelli montani.
7 credito d’imposta per il Personale scolastico che si trasferisce in un Comune montano o limitrofo
L’art. 7 della L. 131/2025 riconosce, a decorrere dall’anno 2025, un credito d’imposta a favore del personale scolastico che si trasferisce nel Comune montano dove presta servizio o in un Comune limitrofo.
7.1 beneficiari
Il credito d’imposta spetta a favore del personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, e che per ragioni di servizio:
- prende in locazione un immobile ad uso abitativo in un Comune montano o in un Comune limitrofo;
- oppure acquista nel Comune montano o in un Comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato.
Scuole di montagna
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, si qualificano come “scuole di montagna”:
- le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in un Comune montano;
- nonché le scuole con almeno un plesso situato in un Comune montano (in quest’ultimo caso le scuole beneficiano delle misure previste dalla L. 131/2025 limitatamente a tale plesso).
7.2 misura del credito d’imposta
In caso di locazione di immobile abitativo da parte del personale scolastico, il credito d’imposta compete in misura pari al minor importo tra:
- il 60% del canone annuo di locazione dell’immobile;
- l’ammontare di 2.500,00 euro.
In caso di acquisto, da parte del personale scolastico, di un immobile abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, il credito d’imposta compete in misura pari al minor importo tra:
- il 60% dell’ammontare annuale del finanziamento;
- l’ammontare di 2.500,00 euro.
Maggiorazione per i piccoli Comuni con minoranze linguistiche
La misura del credito d’imposta per il personale scolastico è maggiorata se il Comune montano in cui presta servizio, congiuntamente:
- ha una popolazione fino a 5.000 abitanti;
- almeno il 15% dei residenti appartiene a una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla
482/99 (si tratta delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo).
In questo caso, il credito d’imposta per il personale scolastico spetta in misura pari al minore importo tra:
- il 75% del canone annuo di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento;
- l’ammontare di 3.500,00 euro.
7.3 modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi.
Divieto di cumulo
Il credito d’imposta di cui all’art. 7 della L. 131/2025 non è cumulabile:
- né con il credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per acquistare o ristrutturare l’abitazione principale nei Comuni montani, di cui all’art. 27 della stessa L. 131/2025 (si veda il precedente § 5);
- né con la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi dei mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di cui all’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR;
- né con le detrazioni IRPEF per i canoni di locazione, ai sensi dell’art. 16 del TUIR.
7.4 disposizioni attuative
Con un successivo DM saranno definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta in esame, compresi i criteri per individuare i “Comuni limitrofi” a quelli montani.
8 Esonero contributivo per i lavoratori in smart working
L’art. 26 della L. 131/2025 prevede un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa in modalità agile di cui alla L. 81/2017 (c.d. “smart working”) e si trasferiscono in un Comune montano.
8.1 Ambito applicativo
L’esonero contributivo riguarda le imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.
Per accedere all’esonero, il lavoratore:
- non deve aver compiuto il 41° anno di età alla data del 20.9.2025 (data di entrata in vigore della L. 131/2025);
- deve avere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’impresa;
- deve svolgere stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune montano, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- deve trasferire la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano al Comune montano.
8.2 assetto e misura dell’esonero
L’esonero riguarda i contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).
La misura dell’esonero contributivo è del:
- 100% per gli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- 50% per gli anni 2028 e 2029, nel limite massimo di importo pari a 4.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- 20% per il 2030, nel limite massimo di importo pari a 1.600,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
8.3 condizioni
L’esonero contributivo:
- è riconosciuto nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal DM attuativo;
- si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai regolamenti della Commissione europea 13.12.2023 n. 2831, 18.12.2013 n. 1408 e 27.6.2014 n. 717, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- è concesso nel limite massimo delle risorse stanziate.
8.4 disposizioni attuative
L’esonero contributivo sarà operativo solo dopo l’emanazione di un apposito DM attuativo, con cui verranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’agevolazione.
9 contributo una tantum per i nuovi nati
L’art. 29 della L. 131/2025 riconosce un contributo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe, successivamente al 20.9.2025 (data di entrata in vigore della L. 131/2025), di uno dei Comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Tale incentivo ha il fine di contrastare lo spopolamento di tali Comuni.
Il contributo è riconosciuto una tantum a decorrere dall’anno 2025 ed entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui.
9.1 Importo
L’importo del contributo una tantum sarà determinato con un successivo decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
Nel valore del contributo non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale.
9.2 Modalità per la concessione
I criteri, i parametri e le modalità per la concessione del contributo, compresi i requisiti di residenza del minore, e i relativi meccanismi di monitoraggio, saranno stabiliti con il decreto che ne determina l’importo.
10 CANTIERI TEMPORANEI FORESTALI e sicurezza dei lavoratori
L’art. 17 della L. 131/2025 definisce la tipologia dei “cantieri temporanei forestali” e demanda ad un successivo decreto interministeriale il compito di prevedere specifiche disposizioni in merito alle regole in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al DLgs. 81/2008.
10.1 Definizione
Ai sensi della nuova lett. s-ter) dell’art. 3 co. 2 del DLgs. 34/2018, sono definiti “cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva” qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette.
Esclusioni
Non rientrano invece in tale novero gli interventi di:
- cura del verde urbano e residenziale;
- potatura, cura e manutenzione di frutteti.
10.2 Certificato di regolare esecuzione dei lavori
In base al nuovo art. 10-bis del DLgs. 34/2018, è previsto il rilascio di un certificato di regolare esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei forestali, da parte di un tecnico abilitato, al termine delle attività di gestione forestale sostenibile.
Le Regioni possono prevedere l’esonero da tale certificazione in relazione agli “interventi di modesta entità”.
10.3 Sicurezza dei lavoratori
Con un apposito decreto interministeriale saranno stabilite disposizioni specifiche per i suddetti cantieri temporanei forestali:
- nel rispetto delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e relative responsabilità di cui al DLgs. 81/2008;
- in relazione alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si svolgono le attività.

